Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29413 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29413 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 230/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi i-L 12 è domiciliata;

– ricorrente contro
Beauty Store s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea
Ceccaroni, elettivamente domiciliata in Roma alla via E. Gianturco
n. 11 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Lazzarin, per procura in
calce al controricorso;

controritorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n, 2926/39/16 depositata il 16 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 16 novembre 2017.

Data pubblicazione: 07/12/2017

ATTESO CHE

Circa un avviso di accertamento notificato a Beauty Store s.r.1,
sull’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate impugna per
cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento

ex art. 12,

comma 7, I. 212/2000.
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’ari, 12, comma 7, I. 212/2000,
per aver il giudice d’appello sanzionato l’inosservanza del
termine dilatorio nonostante si trattasse di un accertamento “a
tavolino” basato sugli studi di settore.
Il ricorso è fondato, poiché le garanzie stabilite dall’ad. 12,
cornma 7, I. 212/2000 trovano applicazione solo per gli
accertamenti su accesso locale e non anche per quelli “a
tavolino”, in questi ultimi non verificandosi l’autoritativa
intromissione nei luoghi di pertinenza del contribuente che le
menzionate garanzie sono dirette a bilanciare (Cass. 511
24823/2015); l’avviso di specie (riprodotto in ricorso per
autosufficienza) dà conto che non vi fu accesso locale, ma solo
verifica cartolare basata sugli studi di settore, cosicché il termine
dilatorio dei sessanta giorni non veniva in rilievo (diverso
sarebbe stato in presenza di un accesso locale per l’acquisizione
di elementi funzionali all’applicazione degli studi di settore: Cass.
25692/2016).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.

2

dell’atto per inosservanza del termine dilatorio

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

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