Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29412 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.A. (C.F.: (OMISSIS)), D.S.E.

(C.F.: (OMISSIS)) e D.S.M.R. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Bagheri Francesco e

domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

G.O. (C.F.: (OMISSIS)) e G.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Lavitola ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via

Costabella, n. 23;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

696 del 2010, depositata il 17 giugno 2010 (e notificata il 28

settembre 2010).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria difensiva depositata nell’interesse dei

controricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato in ordine alla

relazione predisposta in virtù dell’art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, nell’ottobre di quest’anno, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con atto di citazione notificato 15 aprile 1989 G.O. ed A. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, D.S.S. e P.G. e, sul presupposto di essere comproprietari per quote indivise di un lotto di terreno edificato sito in (OMISSIS) e che i predetti convenuti confinanti avevano elevato il primo ed il secondo piano del loro contiguo fabbricato in violazione delle norme sulle distanze legali, chiedevano la condanna dei medesimi convenuti all’eliminazione delle nuove opere edili realizzare ed al risarcimento del danno. Con sentenza n. 1119/1992 il Tribunale adito rigettava le domande attrici e, conseguentemente all’appello proposto dai due G., la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 507/1999, respingeva il gravame compensando le spese del grado.

Avverso detta sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione da parte degli stessi G. e questa Corte, con sentenza n. 16628 del 2002, lo accoglieva, cassando con rinvio la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: “in materia di distanze legali relative a costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del Programma di fabbricazione del Comune (della Regione Sicilia) interessato al fenomeno edilizio, e prima dell’entrata in vigore delle leggi regionali siciliane n. 19 del 1972 e 21 del 1973, si applica la disciplina contenuta nella L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (cosiddetta “legge – ponte”), che ha introdotto l’art. 41 “quinquies” della L. 17 agosto 1942, n. 1160, nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, avente natura di norma integrativa dell’art. 873 c.c.”.

Riassunto tempestivamente il giudizio in sede di rinvio dinanzi ad altra Sezione della Corte catanese, quest’ultima, con sentenza n. 696 del 2010 (depositata il 17 giugno 2010), uniformandosi al richiamato principio di diritto statuito da questa Corte di legittimità, in accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata dai due G. e a parziale revoca della citata sentenza di primo grado del Tribunale di Ragusa, condannava D.S.S. e P. G. ad arretrare la porzione di sopraelevazione del primo piano e del secondo piano mansardato con annessa terrazza, nella parte frontistante la casa di proprietà degli stessi G., così come individuata in colore giallo nella planimetria allegata alla relazione di c.t.u., confermando l’impugnata statuizione relativamente al rigetto della spiegata domanda risarcitoria e provvedendo sulle complessive spese processuali dei vari gradi.

Avverso la menzionata sentenza del 2010 della Corte etnea (notificata il 2 ottobre 2010) hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 20 novembre 2010 e depositato il dicembre successivo) D.S. A., D.S.E. e D.S.M.R. basato su due motivi.

Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell’art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1952, n. 1150, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765), sostenendo che la statuizione adottata dalla Corte di appello contrastasse con il principio stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 5889 del 1997.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul presupposto che essi erano stati ingiustamente condannati al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio malgrado le alterne vicende della controversia e il fatto che la domanda risarcitoria originariamente formulata dai G. era stata respinta anche a seguito del giudizio di rinvio.

Si sono costituiti in questa fase entrambi gli intimati con apposito controricorso (ritualmente notificato e depositato), con il quale hanno instato per il rigetto del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni per assunta responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella fattispecie, le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire al possibile rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza con riferimento ad entrambi i motivi formulati.

Con riferimento alla prima doglianza appare evidente che la Corte catanese, quale giudice di rinvio, con la sentenza in questa sede impugnata, non ha fatto altro che conformarsi al richiamato principio di diritto scaturito dalla sentenza n. 16628 del 2002, in virtù del quale, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies (avente natura di norma integrativa dell’art. 873 c.c.), il quale dispone, per l’appunto, che nei Comuni sprovvisti di Piano Regolare Generale o di Programma di fabbricazione (ipotesi concretamente ricorrente nella controversia in questione) “la distanza degli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”. Di conseguenza, la Corte etnea, previa redazione di apposita c.t.u., ha adottato le statuizioni relative all’applicazione del riportato principio, pronunciandosi nei sensi precedentemente richiamati in danno degli odierni ricorrenti. Così comportandosi il giudice di rinvio si è attenuto correttamente al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Del resto la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 7743 del 1993 e Cass. n. 1952 del 1995) è costante nel ritenere che “il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1 (ora 2), è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte di Cassazione incorpora nella sua sentenza, anche quale premessa logico-giuridica (eventualmente implicita) della decisione adottata, con conseguente preclusione sia della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto necessario di quella decisione – ancorchè non dedotte dalla parte nè rilevate d’ufficio dalla Corte – sia della possibilità di tener conto di eventuali mutamenti della giurisprudenza della stessa Corte o anche di successive pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non essendo tali mutamenti assimilabili allo “ius superveniens” e non essendo consentito al giudice di rinvio di sindacare l’esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dai quale esso è comunque vincolato ancorchè non lo condivida, o di adottare conclusioni palesemente confliggenti, sia sul piano logico che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, a meno che la norma da applicare sia stata, nelle more, espunta dall’ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da “ius superveniens”.

Oltretutto, il principio specificamente enunciato con la sentenza di questa Corte n. 16628 del 2002 era del tutto conforme a quello già statuito precedentemente con riferimento alla stessa fattispecie in altre pronunce di legittimità (v. Cass., S.U., n. 9871 del 1994;

Cass. n. 2150 del 2002 e, in seguito, Cass. n. 8554 del 2005), non potendo, invece, trovare applicazione il diverso principio al quale si sono richiamati i ricorrenti (conseguente alla sentenza delle SS.UU. n. 5889 del 1997), attinente alla diversa sfera di applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, non pertinente nel caso di specie, dovendo, invece, il giudice di rinvio tener conto (come ha fatto) della disciplina direttamente riconducibile alla L. n. 765 del 1967, art. 17 introduttivo della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies. Con riguardo alla seconda doglianza se ne ravvisa ugualmente l’evidente infondatezza poichè, dovendo il giudice di rinvio porre riferimento unitariamente all’esito finale della controversia, egli ha fatto applicazione del principio generale della soccombenza, considerando – nell’ambito dell’esercizio del correlato potere discrezionale attribuitogli (cfr., ad es., da ultimo, Cass. n. 13229 del 2011) – che, nell’economia generale del giudizio, gli odierni ricorrenti erano risultati appunto soccombenti in via assolutamente prevalente rispetto all’oggetto principale della materia del contendere, conferendosi all’accessoria domanda di risarcimento danni un valore del tutto secondario e marginale. Quanto infine alla istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai controricorrenti, pur essendo la stessa ammissibile in questa sede (v. Cass. n. 24645 del 2007), si ritiene che non ne sussistano i presupposti evidenti per l’accoglimento non evincendosi le condizioni necessarie per desumere la consapevolezza, da parte dei ricorrenti, della infondatezza del ricorso ovvero di una loro ignoranza gravemente colpevole della stessa, considerando la materia dedotta in giudizio e tenendosi conto che (v. Cass. n. 21590 del 2009) l’art. 91 c.p.c. è stato, in effetti, applicato in conseguenza della ritenuta prevalente (e non propriamente totale) soccombenza dei controricorrenti (avuto riguardo al rigetto della domanda risarcitoria). Del resto la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 14789 del 2007) è costante nel rilevare che, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

In conclusione, si ribadisce che, nel caso in esame, sembrano emergere le condizioni per pervenire al rigetto del formulato ricorso siccome manifestamente infondato”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera dei ricorrenti, il cui difensore non ha depositato alcuna memoria difensiva nè è comparso all’adunanza camerale;

opinato, altresì, che, anche con riferimento all’istanza avanzata, nell’interesse dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., deve essere confermato quanto già evidenziato nella suddetta relazione non cogliendo nel segno le ulteriori argomentazioni dedotte con la memoria difensiva, non potendosi evincere, nella fattispecie, i presupposti per l’emergenza di un manifesto ed anormale difetto di diligenza dei ricorrenti nella complessiva condotta processuale adottata, senza, oltretutto, trascurare la circostanza che, in ogni caso, la domanda dei G. non è risultata completamente accolta (e, quindi, non è venuta a configurarsi l’imprescindibile condizione della soccombenza totale delle controparti);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, così come deve essere respinta l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dalla difesa dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Respinge l’istanza ex art. 96 c.p.c. proposta nell’interesse dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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