Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29429 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 593-2010 proposto da:

F.S. (OMISSIS) titolare della omonima

depositeria giudiziaria e soccorso stradale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASTELFIDARDO 60, presso lo studio

dell’avvocato SURACE FRANCESCA BEATRICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SURACE SANTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) – Ufficio Territoriale del

Governo di Reggio Calabria;

– intimato –

avverso la sentenza n. 586/2009 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del

26.6.09, depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

E’ stata depositata la seguente relazione:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 2 dicembre 2009 F.S., titolare della omonima depositeria giudiziaria e soccorso stradale, ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 giugno 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palmi, aveva revocato il decreto ingiuntivo intimato alla Prefettura di Reggio Calabria.

Il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo non ha espletato attività difensiva.

2 – Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3. – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Essi denunciano: violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 38 e D.M. 30 marzo 2004 (primo motivo);

violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 38 e art. 11 preleggi (secondo motivo); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).

Ma le prime due censure mancano totalmente della formulazione del quesito di diritto fondato sulle norme rispettivamente indicate, mentre la terza è priva del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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