Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29418 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9965-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentato

e difeso dagli avvocati LUISA CARPENTIERI, PIERO MONGELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2390/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE

1. L’Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento di verifica delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale indicato in epigrafe la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

S.S. impugnava dinanzi alla CTP di Lecce l’atto di classamento, tra gli altri motivi, anche per difetto di motivazione dell’atto opposto che accoglieva il ricorso per il decisivo rilievo che l’atto fosse sprovvisto di adeguata motivazione.

Con sentenza n. 2390/22/2016, depositata il 13.10.2016, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – rigettava l’appello sul presupposto che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, prevede la revisione parziale del classamento di unità immobiliari private per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, e il corrispondente valore medio catastale, ai fini ICI, si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; affermando che detta norma stabilisce il presupposto fattuale legittimante le revisione parziale del classamento, ma che il procedimento di revisione non può che essere disciplinato dall’art. 9 citato, il quale ai fini della concreta attribuzione del classamento, gli uffici identificano il livello della qualità urbana ed ambientale di ciascuna microzona, definiscono per ciascuna categoria le classi pertinenti a ciascuna microzona, attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria sulla base della definizione dell’art. 8, comma e), la classe, in coerenza con quelle identificate per la specifica microzona alla lett. b), e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell’intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censurai dell’attuale classamento. Affermava che, al contrario, l’attività di classamento benchè fondata sul presupposto fattuale dello scostamento significativo tra i valori di mercato effettivi e quelli catastalmente assegnati, aveva omesso di seguire la procedura individuale – soggettiva che va effettuata in considerazione combinata dei fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare.

Avverso la sentenza della CTR sopra indicata, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata resiste con controricorso, illustrato con memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione e della L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto l’avviso di classamento privo d’idonea motivazione, avendo, al contrario, dato l’atto conto delle ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato.

Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, aveva ritenuto necessario che l’atto dovesse pur sempre tener conto dei fattori edilizio – posizionali propri dell’unità immobiliare oggetto di accertamento.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 295 e 39, avendo la sentenza impugnata erroneamente omesso di disporre la sospensione del processo, in considerazione della pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del territorio comunale di Lecce, per le quali era stato rilevato lo scostamento significativo.

4. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal contribuente nel controricorso con riferimento al citato art. 1.

Sul punto la Corte delle Leggi, nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. Cost., primo dicembre 2017, n. 249), afferma che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335, non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo (p.7.2). Peraltro la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

5. Il primo motivo è destituito di fondamento.

Orbene, così come hanno chiarito le sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (…) trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento.

In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione di ufficio del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005, (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335).

6. Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti. Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento debba avvenire mediante l’utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale.

Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi tecnico-estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

7. L’atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende. Viene anche precisato che per qualità urbana della microzona si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e per qualità ambientale il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva, indi, sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (del cit. art. 8, commi 6, 7 e 8).

8. Il procedimento di cui alla L. n. 311 del 2004, resta, dunque, soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono dunque costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335, e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto; cfr., per una parziale disamina, Cass., sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21176; Cass. n. 23129 del 2018; nn. 16378 e 23129 del 2018; n. 9770/2019).

9. Tuttavia, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato (giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali), il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione (Cass. 31829/2018; n. 28076/2018).

In relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale ma oggetto di rettifica per iniziativa dell’Amministrazione finanziaria, questa Corte ha posto i seguenti principi: a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; b) se la variazione è stata effettuata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unita immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni; c) nell’ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, l’atto deve precisare a quale presupposto – il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari – la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento. (Vedi Cass. n. 19820 del 2012; n. 5784 e n. 10489 del 2013; n. 697 del 2015).

10. Tanto premesso, nella specie è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali.

In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005, (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005).

Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

11. In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto di scostamento significativo tra il valore di mercato ed il valore catastale, senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende), (Vedi Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento generico ad “interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”.

Il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso, non risponde affatto a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati. Nella specie mancano proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dal comma 335, e dalle fonti normative integrative, apprestandosi da parte del fisco un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi. Il che dà luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente, che, nel caso specifico, non può nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (L. 7 agosto 12.G. n. 4157 del 2018 -5- 1990, n. 241, art. 3, comma 3), attesa la laconicità della presupposta Det. direttoriale 28 novembre 2010, (G.U., n. 286 del 07/12/2010; v. L. finanziaria 2008, art. 1, comma 361).

Il vizio motivazionale dell’atto impugnato è, dunque, genetico e di per se stesso di gravità tale da invalidarlo nella sua interezza.

12. Quanto sopra, essendo addirittura l’atto impugnato carente dei requisiti primari, consente di pervenire alla medesima conclusione di rigetto del ricorso erariale cui questa Corte è giunta in analoghe controversie relative alla revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16629 e 16631, depositate il 25 giugno 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17408, 17409, 17410, 17411, 17412 e 17413, depositate il 3 luglio 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17203, 17204, 17205, 17206, 17207 e 17221, depositate il 2 luglio 2018; Cass., sez. 6-5, ord. 3 marzo 2018, n. 17413; conf. Cass. sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22900; Cass. sez. 6-5, 9 marzo 2015, n. 4712), confermando la necessità di riscontri estimativi individualizzanti quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare: riscontri, questi ultimi, ovviamente e pacificamente mancanti nell’atto impugnato.

13. La questione, posta con il secondo motivo – riguardante l’asserita pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato i presupposti atti amministrativi generali (T.a.r. Puglia, sez. Lecce, 11 luglio 2013, n. 1621) – è infondata.

Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13.10.2016 allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione.

In ogni caso, la censura è logicamente e giuridicamente irrilevante, attesa l’invalidità del nuovo classamento per irrimediabile vizio genetico di motivazione.

Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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