Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29426 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lojodice Oscar, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per

legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 7 giugno

2010 (n. 1079/09 V.G.).

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 7 giugno 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce – in parziale accoglimento del ricorso con cui egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo protrattosi dal 31 marzo 2003 al 10 ottobre 2006 in primo grado e dal 6 novembre 2006 al 17 novembre 2008 in appello – ha liquidato in favore dell’istante la somma di Euro 400, oltre interessi, a titolo di equa riparazione, avendo individuato in sei mesi il complessivo allungamento della durata fisiologica del processo, e compensato tra le parti le spese di lite;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2 degli artt. 24 e 111 Cost. e di disposizioni della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè difetto di motivazione, assumendo: che non erano stati osservati i termini per i rinvii e la determinazione delle successive udienze; che il giudizio come riconosciuto dal decreto faceva parte di una serie di cause seriali, perciò di nessuna complessità;

che il motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi irragionevole per il periodo di eccedenza rispetto al triennio, è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che il secondo motivo (violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 93 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) censura la pronuncia di compensazione delle spese; che il motivo è fondato;

che la statuizione della Corte d’appello si basa sull’esito complessivo del giudizio, in particolare sul comportamento processuale del Ministero, il quale non si è opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza;

che il capo della pronuncia sulle spese non sfugge alle censure del ricorrente, ove si consideri che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto;

che il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione, in parte qua, del decreto impugnato;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, liquidate come da dispositivo;

che le spese di questa fase – liquidate come da dispositivo – vanno poste a carico del Ministero nella misura della metà, sussistendo giustificati motivi, stante l’accoglimento soltanto parziale del ricorso, per la compensazione della restante parte;

che le spese di entrambi i gradi vanno distratte in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta, il primo;

cassa il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni, condanna il Ministero della giustizia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 775, di cui Euro 445 per onorari, Euro 280 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè al rimborso di l-s delle spese di legittimità, compensata la restante parte, spese che liquida, nell’intero, in complessivi Euro 595, di cui Euro 495 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Oscar Lojodice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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