Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29430 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17262-2017 proposto da:

A.S.L. LE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA PERSANO, rappresentata e difesa dagli

avvocati LOREDANA MACRI’, MARIA CRISTINA BASURTO;

– ricorrente –

contro

G.A., D.L.A., C.S., B.E.,

BU.PI.PA., DO.TI., S.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO II, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, rappresentate e difese

dall’avvocato VINCENZO PARATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 192/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nulla camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 17 marzo 2017, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da S.A., C.S., Do.Ti., G.A., B.E., Bu.Pi.Pa. e D.L.A. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, avente ad oggetto l’accertamento del loro diritto all’integrazione della contribuzione previdenziale ex INPDAP a copertura dei periodi lavorativi effettuati in regime di convenzione precedentemente all’immissione in ruolo e la declaratoria dell’obbligo della ASL al riconoscimento del medesimo mediante l’adozione di apposito atto ricognitivo che determini periodi e costi, accertava a carico della ASL l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione relativa; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla ASL di difetto di giurisdizione in ragione del petitum sostanziale sotteso alla domanda delle istanti e ravvisabile a carico della ASL l’inadempimento dell’obbligo al versamento contributivo;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL LE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie ricorrenti;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che le controricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare, in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale valutando, in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione prescindendo dalle argomentazioni su cui la stessa era basata ed adducendo ragioni contrarie mai prospettate dalle controparti;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., la ASL ricorrente, lamenta l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle spese di lite, derivandole dall’asserita illegittimità della complessiva decisione, sostenuta alla stregua del motivo sopra esposto;

che il primo motivo deve ritenersi inammissibile essendo la censura mossa diretta piuttosto a prospettare, rispetto all’eccepito difetto di giurisdizione, puntualmente esaminato dalla Corte territoriale, una diversa soluzione in diritto, sulla scorta di precedenti della medesima Corte di merito, nella specie disattesa, per aver la Corte territoriale, il cui giudizio, in quanto relativo ad una questione di puro diritto, non era vincolato all’assolvimento da parte delle odierne controricorrenti di alcun onere di allegazione, accolto un diverso condivisibile orientamento;

che parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, in quanto subordinato all’accoglimento del primo;

che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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