Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29426 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29426 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 23746-2012 proposto da:
INGALA

ALESSANDRO

c.f.

NGLLSN74L14G580Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2883

domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso

la sentenza n.

7193/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2011 R.G.N.

,

9506/2009.

Rilevato

1. che la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo
grado con la quale era stata rigettata la domanda di Alessandro Ingala intesa
all’ accertamento della nullità del termine apposto al contratto, avente

sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di
del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio ”
Recapito/smistamento e trasporto presso il CMP di Bologna”;
1.1. che, in particolare, il giudice di appello, esclusa la configurabilità della
risoluzione per mutuo consenso del rapporto, ha ritenuto che le ragioni
sostitutive alla base dell’apposizione del termine fossero sufficientemente
specifiche in quanto in contratto erano indicate la durata del rapporto, la sede
presso la quale si erano verificate tali esigenze, le mansioni assegnate e
l’inquadramento; la effettività dei vuoti di organico per contingenti assenze dei
titolari era stata confermata dalla prova orale e ulteriormente comprovata
dalla documentazione prodotta da Poste costituita dai modelli 70P;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Alessandro
Ingala sulla base di tre motivi;
3. che Poste Italiane s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso ;
4. che parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato
1. che con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1
d. Igs n 368/2001, censurando, in sintesi, la decisione per avere ritenuto
specifiche le ragioni sostitutive indicate in contratto a giustificazione
dell’apposizione del termine, pur in assenza della indicazione del nominativo
del lavoratore sostituito, indicazione che asserisce indispensabile ad assicurare
la trasparenza e veridicità della causale indicata in contratto, alla luce della
giurisprudenza costituzionale e comunitaria ;
2. che con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 1 d. Igs n.
368/2001, comma 2, censurando la decisione per avere ritenuto idonee a
conferire specificità alle esigenze sostitutive alla base dell’apposizione del

decorrenza dal 23.10.2003 al 14 1.2004, giustificato da “ragioni di carattere

termine le ragioni della sostituzione indicate in contratto; ha argomentato della
, inadeguatezza a tal fine del riferimento al CMP di Bologna, struttura operativa,
presso la quale operano un migliaio di persone, in assenza dell’indicazione del
reparto di operatività, e considerata la pluralità di mansioni per le quali era
prevista l’adibizione del lavoratore;
3. che con il terzo motivo ( per evidente errore indicato come quarto) ha

ritenuto dimostrata, sulla base della prova orale e documentale, la effettività
delle esigenze sostitutive alla base dell’apposizione del termine ;
4. che il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per evidenti
ragioni di connessione, sono infondati;
4.1. che, infatti, in assenza di argomenti che ne sollecitino la rimeditazione,
occorre dare continuità al principio più volte affermato il principio, che va qui
ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26/1/ 2010 n. 1577 e Cass.
26/1/2010 n. 1576), secondo cui “in tema di assunzione a termine di lavoratori
subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità
di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del
termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle
situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente
scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse — risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da
sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione de/posto di lavoro) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori- da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità
della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità;

dedotto violazione dell’art. 2697 cod. civ., censurando la decisione per avere

4.1. che è’ stato anche precisato che tale principio non si pone in senso
contrario Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 10 e 11 d.lgs. n. 368/01, afferma che
l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, co. 2°, impone che, tutte
le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni

sostituito e la causa della sua sostituzione, atteso che il brano della citata
sentenza costituzionale deve essere letto nel relativo contesto argomentativo,
che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e
veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua
immodificabilità nel corso del rapporto; che ne discende che, nell’ampia
casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui
è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire,
esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e
l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente
attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che,
prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il
criterio selettivo che richiede la norma. In questi termini, le due opzioni
interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella
accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano
compatibili (v. fra le altre, Cass. 17/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966,
Cass. 20/4/2012 n. 6216, Cass. 30/5/2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n.
13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6/7/2011 n. 14868);
4.2. che la decisione impugnata ha fatto coerente applicazione di tali
principi in quanto ha ancorato la valutazione di specificità delle ragioni indicate
alla base dell’assunzione a termine al fatto che nel contratto era indicata la
durata del rapporto, la sede presso la quale si erano verificate le esigenze di
carattere sostitutivo , le mansioni assegnate e l’inquadramento attribuito ; me;
5. che il terzo motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur
denunziando formalmente il vizio di violazione di legge sotto il profilo
dell’errata applicazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio,
incentra le proprie censure esclusivamente sull’accertamento di fatto operato

di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore

dal giudice di merito in punto di riscontro probatorio alle esigenze sostitutive
rappresentate in contratto, sotto il profilo della dedotta inattendibilità della
deposizione del teste Donati anche ordine alla congruità dei modelli 70 P
depositati da Poste;
5.1. che le censure articolate con il motivo in esame non evidenziano

limitano a sollecitare un diverso e più favorevole apprezzamento del materiale
probatorio, compito estraneo al sindacato del giudice di legittimità;
che,invero, secondo l’insegnamento Costante di questa Corte, la
denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il
potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico — formale, le
argomentazioni svolte dal giudice to di merito al quale spetta in via esclusiva il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne
l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del
processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra
le altre, Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass.
21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357);
6. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;
7. che le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Roma, 22 giugno 2017,

Iliunzionario Giudizberio

o
ORTE SUPREMA Di CASSAZigit

alcuna specifica carenza del ragionamento decisorio del giudice di appello ma si

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