Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29428 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 23/12/2020), n.29428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35042-2018 proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI, quale erede di R.G.,

R.E., quale erede di R.G., R.F.,

quale erede di R.G., R.M., quale erede di

R.G., RE.AN.MA., RO.CA., r.r.,

S.I., SC.JO.LO., SE.NI., SO.MI.,

T.E., TE.LA.MA., TO.MA., quale erede di

B.U., B.F., quale erede di B.U.,

V.I.G., Z.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

CASTROGIOVANNI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO dell’ECONOMIA e

delle FINANZE, MINISTERO DEL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA,

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Presidente del Consiglio dei

ministri e dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3148/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La dottoressa A.M. e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole nel periodo compreso tra l’anno accademico 1983-1984 e l’anno accademico 1993-1994.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale distinse gli attori in due gruppi ed osservò che quelli che avevano frequentato le scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992 avrebbero dovuto chiedere la corresponsione delle borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nei confronti delle Università; mentre per gli altri specializzandi non era configurabile l’azione diretta, ma solo quella risarcitoria soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. E poichè nessuna delle parti aveva compiuto alcuna interruzione della prescrizione in epoca antecedente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la pretesa era da ritenere prescritta.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 maggio 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso la dottoressa A.M. gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle Dir. n. 362 del 1975, Dir. n. 363 del 1975, Dir. n. 76 del 1982, Dir. n. 16 del 1993, Dir. n. 36 del 2005, dell’art. 2935 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e della L. 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

1.1. Il ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle Dir. n. 75/362/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Da tale giurisprudenza non vi sono ragioni di dissentire.

Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 8 luglio 2013 per ammissione degli stessi ricorrenti, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio fosse prescritto.

1.2. Osserva questa Corte, inoltre, che la Corte romana non si è fatta carico di distinguere, come invece aveva fatto il Tribunale, a seconda che i soggetti ricorrenti avessero conseguito la specializzazione in data antecedente o successiva al 1992, momento nel quale è divenuta operativa a tutti gli effetti la normativa del D.Lgs. n. 257 del 1991.

E’ appena il caso di rilevare, comunque, che non è contestata la circostanza per la quale i ricorrenti si iscrissero ai corsi di specializzazione nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al 1994. Ne consegue che, anche ipotizzando un corso della durata di cinque anni, esso deve essersi concluso al più tardi entro il 1999. Poichè gli stessi ricorrenti ammettono che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fu da loro notificato in data 8 luglio 2013, è pacifico che la prescrizione doveva essere comunque decorsa per tutti gli odierni ricorrenti.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in argomento, la Corte ritiene di dover integralmente compensare le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA