Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29431 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4122-2010 proposto da:

COMUNE DI LAVELLO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’Avvocato RAMPELLI ELISABETTA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BARBUZZI VITO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VERBANO 26, presso la famiglia SARLI – SOCCI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato BROGNIERI RODOLFO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

23/12/2008, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

E’ stata depositata la seguente relazione:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2010 il Comune di Lavello ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata alla parte personalmente il 14 maggio 2009, depositata in data 30 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Potenza, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Melfi, l’aveva condannato a pagare a B. S. Euro 59.388,26 a titolo di prestazioni professionali.

L’intimato ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione.

La censura presuppone l’esame di documenti (delibere della giunta e del consiglio comunale) nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008). Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e non contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti insufficiente e contraddittoria. Il secondo motivo rappresenta ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione. Anche questa censura rende necessario l’esame di un documento (la C.T.U.) nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Il quesito finale si rivela inidoneo per le medesime ragioni illustrate con riferimento al precedente.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; si osserva, in particolare, che il primo motivo non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata e che il secondo motivo prospetta una questione nuova;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 3.200,00, di cui Euro. 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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