Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2942 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20127/2018 proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico

n. 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, 7438/18 depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dottoressa SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 24 maggio 2018, ha rigettato il ricorso presentato da N.I., cittadino della (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma di diniego della richiesta di protezione internazionale, anche sub specie di protezione umanitaria.

A motivo della decisione, il Tribunale, dopo avere evidenziato come non ricorressero nè i presupposti della protezione maggiore, nè di quella sussidiaria, quanto alla protezione umanitaria (la sola oggetto di ricorso per cassazione), ha osservato come la relativa istanza non potesse essere accolta, non risultando allegati, nè altrimenti comprovati, seri motivi umanitari connessi ad una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, da apprezzarsi sia con riferimento alla situazione generale del Paese di provenienza, sia con riferimento alle sue peculiari condizioni di vita nel corso del tempo colà trascorso; neppure erano stati allegati, d’altronde, elementi attestanti un intrapreso percorso di integrazione sociale in Italia, di ciò non dando conto il precario lavoro ivi svolto come aiutante di un venditore ambulante di vestiti.

2. Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 non avendo la Corte territoriale correttamente interpretato ed applicato le dette norme, che impongono il rilascio del permesso umanitario in presenza di gravi motivi umanitari e vietano il rimpatrio dello straniero ove sussistano oggettive e gravi situazioni tali da esporre a pericolo lo straniero: tra queste il grave vu/nus per la salute nel quale potrebbe incappare il richiedente a cagione della consistente penuria alimentare registrata nel Paese di origine, come conseguenza del significativo tasso di instabilità politico – economico – sociale, ivi esistente.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile, risultando i rilievi in esso articolati riferiti al solo profilo del diniego della protezione umanitaria – generici, in quanto meramente enunciativi di proposizioni astratte, del tutto svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo.

4.1. In particolare, il motivo cui esso è affidato non si misura affatto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato la protezione umanitaria osservando come non risultassero allegati, nè altrimenti comprovati, seri motivi umanitari connessi ad una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, nè elementi attestanti un intrapreso percorso di integrazione sociale in Italia. A fronte di tale argomentazione il ricorrente si è limitato ad invocare una compromissione del diritto alla salute e all’alimentazione che, per un verso, non risulta sia stato allegata nella precorsa fase di merito – ed è da rimarcare, in proposito, che anche in tema di protezione internazionale il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125 – 01) – e che, per altro verso, non appare affatto circostanziata con riguardo alla persona della richiedente: evenienza, quest’ultima, pure munita di sicura rilevanza, giacchè la violazione dei diritti umani inalienabili, che può giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, deve “necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione).

5. Il profilo di censura relativo al riconoscimento della protezione umanitaria in applicazione del principio di non respingimento resta anch’esso genericamente articolato, in difetto di una perspicua allegazione circa l’estremo del “danno grave” corso dal richiedente: e ciò ancorchè il principio evocato sia privo di autonoma rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, venendo in rilievo, piuttosto, ai fini dell’identificazione di cause ostative all’espulsione dello straniero.

6. Le anzidette ragioni determinano l’inammissibilità del ricorso. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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