Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29410 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29410 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

sul ricorso 21920-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ECONET SRL, LAECO SRL;
– intimate –

avverso la sentenza n. 83/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il
02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 07/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Basilicata che aveva accolto rappello della s.r.l. La.Eco e
della s.r.1. Econet contro la decisione della Commissione
tributaria provinciale di Potenza. Quest’ultima aveva rigettato
l’impugnazione delle società contribuenti avverso un avviso di
rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2010;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 32 DPR n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.,
in

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe

erroneamente ritenuto che la presentazione della
documentazione in sede di accertamento con adesione ed in
sede contenziosa avesse escluso un rifiuto all’esibizione e
dunque il presupposto per l’applicazione dell’art. 32 DPR n.
600/1973, laddove, in mancanza della dichiarazione circa la
non imputabilità del ritardo nella produzione, la
documentazione non previamente esibita non avrebbe potuto
essere opposta all’Ufficio in sede processuale;
che, mediante la seconda censura, la ricorrente invoca
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata
valutazione della documentazione prodotta in atti;
che le intimate non si sono costituite;
che il primo motivo è fondato;
2016 n. 21920 ser. MT – ud. 16-11-2017
-2-

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

che, in tema di accertamento tributario, l’omessa o
intempestiva esibizione da parte del contribuente dì dati e
documenti in sede amministrativa è sanzionata con la
preclusione processuale della loro allegazione e produzione in
giudizio, che prevale rispetto all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n.

che, tuttavia, la suddetta sanzione dell’inutilizzabilità della
successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza
di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte
dell’Amministrazione, purché accompagnato dall’avvertimento
circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si
giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco
(Sez. 6-5, n. 27069 del 27/12/2016; Sez. 6-5, n.11765 del
26/05/2014);
che, nella specie, la CTR ha erroneamente ammesso la
documentazione che la società contribuente avrebbe dovuto
esibire unitamente al questionario Q15, senza neppure
controllare e dare conto dell’eventuale assenza del suddetto
avvertimento;
che il secondo motivo resta assorbito;
che il giudizio va rimesso alla CTR lucana affinché tenga conto
dei principi di cui sopra
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese dei giudizio di
cassazione
P.Q.M.

Ric. 2016 n. 21920 sez. MT- uc.16-1.1-2017
-3-

,

546 del 1992 (Sez. 5, n. 22745 del 09/11/2016);

La Corte accoglie l ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, In diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2017

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