Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2943 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24759-2015 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA CAPONE

giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso

incidentale e giusta delibera del 13/11/2015;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1678/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 27/05/2015 e depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito l’Avvocato Enrico Cornelio, per il ricorrente, che si riporta

alla memora; chiede l’accoglimento del ricorso, in subordine la

trattazione in Pubblica Udienza.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo: a) l’accoglimento del ricorso principale,

quanto al primo motivo (nei limiti indicati in motivazione),

inammissibili il secondo ed il terzo motivo, nonchè b) la

inammissibilità del motivo del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte di appello di Venezia, con sentenza 29.6.2015 n. 1678 chiamata a decidere in punto di accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato da responsabilità della Azienda Ospedaliera di Padova per malpractice medica (errato trattamento di terapia chirurgica laser con postumi invalidanti consistenti in diplopia all’occhio destro), in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.O., ed in parziale riforma della decisione di prime cure: a) riteneva provata la incidenza della lesione oculare sulla incapacità lavorativa specifica, essendo stato collocato a riposo il B. per sopravvenuta inidoneità al servizio – quale dipendente con mansione di autista presso la Azienda Servizi Pubblici s.p.a. -, a decorrere dal 22.12.2001, in conseguenza della revoca della patente di guida di tipo C; b) liquidava il danno patrimoniale da lucro cessante, in adesione alla perizia contabile redatta dal CTU (nell’anno 2006), nella misura pari alla differenza tra il maggior importo della retribuzione, che il danneggiato avrebbe percepito fino alla maturazione della anzianità di servizio, ed il minore importo della pensione erogata a far data dall’1.1.2002, non ravvisando alcun elemento neppure indiziario volto a ritenere che il B. sarebbe rimasto in servizio fino al raggiungimento della età massima di servizio (65 anno di età: pensione di vecchiaia), nè che avrebbe percepito gli scatti di anzianità; d) liquidava altresì quale danno emergente le spese sanitarie documentate sostenute dal danneggiato. La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione con tre motivi dal B..

Resiste con controricorso e ricorso incidentale autonomo, affidato ad un motivo, la Azienda Ospedaliera.

si osserva quanto segue:

Il primo motivo (vizio di violazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1223 e 2056 c.c.) ed il secondo motivo (violazione artt. 40 e 41 c.p.c., art. 1223 c.c.) del ricorso principale, nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale (vizio di violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.), possono essere esaminati congiuntamente in quanto svolgono analoghe censure contrapposte al medesimo capo di sentenza oggetto delle impugnazioni.

Il ricorrente principale censura la sentenza, laddove dopo aver riconosciuto il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. (e non materiale – artt. 40 e 41 c.p., come erroneamente indicato nella rubrica del primo motivo di ricorso, essendo divenuto incontroverso l’accertamento tra la condotta di inadempimento professionale e la lesione oculare subita dal B.) tra la lesione alla integrità fisica e la derivata incapacità lavorativa specifica, che trovava riscontro nell’anticipato collocamento a riposo disposto dalla società datrice di lavoro per “inidoneità al servizio”, ha poi illogicamente limitato il nesso derivazione causale del pregiudizio economico subito al solo periodo retributivo fino all’anno 2006 (data di riferimento del calcolo della prima perizia) senza tener conto del danno prodotto anche successivamente, che pure era stato calcolato nel secondo elaborato peritale, sino al raggiungimento della “pensione di anzianità” (31.5.2009) ed anche per il periodo successivo fino al raggiungimento del 65 anno di età previsto per il collocamento a riposo. Al riguardo censura la sentenza nella parte in cui avrebbe optato per la liquidazione meno favorevole, parametrata alla “pensione di anzianità”, e senza tener conto degli scatti di anzianità.

Il primo motivo del ricorso principale è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.

Il secondo elaborato peritale integrava il precedente (riferito al periodo 1.1.2002 – 31.12.2006), estendendo il computo della differenza tra il trattamento retributivo che il B. avrebbe percepito ove avesse continuato a prestare servizio, e la pensione in concreto erogata (liquidata per il periodo 2002 – 2006 in Euro 47.659.78), anche al successivo periodo 1.1.2007 – 31.5.2009, data quest’ultima in cui il danneggiato avrebbe raggiunto quaranta anni di contribuzione previdenziale e potuto quindi conseguire la “pensione di anzianità” (la liquidazione relativa al periodo 2007 – 2009 era pari ad Euro 23.000,00: cfr. c.t.u. riportata alle pag. 8-9 del ricorso principale).

La Corte territoriale, riconoscendo l’importo liquidato nella prima c.t.u. per il periodo 2002-2006 “sul presupposto che al momento del fatto lesivo” (anno 2000) il B. “aveva 48 anni e 32 anni di anzianità economica”, non ha fornito alcuna giustificazione della ipotetica interruzione del nesso di causalità tra i due periodi sopra considerati negli elaborati peritali, dovendo quindi la sentenza essere cassata in parte qua.

Il primo motivo, quanto alla censura volta a riconoscere l’ulteriore danno -calcolato dal CTU, in base alla “pensione di anzianità”, per il successivo periodo 1.6.2009 fino al 2033: presumibile speranza di vita – ed il secondo motivo del ricorso principale – inteso ad ottenere la liquidazione del danno differenziale in relazione alla maggiore durata del rapporto lavorativo fino al collocamento a riposo al 65 anno di età- debbono, invece, ritenersi inammissibili.

La Corte territoriale ha, infatti, statuito che in assenza di qualsiasi elemento probatorio volto a presumere che il B. avrebbe proseguito l’attività lavorativa fino al limite massimo consentito dalla legislazione sul lavoro, ed in assenza di elementi di riscontro della applicazione degli scatti di anzianità, le ulteriori richieste risarcitorie non potevano essere accolte.

Trattasi di accertamento in fatto, inidoneamente investito con censure volte a far valere “errori di diritto” (violazione della regola della causalità giuridica; violazione della regola di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno), che non hanno alcuna attinenza con la statuizione impugnata (il Giudice di merito ha ritenuto che il B. non avrebbe proseguito il rapporto di lavoro una volta raggiunto il massimo di contribuzione previdenziale, e dunque ha limitato a tale data -con l’errore precedentemente rilevato – la produzione del danno differenziale tra gli importi della retribuzione e della pensione, escludendo in conseguenza anche il calcolo degli “scatti” maturabili nel periodo successivo fino al raggiungimento del 65 anno di età: le norme sono state, dunque, correttamente applicate alla stregua della indicata premessa in fatto, la cui contestazione avrebbe quindi dovuto essere svolta esclusivamente sul piano del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non fornendo peraltro, il ricorrente, alcuna indicazione dei fatti allegati o dei documenti prodotti idonei a sottoporre al Giudice di merito specifici elementi per una diversa valutazione della entità del danno patrimoniale (lucro cessante), liquidato con criterio equitativo.

Inammissibile è anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

La Azienda sanitaria sostiene che la Corte territoriale ha errato nella applicazione della regola della causalità giuridica tra fatto di inadempimento e perdita reddituale, in quanto pur avendo affermato che difettava qualsiasi prova del danno patrimoniale conseguente alla incapacità lavorativa specifica, lo aveva poi liquidato parzialmente.

Premesso che la censura pone una critica in fatto, vertendo sulla valutazione della prova della esistenza del danno e non sulla (difettosa) applicazione della regola della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., – e dunque avrebbe dovuto essere svolta con riferimento al diverso paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , occorre rilevare che la ipotizzata contraddizione non trova riscontro nella sentenza laddove la Corte d’appello non ha affatto statuito la inesistenza del danno patrimoniale da lucro cessante per incapacità lavorativa specifica, ma ha piuttosto rilevato che difettavano le prove (cfr. sentenza: “nulla risultando sul punto neppure indiziariamente) della estensione del danno patrimoniale differenziale (differenza tra l’importo della retribuzione e quello della pensione) fino al compimento del 65 anno d’età, non essendo stati forniti dal B. elementi indiziari che deponessero per una sua opzione della prosecuzione del rapporto di lavoro fino all’età massima di servizio.

Inammissibile è il terzo motivo di ricorso principale (volto a censurare la sentenza per violazione – incomprensibile – degli artt. 2018 e 2023 c.c., nonchè dell’art. 2059 c.c.) con il quale si impugna la statuizione della sentenza di appello che ha disconosciuto il “danno non patrimoniale” derivato al B., a causa della patologia contratta a seguito dell’intervento chirurgico, dal mancato rinnovo della patente di guida di categoria B, con conseguente compromissione della vita sociale e di relazione.

La Corte d’appello ha accertato, alla stregua delle risultanze probatorie, che il B. “non veniva privato della patente B, ma soltanto di quella richiesta per la categoria superiore”. L’assunto del ricorrente secondo cui il Giudice di appello avrebbe fondato la propria statuizione su un esame critico dei certificati della CMO, riprodotti alle pag. 14 e 16 del ricorso, condividendo l’affermazione del CTU secondo cui il B. era da ritenersi idoneo alla guida di autoveicolo (patente B), non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza che avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnata per vizio revocatorio, e comunque, nella ipotesi di errore di apprezzamento della prova paventato dal ricorrente, per vizio di omessa valutazione di un fatto storico decisivo, ma non certo per violazione di norme di diritto.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione – non inficiati dal contenuto della memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, – e la soluzione proposta, occorrendo precisare, quanto alla seconda parte del primo motivo del ricorso principale, che la estensione del danno da lucro cessante, risponde a criteri di liquidazione fondati sulla equità cd. integrativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) che relegano il sindacato di legittimità alla sola ipotesi in cui l’esercizio del potere discrezionale sconfini nella arbitrarietà in quanto non supportato da alcuna argomentazione esplicativa delle ragioni poste a base della determinazione del quantum (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 22885 del 10/11/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 15/03/2016): ipotesi che esula dal caso di specie, avendo il Giudice di merito specificato di non riconoscere il maggiore importo preteso a titolo di lucro cessante in difetto di idonei elementi di riscontro delle scelte di vita che il lavoratore avrebbe compiuto qualora non fosse stato costretto al collocamento anticipato in congedo.

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, quanto al primo motivo (nei limiti indicati in motivazione), inammissibili il secondo ed il terzo motivo; il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia che liquiderà all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti, nei confronti della parte resistente, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso principale quanto al primo motivo (nei limiti indicati in motivazione), inammissibili il secondo ed il terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia che liquiderà all’esito anche le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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