Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29427 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 13/11/2019), n.29427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6359-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

DAUNIA MEDICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CASTRIOTTA RAFFAELE, PASQUALE GENTILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2958/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/12/2017 R.G.N. 1931/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MANCINELLI per delega Avvocato MARIO

FUSCHINO;

udito l’Avvocato PASQUALE GENTILE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2958 depositata il 14.12.2017 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha respinto la domanda di C.R. proposta per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla società La Daunia Medica s.p.a., in data 23.7.2015, nell’ambito di una procedura di mobilità.

2. La Corte distrettuale, respinte le eccezioni preliminari concernenti il rituale svolgimento del rito c.d. Fornero, ha ritenuto – alla luce delle risultanze documentali tempestivamente versate in atti – infondato il dedotto vizio di carenza della comunicazione di avvio della procedura di mobilità all’unico RSA in carica, rilevando, inoltre, la puntualità e completezza della suddetta comunicazione (corredata da allegati contenenti sia la legenda esplicativa dei criteri di scelta, sia le graduatorie con l’assegnazione dei punteggi analitici a ciascun lavoratore) e la correttezza del punteggio attribuito alla C. (assunta, a tempo indeterminato, solamente nel 1997).

3. Per la cassazione della sentenza impugnata la lavoratrice propone ricorso fondato su sette motivi, illustrato da memoria. La società oppone difese con controricorso ed ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i primi tre motivi di ricorso la ricorrente denunzia vizi procedurali e, in particolare, violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 52, artt. 414,416,291,421,435 c.p.c. e altresì del D.L. n. 245 del 2012, art. 16bis nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto ritualmente instaurato il procedimento c.d. Fornero nonostante la tardività sia della costituzione della società nell’ambito della fase sommaria avanti al Tribunale sia della notifica del decreto di fissazione dell’udienza in sede di reclamo, nonchè la costituzione cartacea – e non telematica – in sede di opposizione.

5. Con i successivi tre motivi la ricorrente denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5 e 24 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere regolarmente inviata all’unico RSA in carica (nonostante sua successiva regolare partecipazione a tutti gli incontri previsti nell’ambito della procedura di mobilità) la comunicazione di avvio della procedura, posto che dall’allegato 4 prodotto dalla società risulta solamente la consegna a mano a tale rappresentante sindacale dell’atto di avvio ma manca prova della notifica di detto atto. In ordine alla completezza della comunicazione di avvio della procedura, la società si è limitata ad una riduzione di 5 unità lavorative senza alcuna indicazione delle qualifiche e dei livelli professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato, omettendo i motivi tecnici organizzativi della riduzione del personale, i tempi di attuazione del programma, la correlazione causale tra motivi e posti di lavoro in esubero, le misure alternative ed i motivi dell’impossibilità della loro adozione, i criteri di scelta dei lavoratori. La società non ha, inoltre, provato la corretta applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 limitandosi a richiamare apoditticamente e genericamente la comunicazione inviata ai rappresentanti sindacali, e attribuendo, fra l’altro, un errato punteggio alla C. avendo preso a riferimento l’anno 1997 quale data di assunzione e non l’anno 1994 (in considerazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato durato da luglio a dicembre 1994 e da una successiva assunzione, a tempo determinato, nel maggio 1996 trasformata in rapporto a tempo indeterminato nell’ottobre 1997).

6. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 236 del 1993, art. 6, comma 5 bis, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi statuizione in ordine al principio di discriminazione, da rispettarsi nel corso delle procedure di mobilità, violato dalla società che ha provveduto a licenziare, nel reparto di Geriatria a lungo degenza, una percentuale di lavoratrici (50%) superiore rispetto alla percentuale (36%) imposta in relazione alla compagine, femminile e maschile, dell’organico, ossia avendo licenziato 2 lavoratrici a fronte del totale del personale di sesso femminile pari a 4 ( D.G., P., T., C.) su un personale complessivo, maschile e femminile, pari a 11.

7. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.

7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio introdotto dalla cd. legge Fornero è un nuovo rito speciale finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza per l’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una a cognizione semplificata (o sommaria) e l’altra, di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado. Mentre la prima fase è connotata, ancorchè il ricorso debba avere i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., dalla mancanza di formalità, in assenza del rigido meccanismo di decadenze e preclusioni stabilito dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e con un’istruttoria semplificata, limitata agli “atti di istruzione indispensabili”, la seconda fase è invece introdotta con un ricorso in opposizione e ispirata in linea di massima al modello ordinario, a cognizione piena con tutti gli “atti di istruzione ammissibili e rilevanti”. Sicchè, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli “atti di istruzione indispensabili” – il procedimento si riespande, nella fase di opposizione, alla dimensione ordinaria di cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli “atti di istruzione ammissibili e rilevanti” (cfr. Cass. n. 27655 del 2017 e da ultimo Cass. n. 19579 del 2019).

7.2. Questa Corte ha, inoltre, affermato – nell’alveo dei principi innanzi esposti – che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l’introduzione della fase di opposizione richiede un’autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 53, preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Cass. n. 2930 del 2019).

7.3. Infine, con riguardo al prospettato vizio della notificazione del reclamo (relativo all’effettuazione della stessa senza il rispetto dei termini previsti dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 52: notifica del reclamo effettuata oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione dell’udienza, con violazione del termine minimo a difesa di 30 giorni) il ricorrente invoca la violazione di un paradigma legale non attinente alla fase procedimentale oggetto della censura (reclamo), chiedendo l’applicazione di una regola procedimentale dettata per la (precedente) fase dell’opposizione.

Con riguardo alla norma invocata dal ricorrente, questa Corte ha affermato che in sede di notificazione del ricorso in opposizione, L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo ad inesistenza della notificazione, ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria o mediante la costituzione della parte appellata o mediante la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 16154 del 2015, Cass. n. 27395 del 2016).

Il vizio è dunque riconducibile all’istituto della nullità (in ragione dell’insegnamento di Cass.,Sezioni Unite, n. 14916 del 2016: l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità), che, comunque, risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi – la C. – costituita regolarmente a seguito di rinnovo della notifica del reclamo. Nè è stata prospettata alcuna specifica e circostanziata compromissione del proprio diritto di difesa.

Le Sezioni Unite, hanno, altresì, precisato, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto – la quale non è mai tardiva, poichè la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine, opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

Va, altresì, rammentato che – con riguardo a disposizione normativa diversa da quella invocata dal ricorrente, ossia all’art. 435 c.p.c., comma 3, che regola la proposizione dell’appello nel rito del lavoro – questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione del termine non minore di 25 giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass., ord., n. 22166 del 2018).

8. I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili.

In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella prima parte dell’intestazione del motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

La Corte distrettuale ha rinvenuto “la rituale comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale… alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, all’unico Rappresentante Sindacale Aziendale (in carica) nonchè alle istituzioni previste dalla norma. Dagli atti di causa emerge, a riprova del regolare avvio della procedura, che le stesse parti sindacali in riscontro hanno richiesto, in data 16/6/2015, il rituale esame congiunto e che in data 23/6/2015 si è tenuto effettivamente l’esame congiunto; alla suddetta riunione, tra gli altri, ha partecipato anche il Rappresentante Sindacale Aziendale. E’ comprovato, pertanto, che la società ha fornito le informative previste dalla legge ai soggetti legalmente deputati a rappresentare i lavoratori”.

La Corte ha, poi, rilevato che “quanto alla dedotta violazione dei criteri di scelta ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24 rileva il collegio che dagli allegati alla comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, emerge sia la legenda esplicativa dei criteri sia le graduatorie con l’assegnazione di punteggi analitici a ciascun lavoratore. Non sussiste la lamentata genericità dell’indicazione dei criteri di scelta…. Nella tabella si stabiliscono i punti attribuibili a ciascun lavoratore per l’anzianità di servizio e per il carico familiare, stabilendo anche i criteri di scelta in caso di parità di punteggio. Vi è poi l’elenco dei lavoratori in separata tabella con i punteggi acquisiti da ogni dipendente.

Infine, con riguardo al punteggio attribuito alla C., la Corte ha sottolineato che “correttamente la società ha tenuto conto dell’anzianità di servizio calcolando come data di assunzione il 1.10.1997. Ed invero, prima del 1997, la ricorrente ha lavorato presso la casa di cura con contratto a tempo determinato e, pertanto, dell’anzianità maturata in tale veste correttamente la Daunia non ha tenuto conto.”

Non risulta, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, trascritto nel ricorso il contenuto dell’accordo stipulato in sede di procedura di mobilità, con particolare riguardo al criterio dell’anzianità di servizio, nè sono stati forniti al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

9. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.

Della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè la ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in sede di reclamo.

In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. n. 9812 del 2002, Cass. n. 13819 del 1999). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. nn. 12571 e 1435 del 2013; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 2331 del 2003, Cass. n. 9336 del 2001).

Peraltro per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 c.p.c., è necessario che “la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi” manifesti “in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte” (v. fra le altre Cass. n. 14267 del 1999, Cass. n. 13401 del 2004).

Orbene nel caso in esame la ricorrente lamenta in questa sede il mancato esame del motivo di impugnazione del licenziamento per violazione del divieto di discriminazione posto dalla L. n. 236 del 1993, art. 6, comma 5bis, richiamando genericamente sia atti dalla stessa redatta (il ricorso introduttivo della fase sommaria e le memorie di costituzione redatte in sede di opposizione e di reclamo) sia atti redatti dalla controparte (la memoria di costituzione in sede sommaria, il ricorso in opposizione e il reclamo), in particolare senza alcuna trascrizione (nemmeno un accenno) della narrativa della memoria depositata in sede di reclamo e, dunque, nulla specifica in ordine ad una chiara e precisa riproposizione della relativa questione in appello (rectius reclamo).

10. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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