Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29423 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13999/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO

79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GUAGLIARDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9165/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2013 R.G.N. 9477/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato costituito tra F.A. e Poste Italiane s.p.a. un rapporto di lavoro subordinato e la società convenuta condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili maturate a partire a dal 21.7.2008;

1.1. che, per quel che ancora rileva, il giudice di appello, premessa la sussistenza in concreto dei presupposti per farsi luogo ad una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ha convenuto con il primo giudice sulla illegittimità del rifiuto opposto da Poste all’assunzione del F., rifiuto fondato sulla esistenza di due procedimenti penali pendenti a carico del lavoratore; ha, infatti, evidenziato che nessuna previsione, nel complesso iter destinato a sfociare nell’assunzione del F. (accordo sindacale del 13.1.2006, verbale di conciliazione in sede sindacale del 24.10.2006, convocazione per l’assunzione, sottoscrizione del “format”) vi era stata in merito alla necessità dell’assenza di carichi pendenti; nè siffatta previsione era contenuta nel contratto collettivo il quale, tra i documenti da presentarsi ai fini dell’assunzione, faceva riferimento al solo certificato penale e contemplava n quale causa estintiva del rapporto solo la condanna definitiva per determinati fatti penali; nè l’esistenza di tali pendenze poteva assumere rilievo in base ai principi generali e non giovando neppure il richiamo alle previsioni in proposito del “Modello Organizzativo”, per la dirimente considerazione che tale Modello era entrato in vigore il 23.9.2010 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di causa;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire connessa, nella prospettazione del controricorrente, alla dichiarazione di permanente inidoneità del F. alla mansione di portalettere ed al suo conseguente impiego come Addetto lavorazioni interne Junior;

1.1. che, infatti, il ricorso per cassazione non risulta fondato sulla incompatibilità delle mansioni di portalettere con la assunzione del dipendente ma, più in generale, sull’assunto della esistenza di una condizione – rappresentata dalla esistenza di carichi pendenti-ostativa tout court all’assunzione;

2. che con l’unico motivo, articolato in più profili, parte ricorrente deduce: omessa motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti; violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 1370 c.c., art. 19 c.c.n.l. Poste Italiane 11.7.2007. Censura la sentenza impugnata per avere omesso di rilevare che il “format” predisposto da Poste e sottoscritto dal F. espressamente prevedeva che l’assunzione di questi fosse subordinata alla presentazione della documentazione prevista dal contratto collettivo e che la documentazione di cui all’elenco riportato nel format indicava come necessario al fine dell’assunzione anche il certificato dei carichi pendenti. Sostiene che poichè le mansioni di assunzioni comportavano potestà di certificazione sussisteva la necessità di verifica dell’assenza di carichi pendenti, assimilabile all’assenza di precedenti penali sotto il profilo della verifica dell’affidabilità del dipendente. In diversa prospettiva assume che la clausola inserita nel format sottoscritto dal dipendente stava a significare che le parti contrattuali, proprio in considerazione delle mansioni che formavano oggetto del contratto di lavoro, avevano inteso integrare il contratto collettivo richiedendo anche l’assenza di carichi pendenti per far luogo all’assunzione;

3. che il motivo è infondato. Il giudice di appello, nell’affermare che nell’ambito del complesso iter destinato a sfociare nell’assunzione del F. non vi era alcuna previsione che imponesse anche l’assenza dei carichi pendenti, ha espressamente preso in considerazione il “format” sottoscritto dal dipendente di talchè, rispetto a tale documento, non è prospettabile alcun vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti;

3.1. che in relazione alla prospettata possibilità di assimilazione, al requisito richiesto dall’ art. 19 del c.c.n.l., – rappresentato dalla produzione a carico dell’assumendo del certificato penale di data non anteriore a tre mesi – del certificato dei carichi pendenti, si rileva che secondo quanto già osservato da questa Corte non è possibile attribuire all’espressione “certificato penale” (che trova precisa corrispondenza nel certificato di cui al T.U. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, artt. 23 e 25) un significato che ne consenta l’estensione anche all’ipotesi del certificato dei carichi pendenti. In ogni caso, la disposizione collettiva che condiziona (sospensivamente) l’assunzione alla presenza di determinati requisiti debitamente documentati, non può formare oggetto di interpretazione estensiva perchè ciò si risolverebbe nell’introduzione di un limite ulteriore rispetto a quello che le parti contraenti hanno inteso prevedere. La richiesta del certificato penale configura, infatti, un limite rispetto alla previsione di cui all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi (…) su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore) che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all’esistenza di condanne penali passate in giudicato. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall’art. 27 del T.U. sopra citato), in quanto non coerente con il principio costituzionale della presunzione d’innocenza (Cass. 17/07/2018 n. 19012, in motivazione);

4. che, pertanto, in base alle considerazioni che precedono i ricorso deve essere respinto;

5. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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