Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29413 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10055-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2562/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. B.A. e P.E. impugnavano l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) afferente la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita relativamente ad un immobile sito a Lecce.

Sostenevano le ricorrenti che l’agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza che nell’atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Puglia sul rilievo che era del tutto insufficiente il riferimento nell’atto ad un mutato rapporto tra il valore di mercato e quello catastale conseguente ad interventi di riqualificazione urbana senza riferimenti specifici alla mutata natura dell’immobile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Le contribuenti non si sono costituite in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39. Sostiene che il procedimento dovrebbe essere sospeso in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere comunali sulla base delle quali era stato proceduto al riclassamento degli immobili.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Sostiene che il classamento effettuato ai sensi del cit. art. 1, comma 335, ha la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali dovute al mancato aggiornamento delle rendite catastali all’interno di uno stesso Comune. Ciò implica che non è richiesto nell’atto di classamento una specifica motivazione con riguardo all’immobile che ne costituisce l’oggetto.

3. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile poichè la ricorrente non ha depositato la cartolina di ricevimento attestante la ricezione, da parte del destinatario, della notifica del ricorso effettuata a mezzo posto.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione delle contribuenti.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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