Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29423 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17511/2019 proposto da:

O.N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio

Scalia n. 12, presso lo studio dell’avv. Valerio Gallo, e

rappresentato e difeso dall’avv. Santina Guarragi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

28/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.N.G., proveniente dalla terra nigeriana (Abia State), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 28 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che le dichiarazioni del richiedente non potevano ritenersi credibili, in quanto “generiche e non coerenti con le fonti”.

Il ricorrente, in particolare, ha narrato di temere – in caso di rientro – di essere ucciso dai militari a causa della sua appartenenza al movimento politico (OMISSIS), a favore dell’indipendenza del Biafra. Tuttavia – ha rilevato il Tribunale bresciano – “il richiedente non ha saputo riferire delle manifestazioni compiute per il movimento”, nè ha mostrato di essere a “conoscenza dell’anniversario della liberazione del Biafra”. “Non risulta”, d’altro canto, “che nei confronti dei membri del movimento siano state compiute uccisioni a bruciapelo presso le loro abitazioni”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI aggiornati al 2017, l’Abia State non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento O.N.G. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non si è costituito nei termini prescritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1, lett. A Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, in relazione al rigetto della domanda relativa alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, al fine di censurare la decisione per aver valutato la domanda in base a informazioni generiche sulla situazione esistente in Nigeria; (iii) col terzo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale bresciano dello status di rifugiato, in ragione della valutazione di non credibilità del ricorrente.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto in tema di protezione internazionale, “la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. n. 27503/2018; Cass. n. 29358/2018).

In altri termini, la valutazione circa la credibilità del narrato attiene ad un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

5.2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del giudice del merito per avere valutato la domanda di protezione internazionale in base a generiche informazioni sulla situazione interna della Nigeria, senza corretto esercizio dei poteri officiosi.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il giudice del merito ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria in base a fonti COI attendibili e aggiornate al 2017, secondo le quali nell’Abia State “non sono segnalati scontri riconducibili a (OMISSIS); nè esiste una situazione di violenza indiscriminata e conflitto generalizzato che comporti un rischio effettivo per la popolazione civile, per il solo fatto di vivere nei territori in questione”.

5.3.- Il terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, T.U.I., è inammissibile. Lo stesso possiede infatti contenuto generico, non venendo neppure ad allegare delle situazioni di vulnerabilità specifiche alla persona del richiedente.

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA