Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29425 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20062-2014 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

A.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2014 R.G.N. 2654/2011.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri meglio indicati in epigrafe finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto a percepire lo stipendio tabellare senza la trattenuta dell’indennità integrativa speciale a decorrere dal 1.1.2004, condannando il Ministero alla restituzione di quanto trattenuto;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre i lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione;

il motivo è fondato;

la Corte d’Appello, nella parte narrativa dello svolgimento del processo, dà atto che in primo grado la domanda dei lavoratori fu accolta, come conferma anche il Ministero ricorrente;

nell’esporre i motivi della decisione, la medesima sentenza di appello afferma tuttavia che il Tribunale avrebbe respinto la domanda dei dipendenti e sviluppa poi argomentazioni finalizzate a disattendere una presunta tesi “degli appellanti” volta a sostenere l’insussistenza di un divieto di cumulo impeditivo del riconoscimento del loro diritto;

è dunque evidente che la Corte ha qui invertito le posizioni delle parti, pur manifestando nettamente una prospettiva contraria rispetto alla fondatezza della domanda di merito proposta dai lavoratori;

il dispositivo contiene tuttavia la reiezione dell’appello, come se la domanda di merito dei dipendenti del Ministero, come detto accolta dal Tribunale in primo grado, fosse fondata;

è dunque palese la sussistenza di plurimi contrasti, interni alla motivazione e tra motivazione dispositivo che rendono alla fine del tutto insondabile il senso della decisione che la Corte d’Appello intendeva assumere e dunque nulla la sentenza; il ricorso va quindi accolto con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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