Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29422 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1050-2011 proposto da:
G.M., quale procuratore di B.M., B.
D., elettivamente domiciliato in Roma VIA VALDALA 10, presso lo
studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 8522/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 28/09/09, depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che M. e B.D. hanno presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 8522/2010 con la quale sono state liquidate a titolo di spese giudiziali le somme di Euro 1.500,00 per il giudizio di merito e di complessivi Euro 900,00 per il giudizio di legittimità, da compensare fino alla metà;
rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.
ritenuto che la liquidazione delle spese nella misura indicata non è frutto di un errore di calcolo ma il risultato di una valutazione e che pertanto non è censurabile con l’istanza di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011