Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29421 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20534-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, CHERUBINA CIRIELLO,

GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA, 7 INT. 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

CALONZI, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO FIORAVANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5646/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/08/2013 r.g.n. 9881/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO;

udito l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA per delega Avvocato

FEDERICO FIORAVANTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Rieti, ha accolto la domanda con cui B.E. aveva chiesto accertarsi lo svolgimento da parte sua, dal 1.1.2005, di mansioni superiori riconducibili all’Area C, inquadramento C1, in luogo di quelle di formale inquadramento come B2/B3.

La Corte, sul presupposto che il giudice di primo grado avesse accertato le mansioni effettivamente svolte, riteneva che la decisione della causa ruotasse attorno allo stabilire se per il livello C fosse sufficiente chè lo svolgimento solo di alcune fasi di un determinato processo produttivo si accompagnasse alla accertata attitudine di svolgere tutte le fasi medesime.

Ciò posto, la Corte riteneva che al fine del riconoscimento dello svolgimento di mansioni di Area C non vi fosse necessità che il lavoratore avesse responsabilità dell’intero processo, essendo sufficiente appunto che fosse denotata l’attitudine allo svolgimento delle attività ed all’assunzione delle responsabilità proprie dell’Area;

2. Avverso la sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso della B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. sostiene la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 13, 16 e 24 del c.c.n.l. 1998/2001, nonchè del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) e degli artt. 1362 c.c. e ss..

Secondo l’ente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse necessario, al fine del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, l’effettivo espletamento di tutte le fasi del processo produttivo interessato, ma solo lo svolgimento di alcune di esse pur con l’attitudine allo svolgimento anche di tutte le altre; aggiunge poi che il processo produttivo è da intendere nella sua interezza, come inerente le prestazioni a sostegno del reddito, non essendo sufficiente l’adibizione ad un sottoprocesso, quale era quello inerente i soli assegni per il nucleo familiare e Fe quote sindacali.

2. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale muove da una distinzione, da essa stessa impostata, tra attitudine o competenza a svolgere le intere fasi di un processo ed effettivo svolgimento di alcune o tutte le fasi del processo.

Per concludere che pur non essendovi stata assunzione della “responsabilità finale dell’intero processo”, le mansioni svolte “denotano l’attitudine all’assunzione “della necessaria responsabilità”.

L’errore di diritto, nel contesto di un’argomentazione giuridica nel complesso poco lineare, in cui si afferma ambiguamente che il livello C sarebbe attribuibile sulla base dell’attitudine a svolgere tutte le fasi di un processo “pur se in concreto svolte singolarmente”, è palese.

Infatti, secondo quanto si desume dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, il diritto alla percezione degli emolumenti relativi allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento può aversi solo allorquando vi sia “effettiva prestazione”. La norma citata riguarda in effetti il caso di valida assegnazione, ma è intrinseco alla fattispecie il fatto che analoga regola valga anche per la assegnazione (nulla) a mansioni superiori ai sensi del successivo comma 5 medesimo art. 52.

La mera attitudine o competenza astratta a svolgere tutte le fasi del processo di assegnazione, su cui alla fine fa leva la sentenza, se poi se ne siano di fatto svolte solo alcune, non è dunque idonea al riconoscimento del diritto rivendicato.

3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinchè valuti il compendio dei fatti risultanti in istruttoria sulla base del principio che precede e quindi di quanto effettivamente svolto.

Ne resta assorbita ogni diversa questione, da prendere semmai in considerazione, se ed in quanto rilevante, nel medesimo giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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