Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29414 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13107/2016 proposto da:
C.F., R.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Finocchiaro Antonino, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Arena NPL One s.r.l., e per essa doBank S.p.a. (denominazione assunta
da UniCredit Credit Management Bank S.p.a., incorporante della Aspra
Finance S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Belle Arti n. 8, presso
lo studio dell’avvocato Abrignani Ignazio, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
PREMESSO
Che:
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 25 marzo 2015, in accoglimento del gravame di Aspra Finance spa, quale mandataria di Unicredit Management Bank spa, avverso l’impugnata sentenza del tribunale, ha rigettato la domanda dei signori C.F. e R.A. di declaratoria di nullità e usurarietà degli interessi relativi a due contratti di conto corrente e di condanna della Banca alle restituzioni.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i signori C. e R., resistito da Arena NPL One srl (cessionaria di Unicredit Management) e doBank spa (procuratrice per la gestione dei crediti). Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
RITENUTO
Le società resistenti hanno fondatamente eccepito la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza impugnata, pubblicata il 25 marzo 2015 e non notificata, per tardività della notifica avvenuta il 9 maggio 2016, cioè oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., di un anno e trentuno giorni, tenuto conto della riduzione dei giorni (da quarantacinque a trentuno) di sospensione feriale.
E’ principio consolidato che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (tra le tante, Cass. n. 11758, 20866 e 21674 del 2017).
Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro per 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020