Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29410 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. V.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, via

Parioli, n. 60, presso lo studio dell’Avv. Francesco Marnilo di

Condojanni;

– ricorrente –

contro

Dipartimento Agenzia delle Entrate di Messina, in persona del legale

rappresentante pro tempore; G.G.; Procuratore Generale

presso la Corte di appello di Messina; Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Messina; Ministero della Giustizia, in persona

del Ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170

emessa da giudice designato del Tribunale di Messina nel proc. V.G.

n. 641/2009, depositata il 4 novembre 2009 (e notificata il 30 agosto

2010).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. B.V.G. quale ricorrente in

proprio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato in merito alla

relazione predisposta in virtù dell’art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Messina il 14 aprile 2009, l’Avv. V.B.G. proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi (per l’importo complessivo di Euro 39.971,41, oltre accessori come per legge) emesso nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Messina il 27 febbraio 2009 per le prestazioni professionali rese in favore dell’imputato G.G. ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 4 novembre 2009 (e notificata il 30 agosto 2010), in parziale accoglimento della proposta opposizione, ad integrazione della liquidazione già disposta con provvedimento del 27 febbraio 2009, liquidava, in favore del predetto professionista, la somma aggiuntiva di Euro 41,32, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da corrispondere all’atto dell’emissione di regolare fattura. Con ricorso, notificato tra il 10 e il 12 novembre 2010 e depositato il 22 novembre 2011, l’Avv. V.B.G. ha proposto impugnazione per cassazione avverso il richiamato provvedimento adottato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 articolato su quattro motivi. Nessuno degli intimati risulta essersi costituito in questa fase. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, insistendo per la nullità dell’impugnata ordinanza nella parte in cui con la stessa non si era provveduto alla liquidazione dei compensi e delle spese conseguenti al parziale accoglimento dell’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione, malgrado fosse stata formulata esplicita istanza in tal senso.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994 “Tabella 2^ – Tariffe penali”, voce n. 4, in relazione all’effettuato computo degli onorari relativi alle prestazioni eseguite sulla scorta del minimo tariffario. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del D.M. n. 585 del 1994 in relazione al n. 3 della tabella 2^ – tariffe penali, avendo il Tribunale di Messina, con l’ordinanza impugnata, illegittimamente escluso la spettanza dell’indennità prevista dal citato n. 3 della richiamata tabella.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione del citato D.M. n. 585 del 1994 in relazione al n. 5 della tabella 2^ – Tariffe penali con riferimento alla voce considerata per la liquidazione dei compensi relativi alla partecipazione alle udienze esauritasi in una mera assistenza senza intervento attivo (che si sarebbe dovuta correlare a quella riportata sotto il n. 5 della vigente tabella e non rapportare a quella indicata sotto il n. 4).

Rileva il relatore che – ravvisata, in via pregiudiziale l’ammissibilità del proposto ricorso (v. Cass. pen. n. 40122/2002 e Cass. civ. n. 4020/2011) – sembrano sussistere, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ed anche in relazione al disposto dell’ari. 360 bis c.p.c., n. 1), i presupposti per ritenere manifestamente fondati i motivi riportati come primo e terzo e manifestamente infondati il secondo e il quarto.

Con riferimento alla prima doglianza risulta che, effettivamente, malgrado l’istante avesse formulato la relativa istanza (v. punto 7 dell’atto di opposizione depositato il 14 aprile 2009), il Tribunale di Messina ha omesso ogni pronuncia sulla disciplina delle spese conseguenti all’esito del procedimento di opposizione (conclusosi con l’accoglimento parziale del ricorso dell’Avv. V.B.);

così comportandosi, però, detto Tribunale ha disatteso l’orientamento di questa Corte che, con la richiamata sentenza a Sezioni unite penali n. 25931 del 24 aprile 2008, ha statuito che “il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato D.P.R., con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2)”.

Con riguardo al secondo motivo ritiene il relatore che non sia ravvisabile il vizio denunciato perchè il Tribunale di Messina, con motivazione essenziale ma logica ed adeguata (siccome rapportata alla natura e all’impegno delle attività difensive del ricorrente nel contesto del complessivo processo in cui era coinvolta la posizione del suo singolo assistito) ha dato conto dei presupposti per rapportare la misura dei compensi liquidati a Al quella coincidente con i minimi tariffari. In tal senso, quindi, lo stesso Tribunale si è conformato all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v.

Cass. pen. n. 40326/2007), alla stregua del quale “in tema di gratuito patrocinio, la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè non al di sotto delle tariffe minime”.

Il terzo motivo appare manifestamente fondato non avendo il Tribunale siculo seguito l’insegnamento di questa Corte (v. Cass. pen. n. 40122/2002), non contrastato da altre pronunce, ad avviso del quale “al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio spetta l’indennità prevista dall’art. 3 della tabella allegata alla tariffa penale approvata con il D.M. 5 ottobre 1995, n. 585, per gli accessi agli uffici, senza che possa ritenersi escluso tale compenso nel caso in cui l’accesso riguardi uffici giudiziari”.

La quarta ed ultima doglianza si profila destituita di fondamento, poichè il Tribunale messinese si è attenuto alla prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. pen. n. 16081/2002, confermata da Cass. pen. n. 31331/2005), essendo il precedente richiamato dal ricorrente rimasto essenzialmente isolato, in virtù della quale “in tema di gratuito patrocinio, con riferimento alla liquidazione dei compensi al difensore occorre distinguere, quanto alla partecipazione alle udienze di discussione, tra quelle in cui il difensore tratta la posizione del proprio assistito da quelle in cui il difensore si limita ad una partecipazione passiva di ascolto; nel primo caso va applicata la disposizione di cui al n. 5 della tariffa penale stabilita con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nel secondo caso la disposizione di cui al n. 4 di detta tabella” (come, appunto, statuito dal predetto Tribunale).

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione in relazione al secondo e quarto motivo e la sua manifesta fondatezza in ordine al primo e terzo motivo.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche argomentate nè mediante il deposito di memorie nè nel corso dell’adunanza camerale in cui è comparso personalmente il professionista ricorrente;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con riguardo al secondo e quarto motivo ed, invece, accolto, in ordine al primo e terzo motivo, con il suo conseguente accoglimento cui si correla la cassazione, per quanto di ragione, dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Messina, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, che si atterrà ai principi di diritto specificamente enunciati con riferimento ai due motivi accolti e provvederà anche sulle spese della presente fase.

PQM

La Corte rigetta il secondo e quarto motivo del ricorso ed accoglie il primo e terzo; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Messina, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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