Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2943 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 07/02/2011), n.2943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SVILUPPO INIZIATIVE ECONOMICHE SRL (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante in carica R.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 525, presso

lo studio dell’avvocato CASCINO GIOVANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAMALLI ROLANDO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.R. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 31498-2006 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZANTI ANDREA giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

SVIL INIZIATIVE ECONOMICHE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1228/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 05/04/2005, depositata il 01/09/2005 R.G.N. 2255/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato BOGGIA MASSIMO (per delega dell’Avv. MAZZANTI

ANDREA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso con il rigetto del ricorso principale

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La srl Italfactoring nel corso del 1993 otteneva dal Presidente del Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo, nei confronti di D.R., per lo importo di L. 17.875.400 oltre interessi convenzionali dal tasso del 24% annui, dal 1 giugno 1993 al saldo. La società ingiungente sosteneva di essere cessionaria di un credito vantato dalla spa Casa 21 sulla base di tre contratti contenenti incarico oneroso di vendita di tre immobili del D..

Il D. proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 24 dicembre 1993, chiedendo la revoca del decreto eccependo la prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2950 c.c., e in via gradata deduceva domanda di annullamento dei tre contratti stipulati con la Casa 21 per dolo causam dans o per errore essenziale.

Resisteva la controparte accettando il contraddittorio, e la causa era istruita con prove orali, documentali e espletamento di CTU in ordine alle vicende contrattuali.

2. Con sentenza del 25 maggio 2001 il Tribunale di Firenze in accoglimento della opposizione revocava il decreto ingiuntivo del 23 novembre 1993 e condannava la parte opposta a restituire allo ingiunto la somma di cui al decreto ingiuntivo eventualmente pagata in adempimento della ordinanza che aveva concesso la provvisoria esecuzione comprese le spese della fase monitoria ed a rifondere le spese del giudizio di opposizione.

3. Contro la decisione proponeva appello la srl Sviluppo iniziative economiche -avente causa dalla Italfactorin, che chiedeva la riforma e la conferma del decreto ingiuntivo con la vittoria delle spese dei due gradi; sosteneva che i contratti de quibus erano di mediazione ma atipici, con conseguente disapplicazione della prescrizione breve di cui allo art. 2950 c.c.. Rilevava inoltre che i contratti erano validi, non avendo il D. dato la prova delle cause di annullamento. Si costituiva il D. e chiedeva il rigetto dello appello e proponeva appello incidentale per la restituzione delle somme pagate in esecuzione della ordinanza di provvisoria esecuzione.

4. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 1 settembre 2005, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze, con correzione di un errore materiale emergente dal dispositivo e condannava la soc. Sviluppo a restituire al D. la somma di L. 22.529.230 oltre interessi alla data del pagamento al saldo. Compensava tra le parti le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado e quelle del presente grado del giudizio.

5. Contro la sentenza di appello hanno proposto: ricorso principale la società Sviluppo Iniziative economiche srl con appello principale affidato a due motivi di censura ed illustrati da memoria;

controricorso e ricorso incidentale la controparte, con ulteriore memoria, in punto di compensazione delle spese.

I ricorsi sono stati previamente riuniti per ragioni di connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi devono essere rigettati. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DESCRITTIVA DEL RICORSO PRINCIPALE SVILPUPPO ETC. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione alla applicazione dello art. 1754 c.c. per errata qualificazione della natura dei contratti, in relazione alla mancanza della cd.

imparzialità del mediatore.

Nel SECONDO MOTIVO si seduce l’error in iudicando per la violazione dell’art. 2950, in correlazione con l’art. 2956, ai fini della applicazione di un termine di prescrizione lungo, atteso che il compenso ed il rimborso spese per la attività promozionale svolta era completamente “slegato” dal compimento dello affare.

Per entrambi motivi vengono formulati quesiti non richiesti dal regime procedurale vigente al tempo del ricorso in relazione alla data di pubblicazione della sentenza.

IN ultimo nelle note illustrative depositate il 6 dicembre si deduce per la prima volta la improcedibilità della opposizione in quanto lo opponente si è costituito in giudizio tardivamente.

6.B. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE. Si deduce error in iudicando in punto di compensazione delle spese processuali, per la omessa motivazione di motivi legittimanti tale misura.

7. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. 7. A. INFONDATEZZA DEL RICORSO PRINCIPALE E DELLA ECCEZIONE SOLLEVATA NELLA MEMORIA. Preliminarmente deve ritenersi preclusa la eccezione sollevata per la prima volta nella memoria Sviluppo iniziative economiche del 6 dicembre 2010, che deduce questione procedurale di costituzione tardiva dello opponente, senza tener conto che si tratta di questione nuova, priva di autosufficienza in ordine ai fatti processuali proposti, e della condotta processuale delle parti, che per due gradi hanno sottoposto ai giudici domande di merito, accettando il contradditorio sul devolutum sostanziale. La preclusione, ascrivibile anche alla condotta processuale del ricorrente, esclude la possibilità di applicare anche il dictum di cui alle citate SS Unite civili nella sentenza del 2010 n. 19246, rispetto a questione nuova contraddetta da una condotta processuale congiunta che ha proposto l’esame del merito per ben due gradi del giudizio.

Nel merito il ricorso è infondato: quanto al primo motivo si osserva che esso non censura debitamente la ampia ratio decidendi della Corte Fiorentina, la quale ha esaminato il contenuto dei contratti, ha riscontrato la esistenza di elementi di atipicità, ovvero anche di causa mista, rilevando che il regime negoziale tuttavia non deroga alle regole proprie della prescrizione breve che caratterizzano tali rapporti di affare. Tale deroga doveva risultare da una apposita e precisa previsione. Si tratta dunque di una quaestio voluntatis insindacabile in questa sede, in relazione a congrua ed esaustiva motivazione.

PARIMENTI infondato e comunque assorbito risulta il secondo motivo che tenta di scindere il termine unico prescrizionale in relazione agli elementi di atipicità. Sul punto risponde la corte di appello a ff 7 ed 8 della motivazione rilevando che nessuna contestazione vi è mai stata in ordine allo effettivo decorso del termine annuale di cui allo art. 2950 c.c. rilievo di natura giuridica, che esprime una ratio decidendi che andava espressamente contestata.

7.B. INFONDATEZZA DEL RICORSO INCIDENTALE. Le ragioni di compensazioni risultano evidenti dal contesto motivazionale, ancorchè per via induttiva, e pertanto la compensazione attiene alla valutazione della complessità della causa e delle questioni esaminate.

8. Ritiene la Corte, in relazione alla manifesta infondatezza del ricorso principale che le spese del grado siano da porsi a carico della società ricorrente e liquidate come in dispositivo in favore della parte resistente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna il ricorrente Sviluppo Iniziative s.r.l. a rifondere a D.R. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2100,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA