Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29418 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/12/2011), n.29418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Matera, con ordinanza n. R.G. 18/09 depositata il 23.6.2010, nel

procedimento pendente fra:

JAMES DEWHURST LIMITED;

AFS SRL (già SPERITEX SPA);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto di competenza negativo in favore del Tribunale di Biella che, a sua volta, aveva declinato la propria competenza territoriale a provvedere sull’istanza di fallimento e sull’istanza d’ammissione al concordato preventivo della società A.F.S. già Speritex.

Il giudice remittente ha rilevato che i crediti posti a fondamento delle istanze esaminate erano anteriori al trasferimento della sede sociale da (OMISSIS), intervenuto nel 2007, o relativi a rapporti di lavoro a questa data già esauriti. Nella sede di (OMISSIS) risulta esservi solo un commercialista, e non era dato presumersi neppure se questi ne detenesse la contabilità. Non risultavano acquisiti adeguati riscontri circa il trasferimento effettivo del centro dell’attività sociale-direttiva, amministrativa, organizzativa. I beni produttivi si trovavano ancora presso la sede di (OMISSIS).

Il Consigliere rel. esaminati gli atti, ha proposto di risolvere il conflitto nei sensi indicati dal giudice lucano osservando che:

“Trasferita la sua sede legale in periodo di poco antecedente la presentazione delle istanze di fallimento indicate, alla luce dei fatti riferiti in premessa ed analiticamente illustrati nel provvedimento in esame correttamente valutati dal Tribunale lucano, e come del resto emerge anche dall’esame degli atti, cui questo giudice può accedere in quanto chiamato a risolvere una questione processuale, il trasferimento della sede legale della società è stato formale, con conseguente affermazione della competenza del tribunale di Biella in ordine alla dichiarazione e procedura di fallimento o di concordato preventivo, cui vanno resi gli atti, restando così superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva, smentita dagli indicati dati di segno opposto.

Il trasferimento della sede legale della debitrice, temporalmente vicino alle domande di fallimento, e compreso in epoca in cui deve considerarsi imminente la crisi economica dell’impresa, alla stregua di quanto rilevato, si presenta insomma fittizio, non essendo stato accompagnato dall’effettiva trasmigrazione presso la nuova sede dell’attività di organizzazione e di direzione dell’attività sociale, ma altresì sospetto, in quanto strumentale a ritardare la dichiarazione di fallimento, difettando la prova di un reale trasferimento dell’attività d’impresa presso la sede di (OMISSIS), recapito neppure utilizzato, atteso che in queste evenienze, la diversa collocazione del centro direttivo è carente dei suoi presupposti naturali, connessi alla fisiologica evoluzione della gestione imprenditoriale. E’ pacifico che, ai fini della corretta individuazione del Tribunale competente a conoscere la domanda di fallimento di una società, a mente del R.D. n. 267 del 1942, art. 9 pur dopo la riforma introdotta dal D.Lgs n. 169 del 2007 applicabile al caso di specie, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera, in caso di trasferimento ultrannuale, relativamente alla sede precedente e, non a quella successiva, tutte le volte in cui il trasferimento risulti sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio, se temporalmente vicino all’epoca in cui si è già manifestata la crisi economica dell’impresa.

In tale condizione il trasferimento della sede legale della società è inidoneo a determinare lo spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento dal Tribunale della sede originaria a quello della nuova sede, se non sia in ogni caso seguito da quello del centro dell’attività amministrativa e direttiva dell’impresa e dalla prosecuzione dell’attività stessa” Il P.G. ha concluso nei medesimi sensi.

Il collegio, verificate le risultanze processuali, ritiene di condividere la riferita proposta e per l’effetto cassa la declinatoria del Tribunale di Biella della propria competenza a provvedere sul ricorso di fallimento proposto nei confronti della società A.F.S., già Speritex. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale di Biella e cassa la declinatoria pronunciata dal medesimo Tribunale di Biella della propria competenza a provvedere sul ricorso di fallimento proposto nei confronti della società A.F.S., già Speritex.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA