Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29432 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29432 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 26307-2012 proposto da:
RUSSO VANIA C.F. RSSVNA85B65A783Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO
MARCHITTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 07/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 6492/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2011 R.G.N.

3603/2010.

PROC. nr . 844/2012 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 26.9/19.11.2011 ( nr.6492/2011) la Corte di
Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede
(in data 24.4.2009), che aveva respinto la domanda proposta da VANTA
RUSSO nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la dichiarazione di nullità

di causa nel periodo 1 agosto – 20 settembre 2005
« per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito
presso la Filiale di Poste Italiane spa di Benevento »;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso VANTA RUSSO, affidato a tre
motivi, al quale ha opposto difese la società POSTE ITALIANE con
controricorso;

che le parti hanno depositato memorie;

CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:
con il primo motivo di ricorso: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3
cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’ articolo 1 D.Lgs.
368/2001 e della direttiva comunitaria nr. 70/1999, in relazione agli
articoli 1362 e segg. cod.civ nonché – ai sensi dell’articolo 360 nr.
5 cpc- contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo
della controversia. La denunzia afferisce alla statuizione di specificità
della causale del termine indicata nel

contratto di lavoro;

la

ricorrente assume che il contratto di lavoro avrebbe dovuto
specificare: i nomi, le mansioni ed il settore di applicazione dei
lavoratori a tempo indeterminato da sostituire, la causale delle
assenze, il luogo preciso di lavoro nonché le ragioni per le quali non
era possibile utilizzare personale in forza a tempo indeterminato;
con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numeri 3,4, e 5
cod.proc.civ., violazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ. anche
in relazione agli articoli 2697 e segg. cod.civ. ed all’articolo 416
cod.proc.civ.,

insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione

1

del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti

PROC. nr . 844/2012 RG

su un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 2697 cod.civ in
relazione agli artt. 2727 e segg. cod.civ. ed agli articoli 1 e 2 D.Ivo
368/2001, per avere la Corte di merito ritenuto la prova delle
esigenze sostitutive dedotte in contratto sulla base dei documenti
prodotti da Poste Italiane ( dichiarazione scritta del responsabile

lavoratore sostituito, sig. Lo Maglio- doc. 2) nonché delle
dichiarazioni rese dai due testi escussi. La ricorrente ha assunto che
POSTE ITALIANE non aveva dimostrato con idonei documenti che
ella aveva lavorato sempre nella zona di pertinenza del lavoratore
assente (sig. Lo Maglio) né provato il numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso l’ ufficio di assegnazione e
dei lavoratori assenti, le ragioni delle assenze, il numero delle
assunzioni a termine compiute nel periodo. Ha affermato che la
prova orale non poteva ovviare alle lacune documentali e non
illustrava i motivi per cui non era stata utilizzata in sostituzione del
lavoratore assente la unità in organico cd. «di scorta», di cui
avevano riferito i testi escussi; ha dedotto la inattendibilità dei testi,
in quanto legati dal vincolo di subordinazione alla società POSTE
ITALIANE;
con il terzo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cpc., violazione
dell’art. 2110 cod.civ. in relazione agli articoli 1 e 2 del D.Lgs.
368/2001 nonché dell’articolo 2697 cod.civ. Ha esposto di avere
dedotto con il ricorso introduttivo che la sua assunzione era
avvenuta a fronte di croniche carenze di organico e di avere ribadito
tale circostanza con il secondo ed il terzo motivo di appello. Ha
asserito di essere stata assunta per coprire le vacanze relative ai
cdd. «posti scorta», previsti a copertura delle zone di recapito (o
«areole») dalla direttiva del 2 luglio 1998 nr. 32. Ha dedotto la
nullità del contratto perché privo della indicazione dei compiti e delle
mansioni cui era preposta, del nominativo del lavoratore da
sostituire, delle ragioni della assenza, assumendo non essere
applicabili i principi di diritto affermati da questa Corte con

2

dell’ufficio di adibizione, sig. Fucci-doc. 3 e richiesta di congedo del

PROC. nr . 844/2012 RG

riferimento alle situazioni aziendali complesse poiché tale
complessità non ricorreva per l’ufficio nel quale era stata applicata
(Apice) ;
che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti:

la nullità del termine per la genericità della causale indicata in
contratto— sono infondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai
consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali complessein cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una
funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scopertal’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di
riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi
alla conservazione del posto di lavoro, che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità ( ex
plurimis: 25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-62012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647,
Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n.
14868). In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte
ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di
merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale
principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata
in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n.
8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-72012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). Alla
luce del criterio elastico qui ribadito, che deve essere riferito alla
complessiva organizzazione aziendale e non allo specifico ufficio di
adibizione del lavoratore, non è necessaria ad assolvere al requisito

3

– il primo ed il terzo motivo— nella parte in cui quest’ultimo denunzia

PROC. nr . 844/2012 RG

di specificità la indicazione nel contratto del nominativo dei lavoratori
assenti nell’unità organizzativa di assegnazione del lavoratore a termine
nè del numero delle assenze o delle loro ragioni. L’accertamento in
concreto del numero dei lavoratori in organico assenti attiene, piuttosto,
al piano della prova in giudizio della effettività della causale.

causale del termine alla luce della indicazione nel contratto di elementi
quali l’ambito territoriale di riferimento (filiale di Benevento), il luogo
della prestazione lavorativa , le mansioni per le quali la lavoratrice era
stata assunta (servizio di recapito), il periodo di riferimento;
– il secondo ed il terzo motivo ( nella parte in cui la ricorrente assume di
avere coperto un posto vacante in organico ), come ampiamente
illustrati in memoria— anche con
qualificazione delle censure—

la deduzione di una diversa
sono inammissibili. Essi, benchè

impropriamente qualificati (anche) in termini di violazione di norme di
diritto, censurano esclusivamente l’accertamento dei fatti di causa
compiuto dal giudice del merito, nell’esercizio del suo potere
discrezionale di valutazione della prova ed, in particolare, la verifica
della effettività delle ragioni sostitutive dedotte in contratto.
L’accertamento del fatto storico è censurabile in questa sede di
legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione
ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc. , nella formulazione vigente
ratione temporis (quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2

febbraio 2006, n. 40) . Parte ricorrente non individua un elemento di
prova di rilievo decisivo non esaminato dal giudice del merito ovvero un
passaggio motivazionale relativo ad un fatto decisivo lacunoso o
contraddittorio ma si duole dell’apprezzamento della prova orale
compiuto in sentenza, contrapponendo al convincimento del giudice del
merito una diversa valutazione soggettiva del peso e della attendibilità
degli elementi di prova delibati. In tal modo devolve a questa Corte un
inammissibile riesame di merito.
che pertanto il ricorso deve essere respinto;
che le spese si regolano come da dispositivo, secondo la soccombenza

4

La Corte di merito ha dunque correttamente ritenuto specifica la

PROC. nr . 844/2012 RG

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C
200 per spese ed C 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.

IL PRESIDENTE. &

TI F nzionario Giudizl,wrio
•Giovanni R
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