Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29411 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29411 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20963/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via del
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente CO ntro
IMEVA Industria Meccanica Varricchio s.p.a., rappresentata e difesa
dall’Avv. Michelangelo Pelosi, elettivamente domiciliata H Roma
alla via Monte Oppio n. 5 presso lo studio dell’Avv. Francesco
Pascucci, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 1600/32/16 depositata il 19 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-b/5 c.p.c. del 16 novembre 2017.

Data pubblicazione: 07/12/2017

Letta la memoria depositata dalla contro ricorrente, che insiste
per il rigetto dei ricorso e in subordine chiede il rinvio al giudice
d’appello per l’esame del merito.
ATTESO CHE

dell’appello erariale contro l’annullamento dell’avviso notificato
ad IMEVA s.p.a. in accertamento di maggiori imposte per
ritenuta simulazione di un appalto di servizi presso Cooperativa
Beneventana Lavoro.
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia

error in procedendo in

violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, art. 345 c.p.c., per aver il
giudice d’appello stigmatizzato la mutazione della pretesa
tributaria, laddove l’ufficio si era limitato a ridurne il quantum.
Il primo motivo è fondato: anche nel processo tributario le parti
conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, sicché,
qualora si avveda della parziale infondatezza della pretesa
originaria, l’ufficio ha il potere-dovere di ridurne l’entità, senza
bisogno di rinnovare il procedimento amministrativo di
accertamento e quindi anche nel giudizio d’appello, con
conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa residua
(Cass. 11265/2003 Rv, 565270; Cass, 15413/2017 Rv. 644716);
nella specie, ferma la causa petendi (simulazione dell’appalto),
l’ufficio si è limitato a ridurre la ripresa a tassazione (solo costi
Endeducibili e non anche ricavi evasi), sicché ha errato il giudice
d’appello nel ritenere mutata la domanda.

2

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto

La controricorrente ha allegato alla memoria ex art. 380-bis
c.p.c, una sopravvenuta decisione del giudice del lavoro circa il
verbale INPS sull’appalto dì manodopera, pronuncia che, a dire
della società medesima, potrebbe riflettersi con effetto di

l’identità della

causa petendf

focalizzata sulla simulazione

dell’appalto, salva ogni valutazione del giudice di rinvio
sull’effetto riflesso di un eventuale giudicato esterno.
Il primo motivo va accolto e la sentenza cassata in relazione ad
esso, con rinvio per l’esame del merito della pretesa tributaria,
così come ridotta; restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso,
che concernono appunto il merito della pretesa con denuncia di
omessa pronuncia e apparenza motivazionale.

P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

giudicato sulla residua pretesa tributaria: la deduzione conferma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA