Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29427 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30112-2014 proposto da:

SERVIZI AUSILIARI SICILIA, società consortile per azioni a totale

capitale pubblico, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MASSIMILIANO MARINELLI, CLAUDIO ALONGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSA SALVAGO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MULTISERVIZI S.P.A. in liquidazione;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 30/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 815/2014;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Agrigento, con la pronuncia n. 474/2014, ha dichiarato intercorrente tra C.C. e la Servizi Ausiliari Sicilia soc. coop. p.a. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrispondergli, a titolo di indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 una somma commisurata a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: ciò sul presupposto della illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l’agenzia di lavoro interinale e in forza della cessione di azienda intervenuta tra la originaria utilizzatrice Multiservizi spa e la Servizi Ausiliari Sicilia soc. consortile p.a.;

che la Corte di appello di Palermo, con ordinanza n. 30/2015 ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che alla luce della giurisprudenza consolidatasi non vi erano ragionevoli probabilità di accoglimento del ricorso.

che avverso la decisione di 2^ grado la Servizi Ausiliari Sicilia soc. consortile p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; che ha resistito con controricorso C.C. eccependo l’inammissibilità del ricorso;

che la Multiservizi s.p.a. non ha svolto attività difensiva; che il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e comunque per la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello in primo luogo ritenuto che il semplice passaggio di personale da un soggetto ad un altro, subentrato nell’attività economica svolta, costituisca di per sè trasferimento di azienda senza tenere conto del tipo di attività svolta, delle concrete modalità di essa e senza verificare l’effettivo passaggio di beni o strumenti materiali, tanto in violazione dell’art. 2112 c.c.; in secondo luogo, per avere violato l’art. 2697 c.c. ponendo a carico della Servizi Ausiliari Sicilia, società consortile p.a., l’onere di dimostrare che, in presenza di fatti di per sè non sufficienti a dimostrare l’esistenza della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., non vi fosse un trasferimento di azienda;

che col secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 3 e della L.R. n. 11 del 2010, art. 20 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di secondo grado ritenuto che, essendo l’assunzione degli 897 lavoratori avvenuta per rispettare un diritto di precedenza imposto dal legislatore regionale, tale circostanza non avrebbe potuto essere assunta come elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c.;

che col terzo motivo la S.A.S. ha censurato la sentenza per falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 e 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, essendo la Servizi Ausiliari Sicilia società consortile p.a. sottoposta ad un forte ed incisivo potere di direzione, controllo e coordinamento da parte degli enti pubblici consorziati, la Corte di merito non avrebbe potuto applicare l’art. 2112 c.c. ma la disciplina delle citate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 in tema di indisponibilità di costituire rapporti di lavoro con la PA in virtù di provvedimenti giudiziari;

che con il ricorso viene impugnata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. e non la sentenza di primo grado;

che tale ordinanza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui alll’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. Sez. U, 02/02/2016 n. 1914);

che invece tutte le censure avanzate hanno per oggetto proprio il merito della controversia e perciò avrebbero dovuto essere proposte investendo la motivazione della sentenza di primo grado, come previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3 (per un caso analogo v. recentemente Cass. 04/04/2018 n. 8381);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile così come chiesto anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte e le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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