Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29417 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15257/2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Unione

Sovietica n. 8, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Cerchiara,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 173, presso lo studio dell’avvocato Lucia Stazi, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6903/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2015, ha rigettato il gravame di C.V. avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda diretta alla restituzione di importi addebitati su un conto corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo, a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto che affermava non assistiti da accordo contrattuale, usurari e comunque illegittimi.

La Corte ha giudicato infondati i due motivi con i quali il C. aveva denunciato l’erronea interpretazione della domanda da parte del tribunale, cui egli aveva rimproverato, in primo luogo, di non avere compreso il senso della sua domanda che era diretta a denunciare la mancata stipulazione di un contratto di apertura di credito debitamente sottoscritto dalla Banca e, di conseguenza, la non debenza degli accessori addebitati e, in secondo luogo, di non avere motivato sulla ritenuta inammissibilità della doglianza concernente l’addebito degli interessi superiori al tasso soglia.

Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito da Intesa San Paolo anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il C. denuncia “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contratti bancari ai sensi dell’art. 1852 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5”, per non avere la Corte territoriale considerato che egli aveva dedotto l’inesistenza del contratto di conto corrente e che, di conseguenza, la Banca aveva applicato interessi senza alcuna pattuizione e in assenza di condizioni contrattuali collegate al contratto stesso.

Con il secondo motivo egli denuncia “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contratti bancari ai sensi dell’art. 1852 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, per non avere rilevato d’ufficio, tramite gli estratti conto, la usurarietà degli interessi applicati.

Entrambi i motivi non individuano le specifiche statuizioni contenute nella sentenza impugnata che si intendono censurare nè le ragioni del contrasto con l’art. 1852 c.c., non illustrate in modo da consentire a questa Corte di comprendere il significato delle doglianze, risultando dunque formulati con modalità non rispettose dei canoni redazionali adeguati alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

In particolare, il primo motivo mira impropriamente a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato l’esistenza del contratto, non prodotto in causa, quale presupposto del giudizio di mancato assolvimento dell’onere probatorio ricadente sul correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di interessi che si assume addebitati illegittimamente. Il motivo presenta inoltre profili di perplessità, laddove, pur deducendo la “inesistenza del contratto”, fa riferimento a documentazione postulante l’esistenza dello stesso, come gli “estratti conto prodotti in giudizio” e un modulo contrattuale, sebbene il ricorrente assuma “non sottoscritto per accettazione” dalla Banca.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte territoriale ha espresso due autonome rationes decidendi a sostegno del rigetto del motivo di gravame concernente la mancata rilevazione della usurarietà degli interessi: in primo luogo, perchè “la mancata produzione del contratto e la lacunosa produzione degli estratti conto non consente la verifica di detto superamento (del tasso soglia) e l’espletamento di c.t.u. sarebbe infruttuoso” e, in secondo luogo, perchè “il rapporto è sorto ed è stato chiuso in epoca precedente alla L. n. 2 del 2009, con la quale si è previsto che la CMS vada conteggiata nel TEG, sicchè il dedotto superamento del tasso soglia per effetto del computo della CMS nel TEG sarebbe ancora una volta insussistente”. Questa seconda ratio decidendi, che è da sola sufficiente a sorreggere la statuizione impugnata, non è stata specificamente censurata, risultando dunque superfluo l’esame della censura dell’altra ratio, volta tra l’altro a contestare impropriamente, oltre che genericamente, apprezzamenti di fatto riguardanti la valutazione delle risultanze istruttorie.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, di cui Euro 2300,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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