Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29420 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Catanzaro, con ordinanza n. R.G. 147/09 del 30.6.2010,

depositata il 28.8.2010, nel procedimento pendente fra:

F.A. (OMISSIS);

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende,

– resistente –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la corte d’appello di Catanzaro ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da F.A. relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r Calabria sulla quale la corte d’appello di Salerno si è dichiarata incompetente ritenendo competente la corte calabrese;

rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6307/2010;

ritenuto che, come è stato già ripetutamente affermato da questa sezione (ord. n. 9933/2010 e da ultimo ord. n. 17908/2011) in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto; ritenuto, pertanto, che la competenza appartiene alla corte d’appello di Salerno.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di Salerno e cassa l’ordinanza del 20 novembre 2008 della stessa corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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