Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29412 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29412 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 220/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente CO ntro
Montali Rolando, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano
Sanguinetti, elettivamente domiciliato in Roma alla via Banco di
Santo Spirito n. 3 presso lo studio dell’Avv. Lucia Fazi, per procura
in calce al controricorso;
controricorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche rL 368/1/15 depositata il 19 novembre 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c,p,c. del 16 novembre 2017

Data pubblicazione: 07/12/2017

ATTESO CHE
Annullato in prime cure l’avviso di accertamento notificato al
socio Rolando Montali per maggior reddito di partecipazione in
Adriatica Costruzioni s.r.l. sull’anno d’imposta 2003, l’Agenzia
delle entrate impugna per cassazione

il

rigetto dell’appello

erariale.

Il ricorso denuncia violazione degli artt. 5 e 41 d.P.R. 917/1986,
artt. 38 e 41-bis cl.P.R. 600/1973, art. 2 digs. 218/1997, per
aver il giudice d’appello dichiarato che l’adesione della società
all’accertamento dei maggiori ricavi non possa attivare la
presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio.
Il ricorso è fondato: l’imputazione ai soci del reddito della società
ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall’eventuale
natura adesiva dell’accertamento nei confronti dell’ente (Cass,
14418/2005; Cass. 2783/2009); accertato con adesione o in
altro modo, il maggior reddito di una società a ristretta base
partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di
utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell’assetto societario
implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra
i soci (Cass. 9519/2009; Cass, 29605/2011; Cass. 25271/2014;
Cass, 15824/2016).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

Il Collegio ha (disposto adottarsi la motivazione semplificata.

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