Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29413 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9839/2016 proposto da:

Verbena S.r.l., in qualità di cessionaria surrogata nei crediti

della Cedil S.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Secchi n. 9, presso lo studio dell’avvocato Zimatore Valerio, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Carime s.p.a., appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche

Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Consoli n. 11, presso

lo studio dell’avvocato Licopoli Tiziana, rappresentata e difesa

dall’avvocato Renda Maria Daniela, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Intesa San Paolo S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1641/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Verbena S.r.l., quale cessionaria dei crediti di Cedil S.r.l. in liquidazione, ricorre per un mezzo, nei confronti di Banca Carime S.p.A. nonchè di Intesa San Paolo S.p.A., contro la sentenza del 23 dicembre 2015 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, che aveva accolto in parte la domanda ivi spiegata da Cedil S.r.l. in liquidazione, rigettandola, in particolare, per quanto attinente al rapporto di conto corrente numero 52-127419, in ragione della mancata produzione del contratto.

2. – Banca Carime S.p.A. resiste con controricorso.

Intesa San Paolo S.p.A. non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione degli artt. 1325 e 1350 c.c., nonchè dell’art. 167 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la stipulazione del contratto di conto corrente, quantunque detto contratto non richiedesse la forma scritta e la sua esistenza fosse pacifica tra le parti.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

L’inammissibilità è stata eccepita da Banca Carime S.p.A., tra l’altro, per essere stata collocata in liquidazione Verbena S.r.l., qualificatasi cessionaria dei crediti di Cedil S.r.l. in liquidazione, società nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza d’appello: ed a tal riguardo la stessa controricorrente ha prodotto documentazione, ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., giacchè concernente l’ammissibilità del ricorso, da cui risulta l’allegata circostanza.

Orbene, Verbena S.r.l. ha agito in giudizio a mezzo degli amministratori, tali qualificatisi, e senza documentare tuttavia la titolarità della carica: il che è in linea di principio conforme all’insegnamento secondo cui, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell’intestazione dell’atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell’inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati (Cass. 15 novembre 2007, n. 23724).

Ma, una volta che la controparte ha formulato la ricordata eccezione, supportandola attraverso la documentazione menzionata, così comprovando che la società ricorrente non poteva agire a mezzo degli amministratori, la stessa ricorrente avrebbe dovuto replicarvi, dimostrando di avere legittimamente agito senza far menzione della situazione di liquidazione ed a mezzo non dei liquidatori, ma degli amministratori.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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