Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29419 del 07/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/12/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/12/2017),  n. 29419

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Soave con sentenza n. 102/2008, in accoglimento della domanda proposta da P.R. nei confronti di F.O.G., dichiarò che l’attrice era proprietaria di uno stacco di terreno sito nel territorio del comune di Vestenanuova e rigettò la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione.

Con sentenza depositata il 27 giugno 2012 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di rivendicazione della P., confermando nel resto la statuizione appellata.

La discrasia tra le due sentenze di merito consiglia, seppure in estrema sintesi, tenuto conto del perimetro decisorio di legittimità, di riassumere gli argomenti posti a sostegno delle due contrapposte decisioni.

Il Tribunale, in definitiva, aveva ritenuto che la P. avesse assolto all’onere probatorio “attenuato” mediante la produzione dell’atto di divisione del 1961 e della denunzia di successione del 28 gennaio 1980 e del 18 giugno 1982, nonchè dell’atto di cessione di quote da parte dei coeredi, in proprio favore, del 30 marzo 1990, in relazione alla condotta processuale della controparte, la quale non contestando l’originaria titolarità del diritto di proprietà in capo all’attrice, aveva dedotto autonomi titoli, risultati insussistenti.

La Corte di merito è giunta ad opposta conclusione sulla base dei seguenti passaggi argomentativi: doveva escludersi che l’atteggiamento del F. potesse considerarsi di non contestazione ai sensi dell’art. 167 c.p.c., (non si trattava di fatti costitutivi della domanda, ma di diritti affermati dall’attrice, in ordine ai quali non era pertinente il richiamo alla non contestazione); non potevano considerarsi valido titolo di acquisto nè l’atto di divisione, per il suo carattere meramente dichiarativa, nè la denuncia di successione; non vi era la prova di idoneo possesso ad usucapionem. Peraltro anche le domande avanzate dalla F. venivano giudicate infondate: mancanza del titolo astrattamente idoneo per la usucapione abbreviata; mancanza di possesso pacifico e non interrotto; mancanza del ventennio e dell’apparenza a riguardo del preteso acquisto per usucapione di una servitù di passaggio.

Avverso la decisione d’appello ricorre la P., prospettando cinque motivi di censura. Resiste con controricorso il F., il quale, a sua volta, avanza controricorso corredato da nove doglianze. Entrambe le parti, invita dell’udienza, hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., nonchè infine vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Erroneamente, assume la ricorrente, la sentenza d’appello aveva affermato che la esponente non aveva prodotto certificato di stato di famiglia, così da dimostrare la sua qualità di erede di P.M., deceduto il (OMISSIS) e di P.A., deceduto il (OMISSIS), rispettivamente fratello e padre, in quanto il certificato di stato di famiglia era stato regolarmente acquisito gli atti del processo di merito in data 12 gennaio 2004 (documento numero 15 fascicolo attoreo di primo grado), certificato che la P. trascrive integralmente in seno al ricorso. La mancata valutazione della predetta risultanza istruttoria, avente primaria valenza probatoria, aveva indotto la Corte locale per la non decisività delle denunce di successione in atti.

Con il secondo motivo la P. allega violazione degli artt. 948,565,476,460 e 2697 c.c., nonchè infine vizio motivazionale su un punto decisivo e controverso.

Il motivo si compone di due parti. Con la prima la ricorrente afferma di avere provato il proprio titolo di acquisto ereditario mediante la certificazione di stato di famiglia e le due denunce di successione (che trascrive in ricorso). Dai documenti in parola era dato desumere il decesso dei de cuius e il rapporto di parentela che legittimava alla successione la P. ai sensi degli artt. 565 e seguenti c.c..

Con la seconda la ricorrente assume di aver dimostrato di aver accettato la qualità di erede, avendo posto in essere plurimi atti in tal senso inequivoci: la proposizione della azione di rivendica di cui alla presente causa; la proposizione, nel 1984, della denunzia di nuova opera (documento presente in atti); il deposito di un progetto per la costruzione di un muretto in data 22 luglio 1998 (documento in atti); compravendita delle ulteriori quote per 22/24 del 20 marzo 1990 (documento anch’esso in atti).

I primi due motivi, esaminati contestualmente in ragione della loro compenetrazione, pur cogliendo l’effettiva manchevolezza della sentenza impugnata, sono privi di decisività e, pertanto, vanno qualificati inammissibili per irrilevanza.

Se, invero, la Corte locale erra nell’affermare l’omessa produzione ripresa in ricorso, per converso, non potendo essere accolto, come si vedrà, il terzo motivo, costituente l’argomento cardine dell’impugnazione, la defaillance resta ininfluente.

Con il terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 948,1158 c.c. e art. 1159 bis c.c., comma 1, artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., nonchè infine vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Deduce la ricorrente che la sentenza “va censurata laddove ha dichiarato che la rivendicante non ha provato la sussistenza del proprio diritto di proprietà anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione”.

Al contrario di quel che la Corte di Venezia aveva affermato, ritiene la P. di aver posseduto il bene rivendicato, direttamente o per il tramite degli dei suoi danti causa, dal 1934 al 1983. Lo stacco di terreno in parola, infatti era entrato nel patrimonio familiare da quando il padre della rivendicante, P.A., e gli zii M. e P.G., lo avevano acquistato, il 26 aprile 1934, da S.A.. La sequenza dei passaggi di proprietà era stata dettagliatamente illustrata nella relazione redatta dal consulente di parte ed allegata a quella del CTU. Inoltre, era stato prodotto l’atto di compravendita e divisione del 9 marzo 1961 (documento sei), che, per la ricorrente “non ha carattere meramente dichiarativo ma ha forza probante nei confronti dei terzi perchè non si tratta di semplice divisione ma contiene anche il titolo in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione”.

Quanto, poi, alla prova del possesso, pacifico e ininterrotto, cinquantennale della P. e dei suoi danti causa, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto: della certificazione rilasciata dal Comune di Vestenanuova, il 9 dicembre 2003, attestante la presenza in via Barco, ove è sito il bene rivendicato, di P.A., della di lui moglie G.M., dei figli M. e P.I.T. dall’anno 1900 all’anno 1990 (documento quattordici); dell’atto di compravendita stipulato il 15 luglio 1983 dal resistente F. con gli Z. e la Fi. (documento undici), laddove i venditori dichiarano di aver sempre posseduto la corte adiacente al mappale n. (OMISSIS), contraddistinta con il mappale n. (OMISSIS) “non menzionando il confinante mappale n. (OMISSIS) esclude l’esercizio da parte dei medesimi di un eguale possesso sul mappale numero (OMISSIS) e il trasferimento di eventuali diritti di possesso agli acquirenti F.”; l’ulteriore dichiarazione dei venditori in ordine “allo stato fatiscente in cui versava il loro fabbricato nel 1983 perchè abbandonato da oltre trent’anni” (circostanza confermata dalla certificazione del sindaco di (OMISSIS), attestante che gli Z. erano emigrati da (OMISSIS) nel 1953 e successivamente nel Comune di Desio (documento tredici); della sentenza del 21 gennaio 1993 con la quale il Tribunale di Verona, decidendo sulla denuncia di nuova opera avanzata da P.R. contro F.O.G. e altri, con la chiamata in causa dei danti causa, ebbe a riconoscere “un possesso protratto nel tempo da parte dei danti causa del F. sopra il mappale n. (OMISSIS) e lo ha escluso sopra il mappale n. (OMISSIS) a favore del possesso vantato dai P., che dal 1934 erano gli unici proprietari possessori del fondo (documento sette); dalle emergenze istruttorie del richiamato procedimento; dalla sentenza del 12 gennaio 1998, con la quale la Corte di appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 12 gennaio 1993 (documento numero otto); dagli atti posti a difesa, anche in sede penale, del proprio possesso, avanzati della ricorrente nei confronti del F..

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 948 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., nonchè infine vizio motivazionale su un punto controverso decisivo.

La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’onere della prova del rivendicante non subisca attenuazione laddove la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione d’usucapione, che non si pongono in contrasto con la prospettazione del rivendicante e dove, come nel caso di specie il convenuto non riesca a dimostrare il diritto vantato in via riconvenzionale.

Con il quinto ed ultimo motivo la P. prospetta la violazione dell’art. 948 c.c., posto in relazione agli artt. 1158,1159,1159 bis e 2697 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Secondo l’assunto impugnatorio “la decisione della Corte territoriale va censurata laddove ha ritenuto che chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo”. Nel caso in cui, “infatti, il convenuto, per paralizzare la domanda di rivendica dell’attore, invoca l’acquisto per usucapione e non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario”. Nel caso di specie chiedendo una pronunzia di accertamento di acquisto di tale diritto per usucapione. Da ciò deriva, conclude la ricorrente, che il F., che ha invocato l’usucapione, riconosce che la P. era la proprietaria, con la conseguenza che quest’ultima doveva considerarsi esentata dall’onere probatorio.

Il terzo, quarto e quinto motivo è opportuno vengano vagliati unitariamente, al fine d’evitare ridondanze e ripetizioni.

La Corte lagunare ha disatteso la prospettazione qui ripresa dalla ricorrente escludendo che l’atto di divisione possa costituire valido titolo d’acquisto, avendo solo efficacia dichiarativa e che una tale forza costitutiva possa derivare dalla denuncie di successione, aventi mero valore fiscale. Inoltre, la perizia di parte, diretta alla ricostruzione storica delle vicende traslative rilevanti, era stata prodotta tardivamente solo in appello. Infine, il vaglio probatorio non consentiva di ritenere provato possesso ad usucapionem, dovendosi escludere che sul punto la controparte avesse l’onere di esternare specifica contestazione.

La P. con il terzo motivo qui in esame omette di misurarsi con gli esposti argomenti, insistendo nell’affermare di aver dato la prova del lungo ed ininterrotto possesso attraverso la produzione documentale, in essa inclusa la relazione della perizia di parte e negando che l’atto di divisione non ha effetto nei confronti dei terzi.

Quindi, per un verso, la doglianza pecca di Ospecificità: la ricorrente insiste nel sostenere la propria tesi, senza peritarsi di disarticolare la motivazione censurata (Sez. 6-5, ord., n. 19959, 22/2/2014, Rv. 632466). Per altro verso, sollecita valutazioni di merito, in questa sede non esigibili, in relazione ad un ricostruzione fattuale largamente apodittica, in quanto non autosufficiente.

La ricorrente incorre, poi, in erronee valutazioni giuridiche. Deve escludersi che la rivendicante in questo caso goda della prospettata attenuazione dell’onere probatorio, che questa Corte ha riconosciuto sol quando la controparte spieghi, in via riconvenzionale, acquisto per usucapione, invocando un possesso iniziato solo successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (da ultimo, Sez. 2, n. 821, 22/4/2016, Rv. 639670), in quanto il F., lungi dall’avere, sia pure implicitamente, presupposto la titolarità della P., ha rivendicato di avere acquistato il bene per usucapione abbreviata, quindi attraverso un titolo traslativo astrattamente idoneo (non prende rilievo di segno contrario la circostanza che la Corte locale abbia negato la sussistenza di un tale diritto). In disparte deve decisivamente rilevarsi che alcuna prova attenuata la P. ha potuto offrire; prova che avrebbe dovuto essere costituita da un titolo traslativo che contemplasse la particella da essa rivendicata, non potendo assumere, a tutto concedere, un tale valore le denunce di successione (Cfr. sez. 2, n. 14395, 29/7/2014, Rv. 575072).

E’ pacifico, poi, che l’atto di divisione, per il suo carattere meramente dichiarativo, è inidoneo a fornire la prova della proprietà del bene nei confronti dei terzi (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 27034, 18/12/2006, Rv. 594581; Sez. 2, n. 4730, 10/3/2015, Rv. 63455; Sez. 2, n. 1392, 31/1/2012, Rv. 621091).

Non è inoltre seriamente coltivabile la pretesa di dimostrare in sede di legittimità che la particella in controversia sia pervenuta alla P. attraverso una pluralità di negozi succedutisi in diversi decenni, messi in ordine ed interpretati attraverso l’opera di un tecnico di parte, raccolta in una relazione, esclusa dal Giudice dell’appello dal materiale utilizzabile, e ripresa in ricorso per libera ed inverificabile sintesi.

Passando all’esame del ricorso incidentale occorre preliminarmente precisare che il ricorrente è incorso in un errore di numerazione dei motivi di censura, avendo duplicato il numero 2, con la conseguenza che i predetti motivi sono 9 e non 8.

Con il primo motivo viene allegata la violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, dell’art. 164 c.p.c., comma 4, nonchè vizio motivazionale.

Il F. deduce la nullità della citazione in primo grado della controparte per indeterminatezza della domanda, avendo la P. chiesto solo l’accertamento negativo del ventennio nei confronti del F. e condannarsi lo stesso al rilascio del terreno in favore della “legittima proprietaria”.

Trattasi di doglianza inammissibile, non constando che sul punto il F. abbia svolto specifico motivo d’appello.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio motivazionale, assumendo che la statuizione doveva ritenersi “ultra-extra petizione”, poichè la citazione “è relativa solo all’accertamento che non era decorso il ventennio di possesso da parte del F. per la maturazione dell’usucapione (…) e nulla si diceva di eventuali interruzioni”.

La prospettazione è destituita di giuridico fondamento.

Si è più volte in questa sede chiarito che “il giudice, anche se l’interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l’eccezione, giacchè, in tal caso, non giudica “ultrapetita” in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all’accoglimento della domanda o dell’eccezione (cfr., Sez. 2, n. 5801, 15/5/1992, Rv. 477238). Nel caso, invero, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Sez. 3, n. 18602, 5/8/2013, Rv. 627483; Sez. U., n. 15661, 27/7/2005, Rv. 583491). Con il terzo motivo il controricorso deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè vizio motivazionale.

Il F. aveva contestato la legittimazione ad agire della P.. La Corte d’appello aveva riconosciuto che in atti non v’era prova che costei vantasse titolo proprietario. Pertanto se ne sarebbe dovuta affermare la carenza di legittimazione ad agire.

A parte la palese infondatezza della doglianza, che confonde la prospettazione del diritto vantato con l’effettivo riconoscimento dello stesso da parte del giudice, la stessa è inammissibile per essere stata proposta per la prima volta in questa sede.

Con il quarto motivo il F. denunzia la violazione degli artt. 1165,1167,2943 e 2945 c.c., nonchè vizio motivazionale.

Secondo l’assunto impugnatorio aveva errato il Giudice nell’avere considerato interrotto il termine per usucapire.

Pur vero che con atto di citazione del 2 novembre 1984 la P. aveva convenuto in giudizio il F., esponendo di avere proposto ricorso per denunzia di nuova opera davanti al Pretore di Soave, rappresentando di essere comproprietaria di un fondo, ma “con sentenza definitiva è stato stabilito che la signora P.R. ha agito in giudizio come proprietaria e come utente di un transito ma che la stessa, nella causa relativa, non ha dimostrato nè di essere proprietaria del fondo nè il titolo per il preteso transito”. Di conseguenza la promozione di quella causa non avrebbe potuto avere effetto interruttivo, essendo mancata la prova della proprietà, nè era stata avanzata domanda di restituzione del fondo. In altri termini non c’era stata domanda di rivendicazione e di ripresa del possesso.

Inoltre l’eccezione non avrebbe potuto considerarsi rilevabile d’ufficio “trattandosi di fattispecie diversa da quella della recente giurisprudenza in materia di interruzione della prescrizione estintiva”. Il motivo non merita di essere accolto.

Anche in questo caso vi è erronea confusione tra prospettazione ed epilogo del giudizio: a nulla rileva che in quel processo, incardinato dalla P., l’attrice risultò soccombente, quel che importa è che con quell’azione la stesa intese agire come proprietaria nei confronti della controparte. Quanto poi alla rilevabilità d’ufficio dell’interruzione val quanto poco sopra chiarito.

Con il quinto motivo il ricorso si duole della violazione degli artt. 1165 e 1167 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè di vizio motivazionale.

Assume il F. che “la Corte sostiene essersi verificata la fattispecie di cui all’articolo 1165 cod. civ. che assorbirebbe quella dell’art. 1167 c.c.. Riteniamo che la statuizione e la motivazione non possano essere condivise. La norma di cui all’art. 1167 c.c., appare norma speciale rispetto alla norma di cui all’art. 1165 c.c., nel senso che la pretesa del preteso proprietario deve avere conseguenza recuperatoria”. In altri termini il proprietario ha il diritto di possedere, ma se agisce in rivendicazione deve anche richiedere il recupero del possesso.

Trattasi di doglianza non fondata.

Le due norme richiamate non si pongono in rapporto di specialità, siccome vorrebbe il ricorrente incidentale, essendo dirette a regolare ambiti diversi, niente affatto sovrapponibili, neppure in parte. L’art. 1165 c.c., si cura di richiamare la disciplina generale dettata in materia di prescrizione in ordine alle cause d’interruzione e di sospensione. Il successivo art. 1167 c.c., regola la peculiare ipotesi d’interruzione dell’usucapione per privazione del corpus, cioè per il sopravvenire di un fatto materiale che interrompe la relazione privilegiata tra possessore e cosa. A conferma di ciò è dettata la disciplina di cui all’ultimo comma della disposizione al vaglio: se il possessore recupera per via giudiziale il possesso, l’interruzione si ha come mai verificatasi.

Di talchè, proprio in virtù del richiamo operato dall’art. 1165 c.c., le azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva dell’altrui usucapione in corso di perfezionamento, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente (cfr., Sez. 3, n. 3859, 25/10/1976, Rv. 382544; Sez. 2, n. 5801, 15/5/1992, Rv. 477238).

Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1170,1159 e 1104 c.c., nonchè vizio motivazionale.

La Corte locale aveva affermato che l’accertamento del possesso effettuato nel giudizio possessorio non è utile all’usucapione, stante la diversità di caratteristiche, in presenza di una causa per spoglio; discorso opposto, ove si fosse trattato di una causa per manutenzione. Con la sentenza numero 42/02 era stato ordinato alla odierna ricorrente e ad altri di cessare da ogni turbativa del possesso del F.. Quindi, secondo lo stesso ragionamento della sentenza qui al vaglio, quel possesso doveva considerarsi valido per l’usucapione. Pertanto, andavano ammesse le prove vanamente richieste al fine di dimostrare l’autonomia del possesso iniziato nel 1983.

La tesi sostenuta con il predetto motivo non supera il vaglio d’ammissibilità.

Il motivo non si prende cura di efficacemente contestare la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale ha evidenziato che già il motivo d’appello risultava generico ed irrilevante, in quanto non aveva puntualmente criticato la sentenza di primo grado, la quale aveva negato che il possesso fosse stato pacifico, oltre ad avere affermato l’interruzione a causa dell’esercizio della denuncia di nuova opera del 1984. Inoltre, soggiungendo che le prove richieste apparivano irrilevanti, in quanto dirette a provare la materialità del proprio possesso, pacifico, ma non influente in presenza di causa interruttiva e di quello dei propri danti causa (il cui acquisto per usucapione risultava escluso dal giudicato).

Con il settimo motivo si allega la violazione dell’artt. 1362 e seguenti c.c., nonchè vizio motivazionale.

Il F. contesta l’interpretazione che del titolo di acquisto (atto notaio Z., numero (OMISSIS) rep.) ha effettuato la sentenza impugnata, la quale, pur non avendo escluso in astratto che parlando di cortile si fosse inteso includere anche il mappale n. (OMISSIS), lo ha negato in concreto fidando della competenza del notaio.

L’argomento non è condiviso dal Collegio, stante che con la censura in esame il ricorrente, in definitiva, invoca, al di là dell’appiglio meramente formale della indicazione delle norme pretesamente violate, la complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che il notaio (atto n. (OMISSIS) di rep.) mentovando il cortile abbia inteso ricomprendere in esso il mappale controverso, valorizzando la specifica competenza professionale del redattore dell’atto, il quale, ove avesse inteso accedere alla inclusione predetta (ovviamente ove questa fosse stata la volontà delle parti) non avrebbe lesinato acconcia specificazione. Come si vede, trattasi di valutazione in fatto che, condivisa o meno, non implica in alcun modo la violazione dei parametri legali sull’ermeneutica negoziale; nè, peraltro, il ricorrente, al di là del proprio scontento, indica con puntualità il criterio ermeneutico disatteso.

Con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, artt. 170,180 e 101 c.p.c., nonchè vizio motivazionale.

Conviene riprendere testualmente l’allegazione, perchè sintetica, ma, allo stesso tempo non agevolmente sunteggiabile.

Si deduce che “nella citazione si affermava che il possesso del F. durava dal 1983 e che non era ancora decorso il ventennio nessuna affermazione circa pretese interruzione di detto possesso. Il dedurre eccezioni successive in contrasto con la domanda e le ragioni della domanda appare inammissibile in quanto la posizione dell’attore deve essere cristallizzata secondo quanto dedotto e chiesto nella citazione sia perchè il codice di rito non consente “novità” sia per non alterare il contraddittorio”.

Il motivo è infondato per le ragioni sviluppate in risposta al secondo e al quarto motivo.

Con il nono ed ultimo motivo il controricorrente, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio motivazionale, si duole del regolamento delle spese. La Corte locale aveva compensato le spese di entrambi i gradi di merito, assumendo la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali, che invece la parte esclude. Inoltre, la P. non aveva “dimesso alcun titolo di proprietà valido ed efficace”.

Anche quest’ultimo motivo non ha pregio giuridico, in quanto diretto inammissibilmente a censurare valutazioni di merito in questa sede incensurabili, che non si pongono affatto in violazione della norma evocata al tempo vigente.

La reciproca soccombenza consiglia di compensare per intero fra le parti le spese legali del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte di entrambe le parti in causa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

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