Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2943 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20129/2018 proposto da:

J.B. B., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale

Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che

lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, n. 7447/2018 depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 24 maggio 2018, ha rigettato il ricorso presentato da J.B. B, cittadino del (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma di diniego della richiesta di protezione internazionale, anche sub specie di protezione umanitaria.

A motivo della decisione, il Tribunale, dopo avere evidenziato come non ricorressero i presupposti nè della protezione maggiore, nè di quella sussidiaria, quanto alla protezione umanitaria (la sola oggetto di ricorso per cassazione), ha osservato come la relativa istanza non potesse essere accolta, non essendo stati allegati dal richiedente, nè risultando altrimenti comprovati, elementi attestanti una situazione di particolare e personale vulnerabilità ovvero l’esistenza in Italia di significativi legami familiari, posto che, anzi, nel Paese di origine – non interessato, peraltro, da attuali focolai di conflittualità politica o sociale tali da esporre a rischio generalizzato la popolazione civile – egli aveva moglie, figli, genitori e “diciannove fratellastri e sorellastre”, nè, tantomeno, dati dai quali fosse possibile trarre un principio di prova quanto ad un intrapreso percorso di integrazione sociale in Italia, di ciò non dando conto i corsi frequentati e il volontariato effettuato nell’ambito del circuito di accoglienza dei migranti.

2. Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 non avendo la Corte territoriale correttamente interpretato ed applicato le dette norme, che impongono il rilascio del permesso umanitario in presenza di gravi motivi umanitari e vietano il rimpatrio dello straniero ove sussistano oggettive e gravi situazioni tali da esporre a pericolo lo straniero: tra queste la situazione di grave violazione dei diritti umani esistente in (OMISSIS), in cui è praticata persino la tortura, e il grave vulnus per la salute nel quale potrebbe incappare il richiedente a cagione della consistente penuria alimentare registrata nel Paese di origine, come conseguenza del significativo tasso di instabilità politico-economico-sociale, ivi esistente.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile, risultando generiche le doglianze in esso articolate – riferite al solo profilo del diniego della protezione umanitaria -, in quanto meramente enunciative di proposizione astratte, del tutto svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo.

4.1. In particolare, il motivo cui esso è affidato non si misura affatto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato la protezione umanitaria osservando come non risultassero allegati, nè altrimenti comprovati, seri motivi umanitari connessi ad una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero l’esistenza in Italia di suoi significativi legami familiari o, ancora, un intrapreso percorso di integrazione sociale in Italia. A fronte di tale argomentazione il ricorrente si è limitato ad invocare una compromissione in (OMISSIS) dei diritti civili, significativamente incisi, ad esempio, dall’uso, nelle prigione (OMISSIS)ne, della pratica della tortura, nonchè del diritto alla salute e all’alimentazione che, per un verso, non risulta sia stata allegata nella precorsa fase di merito – ed è da rimarcare, in proposito, che anche in tema di protezione internazionale il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125 – 01) – e che, per altro verso, non appare affatto circostanziata con riguardo alla persona della richiedente: evenienza, quest’ultima, pure munita di sicura rilevanza, giacchè la violazione dei diritti umani inalienabili, che può giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, deve “necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione).

4.2. Nondimeno v’è da rimarcare che il decidente di merito ha escluso l’effettiva esistenza di una situazione di vulnerabilità personale del richiedente protezione, valorizzando la comunità affettiva sulla quale egli avrebbe potuto contare tornando nel Paese di origine, venendo in rilievo stretti rapporti familiari idonei a fornirgli sostegno e solidarietà nelle difficoltà connesse al reinserimento nel tessuto socio-economico del paese di provenienza.

5. Il profilo di censura relativo al riconoscimento della protezione umanitaria in applicazione del principio di non respingimento resta anch’esso genericamente articolato, in difetto di una perspicua allegazione circa l’estremo del “danno grave” corso dal richiedente, ed essendo, comunque, lo stesso, privo di autonoma rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Le anzidette ragioni determinano l’inammissibilità del ricorso. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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