Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29424 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29424 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 3412-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAllA MAZZINI 27, presso lo
studio dellavvocato SALVATORE TRIFIRO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

ricorrente

intimato

nonché contro
2017

DELFITTO MATTIA C.F. DLFMTT81S26F205S;

2389

Nonché da:
DELFITTO MATTIA C.F. DLFMTT81S26F205S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso

Data pubblicazione: 07/12/2017

CON FSAL

COMUNICAZIONI,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIOVANNA COGO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dellavvocato SALVATORE TRIFIRO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 25/01/2011, R. G. N. 637/2007.

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

Rgn. 3412/2012

Che la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello avverso la sentenza del
Tribunale della stessa città del 12 4 2006 che aveva accertato l’ illegittimità del
termine apposto al contratto stipulato, per il periodo dal 1.4. /30.6 del 2005, da
Poste Italiane spa con Mattia Delfitto per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla
specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area
Operativa e addetto al servizio di recapito presso il Polo corrispondenza Lombardia.
Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine per avere non avere la società Poste spa
fornito la prova del necessario collegamento tra le esigenze temporanee di carattere
sostitutivo dedotte e la prestazione richiesta al Delfitto .
Che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a quattro
motivi, ai quali ha opposto difese Delfitto con controricorso, svolgendo ricorso
incidentale condizionati:), a cui ha opposto controricorso la società.
CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso principale hanno riguardato:
1) violazione e falsa applicazione , dell’art.2967 c.c. e 41 Cost. in relazione all’art.360
c.1.n.3 c.p.c. e anche insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto
controverso e decisivo e ( art. 360 c.1.n.5), per avere la Corte ritenuto non
dimostrata la sostituzione nei giorni 15 e 21 maggio , poi 8 ,9 11 22 e 30 giugno , non
richiedendosi che il lavoratore a termine debba essere necessariamente adibito a
zona in cui vi sono assenze , potendo il datore di lavoro disporre anche diversamente
dell’utilizzazione mediante spostamenti interni;
2) violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. e omessa
motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo e ( art. 360 c.1.n.5),
lamentando Poste spa la violazione dell’art.1419 c.c., senza che vi fosse stato esame
da parte della Corte di merito di tale censura;
3) violazione e falsa applicazione , dell’art.112 c.pc., degli artt.1206,1207, 1218,
2094, 2099, e 2967 c.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. e anche insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo e ( art. 360 c.1.n.5), per
non essersi in alcun modo espressa la corte di merito sulle censure svolte in appello
in merito alle retribuzioni
dalla società circa l’errata decisione di primo grado
riconosciute sin dalla messa in mora, mentre invece non sarebbero potute comunque
decorrere se non dal momento in cui vi era stata l’effettiva ripresa del servizio ,
stante la natura sinallagmatica delle prestazioni , e , quanto ~te all’aliunde
percepturn/ sarebbe stato onere del lavoratore provare di non aver intrattenuto altri
e successivi rapporti di lavoro e di non aver percepito somme a titolo retributivo.

Lk

RILEVATO

4) violazione e falsa applicazione dell’art.32 legge n.183/2010 ( art.360 c.1.n.3 c.pc.)
per essere applicabile al caso in esame la nuova normativa, entrata in vigore il
24.11.2010 e che stabilisce al comma 7 che le disposizioni trovano applicazione anche
ai giudizi pendenti.
Che il ricorso incidentale condizionato ha riguardato la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 c.2 e dell’art.11 del dlgs n.368/2001 in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c ,
del nominativo del lavoratore sostituito nella lettera di assunzione; mentre il ricorso
incidentale ha riguardato la violazione dell’art.92 c.p.c. per avere la Corte di merito
compensato le spese pur in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed
eccezionali ragioni.
CONSIDERATO
Che il primo motivo è infondato. La Corte milanese ha ritenuto la specificità della
causale sostitutiva in termini all’oramai consolidato l’orientamento di questa corte a
partire da Cass. n.1576 e n.1577 del 2010. La specificità della causale tuttavia
comporta che la datrice di lavoro è comunque onerata di fornire la prova della
effettiva temporaneità della assunzione, ” sì da rendere evidente la specifica
connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la
stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’ utilizzazione del lavoratore assunto
esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento
con la stessa”( Cfr Cass.208/2015) . Compete poi al giudice di merito accertare la
sussistenza delle ragioni addotte , valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro
(Cass. 2680/2015). Nel caso in esame la
Corte territoriale ha motivato
adeguatamente , anche ritenendo ammissibile
il cd “scorrimento”. Ed infatti va
riconosciuto all’imprenditore – nell’esercizio del potere organizzativo – la facoltà di
disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale,
incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con
conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a
catena, ma sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine,
nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi
nell’azienda per effetto della prima (così Cass.n.6787/2013 ).
Che poi però la corte d’appello, valutando il caso di specie , ha fornito un’esauriente
motivazione, esente da vizi logico giuridici e dunque non sindacabile, della non
corrispondenza dell’ esigenza sostitutiva addotta in causale con il concreto utilizzo del
lavoratore, precisando in maniera dettagliata come l’impiego sostitutivo non era stato
provato per tutti i giorni , in base alla rilevazione effettuata verificando il registro delle
presenze, ma che neanche tale ragione emergeva raffrontando il numero dei contratti
a termine stipulati ed il numero delle assenze del personale stabile nel periodo in
contestazione, spiegando come la sostituzione degli assenti risultava
( 515 Ra
effettuata ancheipersonale di scorta a ciò espressamente addetto.
Che altresì infondato, se non inammissibile , perché del tutto privo di specificità, è il
secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha più volte ribadito che l’art. 1 del
dIgs.n.368/2001 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro

per avere la corte di merito disatteso l’eccezione di nullità del termine per mancanza

subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del
termine un’ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di
una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere

parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale,
all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso,
consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente
dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(così Cass. 12985/2008, Cass. n. 7244/2014 ).
Che va accolto il quarto motivo di ricorso principale relativo all’applicazione dello ius
superveniens costituito dall’art.32 della legge n.32/2010,assorbito il terzo, trattandosi
di giudizio “pendente” ai sensi del settimo comma del citato art.32 . Sul punto si
richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n.21691/2016, secondo cui la
violazione di norme di diritto di cui all’art.360 c. 1 n.3 può concernere anche
disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata , qualora siano
norme applicabili perché dotate di efficacia retroattiva, posto che la proposizione
dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il
passaggio in giudicato anche della parte dipendente pur in assenza di impugnazione
specifica di quest’ultima.
Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per
la determinazione delle spese ed assorbito quindi il ricorso incidentale, alla Corte
d’appello di Milano in diversa composizione , che dovrà limitarsi a quantificare
l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la
scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in
servizio (cfr per tutte Cass.n.14461/2015 ), con interessi e rivalutazione da calcolarsi
a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine ( cfr
3062/2016),

Cass. n.

P.Q.M.
accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese , alla Corte d’Appello di Milano, in
diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 maggio 2017.

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Da ciò deriva che, in caso di
insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne
sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità

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