Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29421 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1046-2011 proposto da:
G.M., quale procuratore di D.M.R.,
elettivamente domicialiato in Roma VIA VALDALA 10, presso lo studio
dell’Avv.to FRANCO DELL’ERBA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 11380/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 23/3/10, depositata l’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che D.M.R. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 11380/2010 con la quale è stata liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio la somma di Euro 12.750,00 mentre applicando il parametro di Euro 1.000,00 per anno per un ritardo di quattordici avrebbe dovuto essere liquidata la somma di Euro 14.000,00;
rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.
ritenuto che la liquidazione dell’equa riparazione di cui si tratta non è frutto di un errore di calcolo ma il risultato di una valutazione equitativa e che pertanto non è censurabile con l’istanza di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011