Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29430 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2774-2010 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI

ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

IDES SRL, MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 21308/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 2.10.08,

depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

E’ stata depositata la seguente relazione:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 15 dicembre 2009 T.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto in misura ritenuta inadeguata la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

Gli Intimati, Ides S.r.l. e Milano Assicurazioni S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il primo motivo lamenta motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Oggetto della censura è il grado di invalidità permanente, liquidato sulla base delle indicazioni del C.T.U.. Il Tribunale ha condiviso la statuizione del Giudice di Pace, che aveva fatto proprie le conclusioni del C.T.U. Premesso che è certa la legittimità della motivazione per relationem, è agevole rilevare che le argomentazioni addotte dal T. nell’atto di appello – per quanto risulta dal riferimento contenuto in ricorso – peccavano di genericità e, quindi, non esigevano una particolare motivazione del Tribunale.

Il secondo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli art. 133 c.p.c., comma 1, art. 11 preleggi, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139; falsa applicazione della L. n. 5 del 2001, art. 5 e art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1.

Il tema è costituito dai criterì di liquidazione del danno biologico. La tesi sostenuta non può essere condivisa poichè, al fine della scelta della norma da applicare, il giudice deve tenere contro del giorno della decisione e non di quello diverso del deposito della sentenza, il cui scopo è meramente quello di rendere pubblica la decisione già adottata. Il duplice quesito finale (di oltre una pagina e mezza) non postula l’enunciazione di un principio di diritto, fondato sulle numerose norme indicate, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051 e del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 64;

violazione dell’art. 1 della Tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Si lamenta la mancata specificazione da parte del Tribunale, che ha provveduto alla liquidazione d’ufficio, di quali fossero le attività di causa prese in considerazione.

Il Tribunale ha liquidato a favore dell’appellata Euro. 25,00 per esborsi, Euro. 470,00 per diritti ed Euro. 990,00 per onorari. E’ orientamento giurisprudenziale pacifico (confronta, per tutte, Cass. n. 4435 del 2008) che l’art. 360 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”.

Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto errore non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

3.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, che le norme di natura sostanziale non sono applicabili a fatti avvenuti antecedentemente alla loro entrata in vigore;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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