Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2942 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2942 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21025-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro

2018
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LILLONI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
GIANMARCO TARDELLA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 119/2012 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 11/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controriccrrente l’Avvocato TARDELLA che
ha chiesto il rigetto.

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1.

L’agenzia delle entrate propone cinque motivi di ricorso per la

cassazione della sentenza n.119/28/12 del 20 giugno 2012 con la quale la
commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima
decisione, ha ritenuto illegittimo (unitamente alla cartella su di esso
emessa, impugnata con ricorso riunito) l’avviso di liquidazione notificato ad
Enrico Lilloni in revoca delle agevolazioni di tutela della piccola proprietà

registrato il 16 ottobre 2001, di acquisto di vari terreni in Tuscania.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il
ritardo verificatosi nell’allegazione all’amministrazione finanziaria del
certificato definitivo dell’ispettorato agrario, attestante il possesso dei
requisiti per l’agevolazione, non comportasse decadenza dai benefici, in
quanto non imputabile al Lillone; – i terreni compravenduti avessero
effettivamente natura e destinazione agricola, così come anche appurato
dal primo giudice.
Resiste con controricorso e memoria il Lilloni.
§ 2.

Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta

violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 1.604/54, nonché 2697
cod.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che
il mancato rispetto del termine triennale di allegazione del certificato
definitivo dell’ispettorato agrario (nel caso di specie da quest’ultimo
emesso il 15 settembre 2004 e spedito al contribuente, in tempo utile, 111
ottobre 2004, a fronte dello scadere del triennio dalla registrazione in data
16 ottobre 2004) comportava la decadenza dai benefici di legge; salva la
prova – non fornita – della non imputabilità al contribuente del ritardo.
Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce omessa o
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo della lite. Per non
avere la commissione tributaria regionale congruamente motivato sui
presupposti della presunzione in base alla quale il ritardo nel deposito del
certificato – pur a fronte della trasmissione in tempo utile da parte
dell’ispettorato agrario, e comunque in assenza di solleciti rivolti a
quest’ultimo dal contribuente – non sarebbe stato a questi imputabile.

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Ric.n.21025/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

I

contadina (1.604/54) da questi fruite sull’atto 26 settembre 2001,

Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione e
falsa applicazione degli articoli 2 1.604/54 e 36, secondo comma, d.l.
223/06 conv.in I. 248/06. Per non avere la commissione tributaria
regionale rilevato che la revoca dei benefici era stata disposta anche perché
parte dei terreni acquistati (particelle 171-190 e 229-230) aveva
destinazione urbanistica secondo il piano regolatore generale del Comune
di Tuscania (‘zona C – espansione edilizia’). E che tale destinazione non

medesimi terreni ad attività agricola; né per la mancata adozione, al
momento dell’atto di trasferimento, degli strumenti urbanistici attuativi.
Con il quarto motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta omessa
pronuncia su un motivo di appello da essa proposto, con conseguente
violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione
tributaria regionale considerato che la revoca dei benefici era stata
disposta, ex art.7 1.604/54, anche perché parte dei terreni era stata dal
Lilloni ceduta a terzi prima del decorso di cinque anni dall’acquisto; e che
essa agenzia delle entrate aveva proposto uno specifico motivo di appello
avverso la decisione con la quale il primo giudice aveva ritenuto non
ostativa tale circostanza, perché asseritamente relativa a terreni di
modeste dimensioni e, inoltre, fatti oggetto di una mera redistribuzione di
porzioni di terreno tra i proprietari interessati alla sopravvenuta delibera
comunale di lottizzazione dell’area.
Con il quinto motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce ‘in via
gradata’ analoga censura sotto il profilo ex art.360, 1^ co. n. 5
cod.proc.civ.. Posto che, qualora si ritenesse che la commissione tributaria
regionale avesse implicitamente espresso un giudizio di fatto in termini di
adesione a quanto già ritenuto dal primo giudice sul punto, tale giudizio
non poteva ritenersi congruamente motivato in ordine alla asserita
inidoneità della cessione infraquinquennale dei terreni ad integrare la causa
di decadenza dai benefici ex art.7 1.604/54 cit..

§ 3.1 I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono
fondati.
Sul piano della corretta applicazione normativa, rileva che il certificato in
questione andava prodotto – ex art.4 I. 604/54 – entro i tre anni dalla

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veniva meno, ai fini dell’agevolazione, né per la destinazione ‘di fatto’ dei

registrazione dell’atto; in difetto di che, era dovuta l’imposta in aliquota
ordinaria, così come richiesto con l’avviso di liquidazione opposto.
A fronte di quanto dedotto dal contribuente circa l’ascrivibilità del ritardo
all’inerzia della PA, andava fatta qui applicazione dell’orientamento di
legittimità secondo cui (Cass. n. 10406/11): “In tema di agevolazioni fiscali
per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà
contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente che non

il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto,
non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata
diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile,
richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine
sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente
ritardato il rilascio della documentazione”.
Si tratta di indirizzo affermato anche da Cass. nn. 9159/10, 21980/14, e
più recentemente richiamato sia da Cass.ord.882/16, secondo la quale
“l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604
del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il
contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione
del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione
competente al rilascio del certificato stesso”; sia da Cass. ord. 117/18, la
quale – nel ribadire il principio – ha osservato altresì come la (solo
apparentemente) diversa regola desumibile da Cass. nn. 11610/03,
10248/13 e 8326/14 (nel senso della possibilità di autonomo vaglio
probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario), non
valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva
allegazione del certificato sia – appunto – dovuta alla comprovata inerzia
della PA.
Sicchè va qui ribadito che: – ai fini dell’agevolazione a favore della
piccola proprieta’ contadina di cui alla 1.604/54, il certificato definitivo IPA
(vincolante per l’amministrazione finanziaria che deve provvedere alla
liquidazione dell’imposta) deve sempre essere allegato entro tre anni dalla
registrazione dell’atto, a pena di decadenza dal beneficio provvisoriamente
riconosciuto, e liquidazione delle imposte in misura ordinaria, così come

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adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro

stabilito dall’art.4 I.cit.; – l’accertamento della qualità di coltivatore diretto
e degli altri requisiti agevolativi ben può essere compiuto autonomamente
dal giudice tributario sulla base delle prove a tal fine offerte dal
contribuente, ma ciò unicamente qualora il certificato prescritto dalla legge
non venga rilasciato in tempo utile per la comprovata inerzia della PA, e
non per il ritardo o la negligenza del contribuente stesso nel richiederne o
sollecitarne il rilascio.

fondatezza dell’eccezione di giudicato interno (asseritamente formatosi sui
requisiti agevolativi) opposta dal contribuente; atteso che, come detto, in
tanto può darsi ingresso nel giudizio tributario all’accertamento probatorio
di tali requisiti, in quanto il contribuente non abbia tempestivamente
prodotto il certificato IPA per causa a sè non imputabile.
§ 3.2 Sul piano della motivazione, è vero che il giudice di merito ha
ritenuto che il ritardo non fosse “imputabile al contribuente”;

tuttavia

questa affermazione deve ritenersi qui sindacabile, perchè del tutto
apodittica. Essa non esplicita in alcun modo le ragioni per le quali non fosse
imputabile al contribuente il mancato tempestivo inoltro
all’amministrazione finanziaria di un certificato trasmessogli dall’ispettorato
agrario in tempo utile, perché alcuni giorni prima (11 ottobre) della
scadenza del triennio (16 ottobre).
Sicchè avrebbe il giudice di appello dovuto motivare sulle ragioni per cui
la sussistenza di tale arco temporale (modesto, ma di per sé non
preclusivo) dovesse, nella concretezza della specie, ritenersi comunque
oggettivamente inidonea a porre il contribuente in condizione di
tempestivamente trasmettere il certificato all’amministrazione finanziaria;
così da doversi in sostanza equiparare la presente fattispecie
(caratterizzata dalla trasmissione ancora in tempo utile del certificato al
contribuente) a quella di vero e proprio ‘ritardo della PA’.
In ogni caso, quand’anche il giudice di merito si fosse convinto di
quest’ultimo elemento, egli avrebbe dovuto motivare – sulla scorta del su
riportato orientamento applicativo delle norme di riferimento – sul perché
tale (‘equiparato’) ritardo fosse estraneo alla sfera di iniziativa e di
intervento del contribuente stesso; quantomeno, data per tempestiva

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Il C

L’applicazione al caso di specie di questi principi esclude altresì la

l’iniziale richiesta di rilascio, sotto il profilo della sua successiva attivazione
per formalmente sollecitare, nell’evidenza dell’approssimarsi del termine
triennale di scadenza, il rilascio del documento. Ciò in applicazione di
quanto altresì stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: “(…) era

preciso onere del Cavalli dimostrare di avere fatto tutto il possibile,
attivandosi quindi con la normale diligenza, onde ottenere il rilascio del
documento, senza che a tal fine fosse sufficiente il solo e semplice fatto di

d’acquisto del terreno. Certamente il contribuente, che non aveva
adempiuto l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo all’Ufficio
entro il prescritto termine decadenziale, non perdeva il diritto ai benefici,
però qualora avesse provato non solo che il superamento del medesimo era
stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che avessero indebitamente
ritardato il rilascio della documentazione, ma anche dimostrato di aver
operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di
conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non
essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale (Cfr. pure Cass.
Sentenze n. 14671 del 12/07/2005, n. 15953 del 2003, n. 10939 del
2002)”(Cass. 9159/10 cit. ed altre).
Sotto questo punto di vista, parimenti incongruo è quanto osservato dal
giudice di appello in ordine al fatto che l’ufficio non avrebbe provato che “il

contribuente fosse in possesso del certificato prima della scadenza”; posto
che, a fronte del dato obiettivo costituito dal tardivo inoltro del certificato
all’amministrazione finanziaria, era il contribuente – e non quest’ultima – a
dover provare la non imputabilità a sé di tale ritardo.

§ 4. Parimenti fondate sono la terza e la quarta censura (con assorbimento
della quinta), posto che la commissione tributaria regionale non ha
pronunciato in ordine alle ulteriori ragioni, involgenti anche accertamenti
fattuali, poste dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’avviso di
revoca e liquidazione (il cui testo è riportato in ricorso), e da essa
riproposte in appello (destinazione urbanistica dei terreni; cessione
infraquinquennale di parte dei medesimi).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione la quale, in applicazione del su

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avere richiesto quella certificazione otto giorni dopo la stipula dell’atto

riportato principio, riconsidererà la fattispecie per quanto concerne la
ravvisabilità, nella specie, di un ritardo nel rilascio del certificato da parte
della PA e, in caso di accertamento positivo, la sua non-imputabilità al
contribuente.
Dovrà altresì il giudice di merito prendere in esame gli ulteriori motivi di
gravame, non considerati nella pronuncia cassata.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente

Pq m
La Corte

accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,

anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in
diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
11 gennaio 201

Il

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kxrn’t stalla

procedimento.

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