Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29431 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29431 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 25600-2012 proposto da:
GIORDANO LUISA C.F. GRDLSU68L42C361D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2888

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio

dell’avvocato

ARTURO

MARESCA,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso

la

sentenza n.

8005/2011 della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2011 R.G.N.

7595/2008.

PROC. nr . 25600/2012 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 2.11-10.11.2011 ( nr. 8005/2011) la Corte
d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
sede- che aveva respinto la domanda proposta da LUISA GIORDANO per
l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro

agosto 1999;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso LUISA GIORDANO,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la società POSTE
ITALIANE con controricorso, illustrato con memoria;

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunziato:
-con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge nr. 230/1962 e
dell’articolo 23 della legge 56/1987, per avere la Corte di merito
erroneamente ritenuto che l’articolo 23 della legge 56/1987 conferisce alle
parti collettive una delega in bianco per la individuazione di nuove ipotesi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
laddove la contrattazione collettiva doveva pur sempre porsi in una linea di
continuità con l’impianto normativo preesistente ( ed in particolare in caso
di causale sostitutiva rispettare i requisiti formali previsti dalla legge
230/1962 quanto alla indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e
della causa della sua sostituzione, presupponente la temporaneità della
occasione di lavoro)
-con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 5
cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del CCNL
26.11.1994 e degli accordi sindacali del 25.9.1997, 16.1.1998, 18.1.2001
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un
punto decisivo della controversia, per avere il giudice dell’appello ritenuto la
perdurante vigenza alla data di stipula del contratto di assunzione della
ipotesi di sostituzione di dipendenti in ferie prevista dal contratto collettivo

1

stipulato con la società POSTE ITALIANE nel periodo dal 2 agosto 1999 al 31

PROC. nr . 25600/2012 RG

e, comunque, per non avere ritenuto la necessità di indicare il nome del
lavoratore in ferie nonché per non avere richiesto la prova, a carico del
datore di lavoro, della oggettiva diminuzione di organico per fruizione di
ferie nel periodo di assunzione e presso la specifica sede di assegnazione
del lavoratore;

omessa pronunzia in ordine alla prospettata violazione e falsa applicazione
dell’articolo 8 CCNL 26.11.1994 in riferimento al limite percentuale delle
assunzioni a termine, per avere la sentenza affermato che non era stata
svolta alcuna contestazione in ordine al rispetto della cd. clausola di
contingentamento sicchè tale questione era fuori dal devoluto laddove ella
sia nel primo che nel secondo grado aveva eccepito il mancato rispetto del
suddetto limite percentuale ( nella specie, il 10% del numero dei lavoratori
impiegati a tempo indeterminato) ;
che il ricorso è inammissibile;
che infatti la sentenza impugnata è fondata su una doppia

ratio

daecidendi consistente:
– da un lato, nel rilievo della allegazione con il ricorso introduttivo del
giudizio

di una causale— le esigenze eccezionali dovute alla

riorganizzazione della azienda— diversa da quella effettiva, consistente nella
sostituzione per ferie;
– dall’altro, comunque, nella infondatezza delle censure svolte in
riferimento alla causale per ferie, pur a voler ritenere adeguate le
allegazioni svolte nel primo grado in riferimento ad una causale diversa.
La prima ratio, autonomamente decisiva, basata sul rilievo della
mancata corrispondenza dei fatti allegati a fondamento della domanda
alle effettive circostanze della fattispecie concreta, è divenuteedefinitiva, in
quanto non investita dalle ragioni del ricorso.
Ne deriva il difetto di interesse di parte ricorrente all’esame del ricorso,
dal cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque derivare la
cassazione della sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

2

– con il terzo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ,

PROC. nr . 25600/2012 RG

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 4.000 per
compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

2 unzionario Giudizlzrio

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017

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