Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29424 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 15849-2013 proposto da:

ARTE MURARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/03/2013 R.G.N. 539/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 393 del 2012, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello proposto da Arte Muraria s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, rilevando il difetto di legittimazione attiva della stessa società, aveva respinto l’opposizione a cartella esattoriale notificata a B.V. ed avente ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni 2002-2005, vantati dall’Inps nei confronti del B. il quale, nel 2006, aveva ceduto l’azienda di cui era titolare alla stessa Arte Muraria s.r.l.;

la Corte territoriale ha motivato la decisione rilevando che la cartella opposta non era mai stata notificata alla opponente sicchè la medesima era sfornita di legittimazione passiva, nè poteva valere – a tal fine – la cessione d’azienda effettuata dal B. posto che la stessa non era stata comunicata all’Inps che non l’aveva neppure accettata e dunque doveva trovare applicazione l’art. 2560 c.c.; inoltre, l’appellante aveva in modo inammissibile mutato l’oggetto della controversia giacchè in sede di opposizione aveva sostenuto di essere l’unico soggetto debitore dei crediti pretesi dall’INPS ed in sede d’appello aveva sostenuto di essere soggetto debitore in via solidale rispetto al debitore principale B.;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione Arte Muraria s.r.l. sulla base di due motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e degli artt. 81 e 100 c.p.c.; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c.;

l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce che la sentenza impugnata, con ciò violando le norme sopra riportate, avrebbe disatteso il principio secondo cui la legittimazione attiva consiste nella titolarità del potere di agire in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si fonda sulla riconducibilità all’attore del diritto fatto valere, secondo la legge che regola il rapporto, con la conseguenza che erroneamente non si era riconosciuta la legittimazione attiva nella fattispecie in esame ove i presupposti sopra indicati scaturivano ex lege dall’art. 2560 c.c.;

con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’erroneità della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, in punto di novità della domanda introdotta in appello con riferimento al mutato fondamento giuridico della affermazione della propria legittimazione attiva da parte di Arte Muraria s.r.l., posto che l’appellante si era limitata a censurare la sentenza di primo grado rilevando che, ai fini dell’affermazione della legittimazione attiva, era del tutto irrilevante il dato, valorizzato dal primo giudice, costituito dalla circostanza che all’Inps non fosse stata comunicata la cessione nè che l’Istituto non avesse manifestato il consenso, giacchè la legittimazione attiva derivava necessariamente dall’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva quale effetto di legge (ex art. 2560 c.c., comma 2) della intervenuta cessione d”azienda;

il primo motivo è infondato perchè, nel rivendicare la corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte di cassazione in tema di affermazione della legittimazione attiva, trascura completamente di considerare il regime dell’opposizione alla cartella esattoriale per la riscossione contributiva;

in particolare, questa Corte di legittimità ha, ormai da tempo, delineato la struttura processuale dell’opposizione a cartella ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 26 assimilandola al tipo previsto dal codice di rito per regolare l’opposizione a decreto ingiuntivo (in tal senso Cass. n. 14149 del 06/08/2012, conforme Cass. n. 774 del 19/01/2015);

inoltre, si è pure affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo, emesso in danno di un soggetto determinato, conferisce al destinatario della notificazione la qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, con la conseguenza che l’ingiunto e non altri è il soggetto che ha interesse a proporre l’opposizione per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. 8 luglio 2005 n. 14336; 3 marzo 1994 n. 2120; 18 giugno 1992, n. 7523; 16 aprile 1983, n. 2637;30 gennaio 1981, n. 731) per cui, nella fattispecie, il principio prima enunciato, della corrispondenza tra il soggetto contro il quale è pronunciata l’ingiunzione e colui che può opporsi al decreto, non è stato rispettato;

è, infatti, pacifica la diversità soggettiva tra destinatario della cartella ed opponente, nè ai fini della legittimazione all’opposizione alla cartella esattoriale de qua possono assumere rilievo considerazioni fondate sul regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 2560 c.c. che è norma finalizzata al rafforzamento del credito del terzo in caso di cessione d’azienda e non certo alla sostituzione processuale;

il secondo motivo di ricorso è pure infondato in considerazione del fatto che la odierna ricorrente in primo grado aveva inteso, sostanzialmente, affermare la propria legittimazione in conseguenza della ritenuta operatività di un meccanismo di sostituzione rispetto alla posizione del debitore originario, che è costruzione giuridica radicalmente diversa dalla prospettazione di una forma di solidarietà passiva nella medesima obbligazione;

va ricordato, infatti, che l’obbligazione contributiva è autonoma rispetto alle eventuali modifiche soggettive del rapporto di lavoro cui si riferisce: il cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c., assume l’obbligo di proseguire il rapporto di lavoro con i lavoratori ed i crediti retributivi di questi ultimi vedono rafforzata la garanzia dell’adempimento per via della solidarietà tra cedente e cessionario, ma non vi è alcuna ragione che legittimi il riconoscimento dell’azione in opposizione in capo all’acquirente dell’impresa, anzi, attraverso tale via si consentirebbe al debitore effettivo di sottrarsi del tutto alle proprie responsabilità derivanti dall’inadempimento contributivo, mediante l’imposizione al creditore pubblico della sostituzione del debitore del contributo in materia indisponibile;

deve dirsi, dunque, che in materia di obbligazione contributiva relativa all’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti si applica la normativa di cui all’art. 2560 c.c. quanto alla possibilità di rafforzare il credito non soddisfatto dal cedente attraverso la solidarietà del cessionario nel rispetto dei presupposti ivi previsti della risultanza dei libri contabili ma ciò non comporta alcuna sostituzione del cessionario nella posizione debitoria;

il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; dato l’esito del giudizio la ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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