Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29425 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27524-2013 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ISTRIA N 2,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA TARANTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIANA ROSSI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della S.C.C.I. (SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.)

S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati Giuseppe Matano, Antonino Sgroi, Lelio Maritato,

Carla D’Aloisio ed Emanuele De Rose.

– ricorrente –

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4985/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2012 R.G.N. 2470/2010.

Fatto

RITENUTO

che:

con sentenza n. 4985 del 2012, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da V.L. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta dallo stesso tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del preavviso d’iscrizione di fermo amministratifvo di un motociclo nonchè della cartella esattoriale e del ruolo esecutivo su cui il fermo si era basato, sull’assunto che non fossero mai stati notificati, relativi a crediti contributivi;

la Corte territoriale ha rilevato che, nel merito, il ricorrente non aveva contestato la pretesa contributiva limitandosi a sollevare questione di nullità della notifica da far valere, dunque, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, nel termine perentorio di venti giorni, trattandosi di vizio di carattere formale;

tale termine era decorso al momento del deposito del ricorso (14.12.2007) giacchè lo stesso ricorrente aveva affermato di aver avuto conoscenza dell’atto il 13 novembre 2007 ed, inoltre, dall’esame dell’estratto di ruolo riferito al V. residente in (OMISSIS) e dalla relata di notifica del 10 marzo 2006 si evinceva che allorchè il V. non fu reperito al proprio indirizzo di (OMISSIS), si provvide all’affissione all’albo dello stesso Comune ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60;

tali circostanze rendevano irrilevante la mera omissione di trascrizione della lett. E del civico (OMISSIS) nella indicazione della relata posto che il ruolo indicava l’indirizzo completo e l’addetto alla notifica aveva dato atto della irreperibilità del destinatario; inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che, una volta qualificata l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, il rimedio impugnatorio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva l’opposizione, con dispositivo letto all’udienza del 14 maggio 2009 e pubblicazione della sentenza il 20 ottobre 2019, sarebbe stato unicamente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, (nella versione successiva alla L. n. 52 del 2006e precedente alle ulteriori modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2), non essendo ancora iniziata l’esecuzione a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo;

avverso tale sentenza V.L. propone ricorso per cassazione fondato su due articolati motivi: a) violazione e o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 112,277,348 bis, 421 e 442 c.p.c. ed omessa pronuncia su fatti decisivi per il giudizio costituiti essenzialmente dalla valutazione di correttezza della notifica della cartella nonostante l’erronea indicazione del numero civico che avrebbe determinato la errata ricostruzione giuridica del regime dell’opposizione proposta; b) errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa negli elementi considerati per qualificare la domanda come opposizione agli atti esecutivi, illogicità manifesta e travisamento della fattispecie a fini della inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini di impugnazione ai fini della decisione della causa, e violazione degli artt. 327 e 430 c.p.c. in relazione agli artt. 348 bis e 617 c.p.c.;

l’Inps resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I motivi vanno trattati congiuntamente perchè connessi e sono infondati;

le molteplici censure, pur richiamando la violazione di diverse disposizioni relative alle modalità di notificazione della cartella esattoriale ed alla motivazione adottata, risultano tutte dipendenti dalla critica alla sentenza impugnata in punto di ritenuta ritualità della notificazione della cartella esattoriale stessa;

in particolare, il ricorrente ritiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’assenza della lett. E, accanto al numero civico (OMISSIS), non possa che costituire una ipotesi di sostanziale inesistenza della notifica della cartella che avrebbe conseguentemente inficiato la valenza esecutiva degli atti della procedura di riscossione posti in essere successivamente, compresa la notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuto pacificamente il 13.11.2007 e ciò al fine di consentirgli il recupero dell’azione di opposizione a cartella esattoriale in concreto effettuata con ricorso depositato il 14 dicembre 2007;

la ricostruzione giuridica offerta dal ricorrente, tutta incentrata sulla inesistenza della notificazione della cartella e sulle conseguenze di tale inesistenza sulla procedura di riscossione sino alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, non si confronta integralmente con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata che invece è fondata non solo sulla ritenuta validità della notifica della cartella impugnata ma, anche ed in via principale ed assorbente sulla considerazione: a) dell’ assenza della proposizione di motivi di opposizione relativi al merito della pretesa contributiva; b) della natura di opposizione agli atti esecutivi dell’azione recuperatoria proposta, unitamente all’accertamento negativo della legittimità del preavviso di iscrizione, con attrazione del relativo regime nella sfera di applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29che richiama le relative norme del codice di rito; c) della tardività di tale opposizione per decorso del termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo;

tale vulnus, oltre a rendere per larga parte inammissibile il motivo per difetto di specificità, incide irrimediabilmente anche sulla fondatezza della prospettazione giuridica sollecitata dal ricorrente che ritiene giuridicamente possibile addivenire alla cancellazione del preavviso di fermo sulla base dell’accertamento della nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento prodromica rispetto a tale atto, tale tesi non è fondata giacchè poggia su di una ricostruzione del sistema delle opposizioni in materia di riscossione esattoriale per crediti contributivi non conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di affermare che qualora il destinatario del preavviso di iscrizione di ipoteca lamenti esclusivamente la illegittimità del preavviso per la irritualità della notifica degli atti precedenti, occorre proporre opposizione agli atti esecutivi in funzione recuperatoria del mezzo di tutela che si assume perduto a causa della omessa notificazione della cartella, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass. 15392 del 2015; n. 23891 del 2012);

inoltre, questa Corte di cassazione ha pure affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall’art. 617 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato (Cass. 11597 del 2010; 16529 del 2012);

dunque, nel caso di specie in cui il ricorrente ha affermato di aver avuto notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria il 13 novembre 2007 e di aver avuto rilasciata la copia della cartella con la relativa relata il 19 novembre 2007, il medesimo ricorrente avrebbe dovuto proporre l’opposizione agli atti esecutivi – tendente a far accertare la affermata nullità della notifica della cartella esattoriale – entro i venti giorni successivi e cioè entro il giorno lunedì 3 dicembre 2007 o, a voler ritenere il momento di effettiva conoscenza, entro il 10 dicembre 2007 mentre il ricorso fu depositato solo il 14 dicembre 2007;

tali conclusioni determinano il rigetto del ricorso essendo irrilevante, a causa della decadenza verificatasi, la disamina degli ulteriori profili articolati in ricorso che necessariamente presuppongono la valida introduzione dell’opposizione;

le spese in ragione dell’esito del ricorso vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo in favore dell’INPS;

sussistono, stante il rigetto del ricorso, le condizioni per il pagamento a carico del ricorrente dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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