Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2941 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 08/02/2021), n.2941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6550/2019 proposto da:

K.M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tassinari Rosaria, giusta procura speciale in calce al

ricorso,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3056/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal cittadino (OMISSIS) K.M.A., nato a (OMISSIS), avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna gli aveva negato la protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria, da egli invocata allegando di aver dovuto lasciare il proprio Paese nel 2015 per provvedere al sostentamento della famiglia (padre, madre e tre sorelle) che, a seguito dell’alluvione del 2014 ed anche a causa della malattia del padre, versava in condizioni di estrema povertà.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo si denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’Appello di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione dell’art. 360 c.p.c., punto 3”. In particolare si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il racconto dei fatti sarebbe “lineare e privo di contraddizioni”. Nel corpo del motivo viene altresì contestato il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), “nel punto in cui ritiene non assolto dal ricorrente l’onere di allegazione su di lui gravante in relazione ai presupposti integranti un “danno grave” costituito da una situazione di “violenza indiscriminata””.

3.1. Il motivo, che veicola indistintamente censure eterogenee, presenta vari profili di inammissibilità.

3.2. In primo luogo, la censura motivazionale sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione è del tutto generica e non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non osservati, poichè sarebbe stato onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

3.3. Inoltre, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge il motivo mira, in realtà, ad una rivisitazione delle valutazioni di merito sulla credibilità del richiedente (cfr. Cass. Sez. U., 34476/2019).

3.4. Invero, il giudice d’appello ha puntualmente illustrato, a pag. 4 e 5 della sentenza, le ragioni di incoerenza intrinseca ed estrinseca del narrato (con riguardo all’epoca dell’alluvione, ai debiti contratti e alle difficoltà economiche della famiglia) che, in uno alle registrate variazioni – non secondarie – del racconto, hanno dato corpo alla valutazione di non attendibilità D.lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3.

3.5. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – se correttamente valutata, come nel caso di specie, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (dai quali il ricorrente non indica nemmeno come il giudice a quo si sarebbe discostato) – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

4. Il secondo mezzo prospetta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come Elgafaj”; in particolare, viene censurata la “scarna motivazione resa dalla Corte d’appello di Bologna”, che sarebbe “del tutto infondata ed insufficiente”, non essendosi tenuto conto “di quanto osservato nel giudizio di primo e secondo grado e in ordine alla situazione del Pakistan”; inoltre, si lamenta (testualmente) che “il Giudice di prime cure ha richiamato fonti non aggiornate in quanto risalenti al 2017”, senza tener conto, segnatamente, “del più recente rapporto Amnesty International 2016-2017 secondo il quale Gruppi armati hanno continuato a compiere attacchi mirati contro i civili, tra cui dipendenti del governo, provocando centinaia di vittime.

4.1. La censura è inammissibile perchè generica e per lo più riferita al decisum di primo grado, mentre la Corte d’appello ha utilizzato C.O.I. qualificate e aggiornate (v. rapporto EASO 2017), evidenziando che non vengono registrati scontri tra gruppi armati, bensì attentati terroristici – peraltro in calo e “concentrati nella capitale Lahore e nelle città principali e non già nel distretto di provenienza dell’appellante” – e sottolineando che peraltro l’appellante “non ha chiesto la protezione contro il pericolo di rimanerne vittima”.

5. Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6 (rectius 1998), per non avere la Corte d’Appello di Bologna esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile poichè veicola censure assolutamente generiche e ancora una volta mosse all’indirizzo del Tribunale di Bologna, senza tener minimamente conto dell’accurata motivazione spesa dal giudice d’appello a pag. 7-8 della sentenza per motivare il diniego di protezione umanitaria.

6. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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