Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29430 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36081-2018 proposto da:

C.L., CU.AN., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO GIACINTO PETRACCA;

– ricorrente –

Contro

CO.CA.GI., CO.RO., CO.FR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 22 presso lo studio

dell’avvocato TRONCI MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROMEO RUSSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1022/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Lecce, Sezione specializzata agraria, C.L. e Cu.An. convennero in giudizio Co.Ro., Co.Ca.Gi. e Co.Fr. e – sulla premessa di essere stati affittuari coltivatori diretti di un fondo poi rilasciato a seguito della sentenza definitiva del medesimo Tribunale, che aveva fissato la scadenza per la data del 10 novembre 2013 – chiesero che i convenuti fossero condannati a pagare loro la somma complessiva di Euro 97.863,33 a titolo di indennità per i miglioramenti eseguiti.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata una c.t.u. per verificare la presenza dei miglioramenti invocati, il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 25 ottobre 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorrono C.L. e Cu.An. con unico atto affidato a tre motivi.

Resistono Co.Ro., Co.Ca.Gi. e Co.Fr. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errore di giudizio ed inosservanza delle norme sulla rinunzia agli indennizzi per le migliorie. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata, dopo aver assunto la validità della clausola n. 8 annessa al contratto, con la quale si stabiliva la rinuncia agli indennizzi per migliorie, avrebbe erroneamente ritenuto che quella clausola potesse valere anche per il periodo nel quale il contratto si era tacitamente rinnovato alla prima scadenza. Aggiungono i ricorrenti di non aver negato la validità della clausola suddetta, ma di avere rilevato che la stessa avrebbe potuto essere rinnovata alla scadenza solo alla presenza delle associazioni di categoria.

1.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha specificato che quell’argomento difensivo, peraltro richiamato solo nell’udienza pubblica di discussione, era privo di fondamento perchè era passata in giudicato la sentenza 18 aprile 2012 del medesimo Tribunale di Lecce, la quale aveva dichiarato che il contratto in questione si era rinnovato in automatico, in assenza di disdetta. Il rinnovamento comportava la permanente vigenza anche della clausola di rinuncia in questione; argomento, questo, che i ricorrenti non affrontano in alcun modo.

La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, ha già affermato che è valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all’indennità per i miglioramenti fondiari di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, purchè essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi della suddetta legge, art. 45. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poichè essa è diretta a regolamentare un diritto dell’affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato L. n. 203 del 1982, art. 17 (sentenza 31 maggio 2012, n. 8729, e ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3408).

Ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal fatto che i ricorrenti non hanno riportato il contenuto della clausola indicata e non hanno spiegato neppure se e dove essa sia rinvenibile nel giudizio di cassazione; il che costituisce ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta mancata rilevazione di carenze tecniche ed argomentative in ordine all’insussistenza delle pretese migliorie.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta mancata motivazione della sentenza in ordine alle considerazioni critiche mosse alla c.t.u. di primo grado nella parte in cui aveva negato l’esistenza delle migliorie.

4. I due motivi, che possono essere trattati insieme in considerazione delle evidenti connessioni tra loro esistenti, sono entrambi inammissibili.

La prima ragione di inammissibilità consegue al fatto che si tratta di censure tese in modo evidente a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

La seconda ragione, correttamente evidenziata nel controricorso, risiede nel fatto che le due censure, che hanno ad oggetto entrambe presunti di vizi di motivazione, non possono essere più proposte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, , posto che la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cioè l’assenza delle presunte migliorie); il che esclude la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge (sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, e ordinanza 15 gennaio 2020, n. 537).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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