Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29421 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1046-2011 proposto da:

G.M., quale procuratore di D.M.R.,

elettivamente domicialiato in Roma VIA VALDALA 10, presso lo studio

dell’Avv.to FRANCO DELL’ERBA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11380/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 23/3/10, depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

FIMIANI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che D.M.R. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 11380/2010 con la quale è stata liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio la somma di Euro 12.750,00 mentre applicando il parametro di Euro 1.000,00 per anno per un ritardo di quattordici avrebbe dovuto essere liquidata la somma di Euro 14.000,00;

rilevato che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c.”.

ritenuto che la liquidazione dell’equa riparazione di cui si tratta non è frutto di un errore di calcolo ma il risultato di una valutazione equitativa e che pertanto non è censurabile con l’istanza di errore materiale.

P.Q.M.

la Corte rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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