Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29422 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17509/2019 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio

Scalia n. 12, presso lo studio dell’avv. Valerio Gallo, e

rappresentato e difeso dall’avv. Santina Guarragi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.S., proveniente dalla terra nigeriana (Delta State), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 29 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto esposto dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio risultava incongruo e non plausibile.

Il ricorrente ha affermato di temere, in caso di rientro, di essere arrestato per aver ucciso il suo datore di lavoro a seguito di una “colluttazione”. Ad avviso del Tribunale, però, “la colluttazione avuta dal richiedente con il datore di lavoro non appare plausibile, perchè descritta in modo contraddittorio e incongruo”.

In ogni caso – continua il Collegio – “in nessuna parte del racconto risulta delineabile la sussistenza di un motivo di persecuzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI risalenti al 2018, il Delta State non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento N.S. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non si è costituita nei termini prescritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, per avere il Tribunale valutato la situazione del paese di provenienza del ricorrente, ai fini della concessione della sussidiaria, in base a informazioni generiche; (ii) col secondo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 7, 8, in ordine al rigetto della domanda di protezione sussidiaria; (iii) col terzo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale riconosciuto l’esistenza di una protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5.1.- Il primo motivo di ricorso censura la decisione del giudice del merito per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale bresciano valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna della Nigeria.

Il motivo è inammissibile, avendo il Collegio rigettato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di fonti informative aggiornate al 2018 (Report Easo), secondo cui “non risulta che nella zona di origine e di dimora del richiedente, cioè il Delta State, sussiste una situazione di violenza generalizzata. In tale Stato federale, inoltre, non sono segnalati scontri armati riconducibili a (OMISSIS) o gruppi terroristici”.

5.2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la valutazione di non credibilità della vicenda narrata in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Per i casi previsti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), vige il principio per cui la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude l’eventualità di un approfondimento istruttorio officioso per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente rientra nel novero degli apprezzamenti di fatto, che in quanto tali rimangono affidati al giudice del merito (cfr., per tutte, Cass., 15 febbraio 2019, n. 3340).

5.3.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che lo stesso non indica alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente. Del resto, il Tribunale ha rilevato che “il ricorrente non si trova in una condizione di vulnerabilità soggettiva. Lo stesso gode di buona salute e ha piena capacità lavorativa”.

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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