Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29418 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15730-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L.B., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 386/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/06/2012 R.G.N. 653/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO;

udito l’Avvocato CORRADO DE MARTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n.386/2012, ha rigettato il gravame dell’Inps avverso la pronuncia che aveva dichiarato l’illegittimità della ripetizione dell’indebito comunicato a P.L.B. e litisconsorti, condannando l’Istituto a restituire loro gli importi indebitamente trattenuti.

A sostegno della pronuncia la Corte, per quanto ancora di interesse, rilevava che la disciplina dell’indebito previdenziale, stabilita dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, come interpretato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 e successivamente dalla L. n. 448 del 2001, art. 38, trovasse applicazione per motivi letterali (l’art. 52 parla di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o comunque integrative della medesima) e sistematici (posto che la natura obbligatoria del trattamento pensionistico suddetto è stato assunto a presupposto per l’applicazione sul medesimo del contributo di solidarietà di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 37, comma 1) anche alla pensione erogata agli appellati dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova non ostando la natura integrativa della medesima pensione, stante la natura pure obbligatoria del trattamento. Osservava inoltre, quanto all’indebito riferito a C.G., che i dati relativi al trattamento pensionistico erogato dall’Inpdai, di cui nella prospettazione dell’Istituto l’assicurato non aveva dato comunicazione, erano invece conosciuti dall’Inps venendo pertanto meno il diritto alla ripetibilità delle somme indebite.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52 e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Sostiene l’INPS che l’indebito per cui è causa si collocava nel periodo tra il 1997 e il 2006, e pertanto andava affermato che, quanto alle somme percepite indebitamente precedentemente all’1 gennaio 2001, trovasse applicazione la legge n. 448 del 2001 come stabilito dalla Corte d’Appello; ma, quanto all’indebito collocato dal 1 gennaio 2001 in poi, la legge regolatrice fosse data dall’art. 2033 c.c. e non dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13; ciò in quanto, la tesi accolta dalla sentenza, secondo cui la natura integrativa sarebbe esclusa perchè il trattamento avrebbe anche natura obbligatoria, non sarebbe persuasiva avendo la giurisprudenza di legittimità riconosciuto ripetutamente soltanto la natura integrativa della pensione di cui si discute (sulla quale, proprio per tale motivo, era stato negato che potesse spettare la rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8).

2.- Preliminarmente va osservato che l’Inps non contesta più l’irripetibilità dell’indebito collocato nel periodo precedente al 1 gennaio 2001, al quale si applica comunque la più ampia disciplina di sanatoria stabilita dalla L. n. 448 del 2001 (che si riferisce a qualsiasi trattamento pensionistico anche integrativo). Neppure è più contestata l’irripetibilità delle somme erogate a C.G. in relazione alla pensione percepita dall’ INPDAI e di cui, secondo la sentenza impugnata, l’INPS era comunque a conoscenza.

3.- Residua, pertanto, la sola questione della ripetibilità delle somme relative alla pensione a carico del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, cui è subentrato in seguito l’INPS, erogata ai controricorrenti dal 1 gennaio 2001 in avanti.

Sul punto, come questa Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato in varie occasioni – anche confermando la tesi sostenuta dalla stessa Corte d’Appello di Genova in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, – va anzitutto riconosciuto (Cass. 28.7.2010 n. 17634) che “la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa. Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all’Inps, presso quella che si denomina Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, ovvero di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi “esclusivi” che attualmente fanno capo all’Inpdap, e legge istitutiva, che dispone la esclusione è il D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 1092, (T.U.), (L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 3 per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi “sostitutivi”, anch’essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo alcuni come Enpals e Inpgi (leggi istitutive rispettivamente D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e L. 20 dicembre 1951, n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l’Inps sono stati progressivamente eliminati (quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc.); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch’essi a suo tempo previsti da leggi ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

Nessuna legge ha invece mai previsto che venisse escluso dall’AGO il personale del Porto di Genova, che quindi è stato sempre iscritto presso l’Inps, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un’ altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Consorzio Autonomo Porto di Genova, quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr. fondi interni Inps, Inam e Inail). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione AGO fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa. Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la L. n. 26 del 1987 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è “subentrato” l’Inps, non già come gestore dell’AGO, ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo. Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella AGO, sia quanto ai requisiti, sia quanto all’ammontare delle prestazioni, se si considera che (Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (art. 1) mentre per l’AGO è di venti D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ex art. 2; che la retribuzione pensionabile (art. 2) è pari al 90% dell’ultimo stipendio (per l’AGO è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari all’1 e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l’AGO non si può superare l’80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l’AGO vi sono i cd. “tetti”). Ciò spiega perchè gli attuali ricorrenti godano esclusivamente della pensione del Fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione AGO; ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione AGO. Peraltro la natura integrativa di queste pensioni è confermata dall’art. 10 norm. trans., per cui “Il dipendente che, oltre alla pensione consortile, abbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del CAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria”. A tal fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell’anzianità maturata presso il Cap integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l’importo dell’altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria. Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione de trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

4.- Una volta ribadita la natura integrativa del trattamento in oggetto va pure riconosciuto (secondo quanto affermato dalle Sez. U, n. 2333/1997, e più di recente dalla sentenza di questa Corte n. 2506/2017) che in tema di indebito previdenziale, l’irripetibilità sancita dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari (quale, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza del personale dell’INPS).

5.- Infine, va precisato che, contrariamente a quanto afferma la difesa degli intimati, la natura anche obbligatoria del suddetto trattamento integrativo non può essere affermata sulla scorta della legge citata nel controricorso (la L. n. 55 del 1958, art. 15), la quale in realtà si limita soltanto a prevedere la facoltà di istituire/ma non istituisce/il trattamento pensionistico in questione il quale quindi non trova fondamento nella legge (“Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell’assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell’assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”).

6.- Non rileva invece che il legislatore (L. n. 448 del 1999, art. 37, comma 1) abbia imposto un contributo di solidarietà anche sui trattamenti integrativi non potendo da ciò derivare la loro trasformazione in trattamenti pensionistici obbligatori.

7. Sulla scorta delle premesse il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata in parte e la causa rinviata ad un nuovo giudice il quale, considerati i limiti residui della contestazione dell’INPS, provvederà sulla domanda di restituzione relativa alle somme erogate agli intimati sulla pensione integrativa in discussione dopo il 1 gennaio 2001 e disponga altresì la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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