Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2943 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11994/2019 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Petracca Elena, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2559/2018 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal cittadino pakistano D.A., nato a (OMISSIS), avverso il diniego del Tribunale di Bologna di concessione della protezione internazionale o umanitaria, che egli aveva invocato allegando: di essere nato da una famiglia povera in un villaggio del Punjab pakistano; di essere stato cresciuto da uno zio che era un militare e si occupava di antiterrorismo, il quale era stato ucciso il 17(10/1996 per mano di un gruppo estremista religioso ((OMISSIS)); di aver inutilmente denunciato alla polizia i responsabili dell’omicidio, poichè la polizia “aveva paura dei (OMISSIS); di aver quindi aderito a un gruppo religioso che propugnava la trasparenza e l’onestà delle azioni umani, così scatenando “l’ira degli estremisti musulmani che, dopo averlo minacciato e percosso, lo perseguitavano al fine di ucciderlo”; di non essersi rivolto alla polizia perchè “era stata fatta da suo padre una denuncia contro di lui asserendo che sospettava che egli non fosse più musulmano”; che per questi motivi aveva lasciato il paese ed era approdato in Italia, dopo aver attraversato Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Ungheria, Austria e Germania, “ove aveva soggiornato per un anno e dove la domanda proposta non era stata esaminata perchè già indentificato in Ungheria”.

2. Avverso la decisione di secondo grado il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo – rubricato (testualmente) “violazione di legge – contraddittorietà del provvedimento impugnato – eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” – si contesta l’affermazione del giudice d’appello per cui sarebbe “più che sufficiente per far ritenere inveritieri i fatti posti a fondamento della domanda di protezione” la circostanza che il ricorrente aveva presentato in Italia una nuova domanda che “non risulta essere fondata su elementi nuovi o diversi da quelli già rappresentati e valutati dalle autorità tedesche”, che l’avevano rigettata.

3.1. La censura è inammissibile poichè investe solo una delle plurime rationes decidendi adottate dal giudice a quo, il quale ha infatti subito dopo aggiunto che “in ogni caso, nella vicenda che ci occupa esistono ulteriori elementi che fanno ritenere del tutto inverosimile il racconto narrato nel suo complesso”.

4. Il secondo mezzo – rubricato (testualmente) “violazione di legge – contraddittorietà del provvedimento impugnato – eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 8” – prospetta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte dei “Giudicanti di primo grado” e conclude che la sua scrupolosa osservanza “avrebbe consentito ai Giudici di seconde cure di accertare il reale stato della zona di provenienza del richiedente asilo – Punjab Pakistano – con particolare riguardo alla questione della sicurezza e dell’accesso alla tutela dei fondamentali diritti umani, attraverso plurime “fonti autorevoli” aggiornate”.

4.1. La censura è palesemente inammissibile per assoluto difetto di specificità, tanto più che a pag. 9 del provvedimento impugnato si trovano citate COI qualificate e aggiornate (report Amnesty International 2017/2018, EASO 2017 “Pakistan Security Situation).

5. Con il terzo motivo – rubricato “violazione di legge – L. n. 241 del 1990, art. 3 – contraddittorietà del provvedimento impugnato – eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione” – si deduce che, nel negare la protezione umanitaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c), la Corte territoriale avrebbe “valutato sommariamente ed in maniera superficiale la situazione socio-politica della regione del Punjab pakistano”, a differenza di altre pronunce di merito risalenti agli anni 2017-2018 (espressamente citate e parzialmente trascritte).

5.1. La censura è manifestamene inammissibile poichè, oltre a cumulare confusamente vizi eterogenei (nonchè eterodossi), è parimenti affetta da estrema genericità, non contenendo nemmeno un’autonoma indicazione dei report internazionali dai quali emergerebbe (asseritamente) quella situazione di violenza indiscriminata e generalizzata che la Corte d’appello ha motivatamente escluso, citando anche il progressivo decremento degli attacchi terroristici rispetto al 2015 e sottolineando, oltre alla loro frequenza anche nei paesi Europei, il fatto che il Pakistan “è fornito di struttura statale attiva contro i gruppi terroristici”.

6. Il quarto ed ultimo mezzo motivo – rubricato “violazione di legge – L. n. 241 del 1990, art. 3 – contraddittorietà del provvedimento impugnato – eccesso di potere, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 19 – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione” – prospetta l’insufficienza e illogicità della motivazione sul diniego della protezione umanitaria, la quale spetterebbe invece alla luce della “storia personale del richiedente” con riguardo “alle presumibili ritorsioni da parte dei gruppi sunniti nei suoi confronti e dalle Autorità Pakistane nonchè all’intrapreso ed effettivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano”.

6.1. La censura è inammissibile poichè il riferimento alla vicenda personale non si confronta con la motivazione sull’assoluta inverosimiglianza del racconto, mentre del presunto inserimento nel tessuto sociale e lavorativo italiano non si trova alcuna traccia nello stesso ricorso, che difetta perciò di autosufficienza.

7. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA