Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29420 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/12/2017, (ud. 04/07/2017, dep.07/12/2017),  n. 29420

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata dalla I.E.S.I. S.r.l. in liquidazione la sentenza n. 731/2013 la Corte di Appello di Bari con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso delle sola parte intimata Fin.Ba. S.p.a..

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

La ricorrente I.E.S.I. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – La Corte ritiene di procedere innanzitutto all’esame del secondo motivo del ricorso attesa la sua priorità logica ed il suo dirimente carattere di preliminarità.

Con i secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di cdD violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 2943 c.c..

Col motivo, evidentemente riferito all’ipotesi di cui al parametro normativo (ancorchè non citato) di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta, in sostanza, che vi era stata una interruzione della prescrizione.

In particolare si assume che da una missiva del 17.11.1997 ricevuta dalla Fin.Ba. (successivamente ad un sopralluogo svolto nel corso di procedimento di un accertamento tecnico preventivo) doveva desumersi l’individuazione di “un atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia della I.E.S.I nei confronti della Fin.Ba.”.

La censura è infondata.

Facendo buon governo della norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie la Corte territoriale ha correttamente escluso che da un procedimento di accertamento tecnico preventivo e, quindi, dalla trasmissione del verbale di sopralluogo effettuato nel corso dello stesso ed accompagnato dalla detta missiva, poteva derivare la prospettata interruzione della prescrizione (e la valutazione incide anche sul motivo che si esaminerà successivamente).

Giova al riguardo evidenziare che, nella fattispecie, vi era stato, peraltro, un accertamento tecnico preventivo proposto da altra parte (Poste Italiane S.p.a.) per cui era solo tale ultima parte e non altra (come la I.E.S.I) che poteva rivendicare l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto.

Chiarissima è stata, in punto; La sentenza impugnata allorchè (rifacendosi al dictum di Cass. n. 3074/1991) ha affermato la non estensibilità a terzi dell’effetto interruttivo eventualmente posto in essere da altra parte.

Al riguardo la decisione della Corte territoriale risulta, quindi, adottata in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, che – ancor più specificamente- ha avuto modo di affermare che “l’effetto interruttivo della prescrizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo si estende per tutta la durata di tale procedimento e si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l’accertamento medesimo e demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l’accertamento e la tutela del diritto fatto valere” (Cass. civ., Sez. Terza, Sera. 7 ottobre 1980 n. 5383).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondò la prospettazione di cui al motivo in esame la Corte distrettuale non avrebbe minimamente accennato al fatto successivo al verbale ed al sopralluogo del 6.11.1997 ovvero alla lettera raccomandata del 17.11.1997 con la diffida, da della I.E.S.I. alla Fin.Ba “a porre in opera tutti gli interventi tecnici idonei all’eliminazione dell’attuale situazione di pericolo…”.

Il motivo non può ritenersi ammissibile mancando la specificità dello stesso e, comunque (anche in considerazione di quanto prima detto sub 1), l’allegazione della decisività del fatto addotto.

Al riguardo – sulla scorta di nota e condivisa giurisprudenza in proposito di questa Corte (ex plurimis: Sez. U, Sentenza 7 aprile 2014, n. 8053), deve ribadirsi ed enunciarsi il principio per cui “è inammissibile il motivo del ricorso che, pur se formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (come novellato ex D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012 ed applicabile ratione temporis), svolge, nella sostanza, una questione di valutazione in fatto attraverso il generico ricorso ad una “omessa valutazione di produzioni documentali” (senza cioè specifica indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”), così si riducendosi in una censurà che presuppone come tuttora vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360 c.p.c., n. 5″.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori dome per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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