Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2943 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2943 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 4016-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
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DAL MONTE RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato
LEOPOLDO DI BONITO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURO CONTIN giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBINI in
sostituzione dell’Avvocato CONTIN che ha chiesto il
rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del Fatto
§1

Ruggero dal Monte stipulava, in data 21.12.2001,

atto di compravendita per l’acquisto di un appezzamento di
terreno agricolo, facendo espressa richiesta di voler
usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della I.
1954/604 e produceva all’uopo certificato provvisorio
rilasciato dall’allora ispettorato regionale per l’Agricoltura di

In seguito, l’ufficio accertava la carenza delle condizioni
di legge per usufruire delle agevolazioni, poiché il
contribuente non aveva prodotto nel termine triennale di cui
alla norma citata il certificato definitivo.
In data 4.07.2007, l’Agenzia revocava le agevolazioni
concesse e con avviso di liquidazione liquidava le maggiori
imposte.
In data 3.08.2007, il contribuente presentava istanza di
autotutela depositando l’originale del certificato definitivo di
idoneità rilasciato in data 8.04.2003.
L’istanza di autotutela veniva negata ed il contribuente
in data 16.10.2007 provvedeva a corrispondere le maggiori
imposte, riconoscendo di non aver presentato nei termini di
legge – per causa a lui imputabile – il certificato attestante
i requisiti per l’agevolazione richiesta.
Il 27.08.2009, il contribuente richiedeva il rimborso
delle maggiori imposte citando la Circolare dell’agenzia delle
entrate del 23.05.2007, ma l’Ufficio respingeva l’istanza.
Il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Vicenza
che rigettava il ricorso.
La sentenza di rigetto veniva impugnata dal sign Dal
Monte e la CTR del Veneto accoglieva l’appello compensando

Vicenza.

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le spese, sul presupposto che gli atti erano comunque in
possesso della P.A..
Avverso la sentenza n 101/25/2012, l’Agenzia delle
Entrate proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un
motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.

§2.1. La ricorrente, con unico motivo, censura, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione degli
artt. 3, 4, e 5 L 1954/604, nella parte in cui pur avendo il
contribuente provveduto al deposito del certificato definitivo
oltre il triennio di cui al secondo comma dell’art. 4 cit., ha
ritenuto che il possesso della certificazione da parte
dell’Amministrazione pubblica, anche se di altra
articolazione, sopperiva alla omessa consegna.
Sostiene, invece, l’Agenzia che l’agevolazione è
subordinata alla consegna all’ufficio nel termine indicato del
certificato definitivo, termine ritenuto di natura
decadenziale dalla giurisprudenza di legittimità e che
l’omessa consegna osta alla decadenza del diritto solo nelle
ipotesi in cui il contribuente dimostri di aver operato con
adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione
in tempo utile.
Aggiunge, altresì, che nel caso di specie, il medesimo
contribuente ha riconosciuto la negligenza del suo
comportamento nell’aver richiesto tardivamente il certificato
definitivo.
Il motivo è fondato, giacché il contribuente che non
adempia l’obbligo di produrre il certificato definitivo nel

RAGIONI DI DIRITTO

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termine decadenziale di tre anni conserva il beneficio solo
se prova di aver diligentemente agito per ottenere il
certificato in tempo utile, senza riuscirvi per colpa degli uffici
competenti (Cass. 12 luglio 2005, n. 14671;Cass. 16 aprile
2010, n. 9159; Cass. 12 maggio 2011, n. 10406;
Cass.n.16425/2015; Cass. 15489 del 2016; Cass. n. 9842
del 2017;); la diligenza del contribuente deve essere

richiesta iniziale (Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, in
motivazione).
Il giudice d’appello si è discostato da tali princìpi,
affermando che ” null’altro possa esigersi dal contribuente
se non la presentazione della richiesta di certificato, essendo
l’Amministrazione in possesso della documentazione”;
viceversa, la richiesta deve essere diligentemente seguìta,
fornendo la documentazione mancante che l’ufficio pubblico
competente eventualmente richieda (nella tesi erariale
proprio questa integrazione è stata negligentemente
tardiva).
Il diritto al rimborso che, secondo, il resistente sarebbe
garantito, in ogni caso, ai sensi del successivo art. 5 I.
604/1954 riguarda una ipotesi affatto difforme da quella
disciplinata dall’art. 4 ed in ogni caso il suo esercizio è
consentito entro un termine – anch’esso decadenziale – per
ottenere il rimborso delle imposte versate all’atto della
registrazione dell’atto traslativo della proprietà e
subordinatamente alla dimostrazione della presenza dei
requisiti di cui alla normativa in esame.
Il diritto al rimborso di cui all’art. 5 cit. non può dunque
essere applicato analogicamente, trattandosi di norme

adeguata alle circostanze concrete e non si arresta alla

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tassative, ad ipotesi diverse da quelle previste ed in
particolare alla istanza di rimborso presentata dopo il
pagamento dell’avviso di liquidazione, istanza che avrebbe
potuto essere riconosciuta solo previo annullamento
dell’atto amministrativo divenuto invece definitivo, in
assenza di impugnazione tempestiva.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va

fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere
compensate fra le parti le spese per i gradi di merito in
considerazione dell’andamento dei giudizi di merito.

La Corte

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,

decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del
contribuente;

Dichiara compensate le spese di lite dei giudizi di

merito;

Condanna il contribuente alla refusione delle spese

di lite sostenute dall’Agenzia che liquida in euro 5.000,00
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge oltre le
spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 11.01.2018
Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo

Il Presidente
. DomenicJhindemi

cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di

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