Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29419 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8162/2016 r.g. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. B.R., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Marco Ripa,

con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza Verbano n. 22,

presso lo studio dell’Avvocato Gianluca Della Gatta;

– ricorrente –

contro

M.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli

Avvocati Marco Borrella, e Andrea Graziani, con i quali

elettivamente domicilia in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo

studio dell’Avvocato Graziani.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in

data 14.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 29.3.2013, con la quale – in accoglimento della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da M.G. e respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’opposta – era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 2.10.2010 dal Tribunale di Padova, decreto richiesto dalla Banca Antonveneta s.p.a., per il tramite della mandataria MPS, per la complessiva somma pari ad Euro 36.746,67, oltre interessi, in relazione al credito derivante da saldo passivo di un rapporto di conto corrente.

Il Tribunale di Padova aveva infatti ritenuto non sufficientemente provato il credito e per questo motivo aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La corte di appello ha ritenuto che: a) il primo motivo di gravame articolato da Banca Monte dei Paschi di Siena (soggetto ritenuto legittimato attivamente a proporre impugnazione, essendo intervenuta medio tempore la fusione tra MPS gestione crediti e la predetta banca), in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva della parte opposta MPS nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era infondata, posto che l’opponente M. aveva correttamente evocato in giudizio la MPS, nella qualità di mandataria dell’originario creditore Banca Antonveneta s.p.a., titolare del credito oggetto di ingiunzione, e non già in proprio, come dedotto invece dall’appellante; b) il credito oggetto della domanda monitoria non era stato adeguatamente dimostrato dalla banca, onerata della relativa prova, giacchè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato depositato solo il contratto di conto corrente e l’estratto conto ex art. 50 T.u.b. e gli scalari, limitatamente, peraltro, al periodo dal 1.10.2009 e non già dall’inizio del rapporto contrattuale; c) non poteva neanche ritenersi – come invece perorato dalla difesa dell’appellante – che il M. non avesse contestato il credito opposto, posto che quest’ultimo, nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva contestato il quantum del credito richiesto dalla banca per come quantificato nella dichiarazione ex art. 50 T.u.b. e, per il restante credito, aveva dichiarato di non essere stato posto in grado di contestare specificatamente le singole poste creditorie per la mancata allegazione da parte dell’istituto di credito della documentazione completa attestante l’andamento del conto corrente.

2. La sentenza, pubblicata il 14.10.2015, è stata impugnata da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui M.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e mancata applicazione degli artt. 101, 81, art. 163 n. 2, in combinato disposto degli artt. 645,164 e 160 c.p.c., si duole dell’erronea decisione adottata dai giudici del merito, in relazione all’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Mps in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Dallo scrutinio del fascicolo processuale – cui anche questa Corte di legittimità è abilitata, in ragione della natura processuale del vizio denunciato dalla società ricorrente – emerge con chiarezza che la Banca Antonveneta s.p.a., aveva agito in giudizio per la tutela monitoria del suo credito, tramite la sua mandataria MPS Gestione crediti s.p.a., giusta procura 26.1.2009 del Notaio C.A. (cfr. intestazione ricorso per d.i. e mandato difensivo a margine del ricorso monitorio e doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), di talchè l’opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 3704 del 2010 (emesso dal Tribunale di Padova in data 2.10.2010, in favore della Banca Antonveneta s.p.a.), quest’ultima rappresentata processualmente in giudizio dalla società MPS, in virtù della predetta procura notarile, è stato correttamente proposta dal M. nei confronti di quest’ultima società, e ciò non già in proprio – come ritenuto dalla società appellante (ed oggi ricorrente) – ma quale “mandataria” della Banca Antonveneta s.p.a..

Ne consegue che nessuna violazione dei precetti normativi sopra menzionati è rintracciabile nella condotta processuale del soggetto che aveva proposto opposizione al menzionato decreto ingiuntivo. Ed invero, il M. aveva evocato nel predetto giudizio oppositivo proprio il soggetto giuridico in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, e cioè di MPS, soggetto che aveva agito in via monitoria – come già detto – non già in proprio, ma quale mandataria del sopra menzionato istituto di credito, rendendosi così il soggetto processualmente legittimato passivamente ad essere evocato nel giudizio oppositivo su iniziativa del debitore opponente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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