Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29429 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29429 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 24613-2012 proposto da:
CARACCIOLO ROSARIO C.F. CRCRSR73M02F8391, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
2886

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 07/12/2017

- controrícorrente –

avverso la sentenza n. 5751/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2011 R.G.N.

\

2915/2008.

Rilevato

1. che la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo
grado con la quale era stata respinta la domanda di Rosario Caracciolo intesa
all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato in data
4. Dicembre 2011, sulla base di previsione contenuta nell’art. 25 ccnI

1.1. che, in particolare, il giudice di appello, premesso che ai sensi dell’art.
11, comm’ a 2 d. Igs n. 368 del 2001, la previsione’collettiva richiamata nel
contratto individuale doveva considerarsi vigente fino alla data di scadenza del
contratto collettivo, coincidente, con il 31 dicembre 2001 ( art. 74 ccnI
11.1.2001),ha osservato che la verifica della nullità del termine doveva essere
condotta alla luce del disposto dell’art. 23 L. n. 56 del 1987, fonte legittimante
la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, con la quale, come
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità era stata conferita alle parti
collettive una delega in bianco ;
1.2. che ha, altresì, rilevato che il tenore letterale dell’art. 25 ccnl,
escludeva la necessità di un collegamento specifico tra straordinaria esigenza
connessa alla ristrutturazione e la posizione specificamente assegnata al
singolo lavoratore, atteso che esso testualmente disponeva che possono,
altresì, essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi
ricom prendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio
anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti alla
introduzione di nuove tecnologie prodotti o servizi; ;
1.3. che nel caso di specie la esistenza di un complesso processo di
ristrutturazione del servizio postale e di riposizionamento delle risorse umane,
anche in dipendenza dell’introduzione di nuovi processi tecnologici, non era
circostanza contestata dall’appellante e comunque trovava puntuale riscontro
nella documentazione relativi agli incontri intercorsi tra le organizzazioni
sindacali e l’azienda fin da epoca immediatamente prossima alla sottoscrizione
dell’accordo;

11.1.2001;

1.4. che pertanto l’apposizione del termine doveva considerarsi legittima;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Rosario
Caracciolo sulla base di due motivi;
3. che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e
116 cod. proc.’ civ., violazione dell’art. 2697 e dell’art. 2729 cod. civ. in tema
di onere della prova e dell’art. 1362 cod. civ. per errata interpretazione della
norma contrattuale di cui all’art. 25 ccnI 2001 e conseguente violazione degli
artt. 1,2, e 3 della legge n. 230 del 1962 ; si censura, in sintesi, la decisione
per avere esonerato Poste dall’onere sulla stessa gravante di provare che
l’ufficio di destinazione della lavoratrice fosse effettivamente interessato dalle
esigenze tecniche, organizzative e produttive alla base dell’assunzione;
2. che con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., in relazione agli artt. 1 e 3 L. n. 230 del 1962 – violazione del
principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di
procedere al controllo di legalità tra la fattispecie astratta indicata nella
clausola contrattuale e la fattispecie concreta oggetto del giudizio- violazione
dell’art. 1421 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 116
cod. proc. civ.; si censura, in sintesi, la decisione per avere omesso ogni
raffronto tra la fattispecie astratta delineata dall’art. 25 cml e quella concreta
onde verificare che l’assunzione risultava giustificata dalla causa indicata, che il
lavoratore aveva effettivamente svolto quanto previsto in contratto e per avere
ritenuto assolto l’onere gravante su Poste sulla base di documentazione che
assume inadeguata;
3. che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente
per ragioni di connessione, sono infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di
questa Corte , secondo la quale l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi
dell’ art. 23 legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a
termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del

Considerato

legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali idonea garanzia per i
lavoratori (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da
assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde,
pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti
ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei
lavoratori risultandone, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
per la

quale non è necessario l’allegazione e prova della sussistenza delle esigenze
rappresentate in contratto ( Cass. 17/37/2014 n. 6097 del 2014, Cass. 2/37/2007 n.
4933 del 2007);

4. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente
alla rifusione delle spese

di lite come in dispositivo quantificate;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in 4.000,00 per compensi
professionali, C 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
oltre accessori di legge.
Roma 22 giugno 2017
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collettivi (v., Cass. 13/1/2015 n. 362,.Cass. 4/8/2008 n. 21063, Cass.

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