Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2941 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20125/2018 proposto da:

H.H.F.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 7577/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 25 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, notificato in data 26 settembre 2017, che aveva respinto la domanda di protezione internazionale, formulata sub-specie di concessione della protezione sussidiaria o della concessione della protezione umanitaria, presentata da H.H.F.S., cittadino (OMISSIS) proveniente dal governatorato di E.M..

A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego della concessione della protezione sussidiaria, fossero infondate: quanto alle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) perchè il racconto del richiedente, a proposito del timore di essere vittima della spirale di vendetta che si associava allo scontro tra gruppi familiari ingenerato dalla lite avuta con il maestro del proprio figlio, era stato giudicato inverosimile dalla Commissione territoriale e tale continuava a farsi apprezzare anche all’esito dell’interrogatorio libero del richiedente disposto dal giudice delegato; quanto alla forma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) perchè, secondo le più aggiornate ed attendibili fonti di informazione compulsate, in (OMISSIS) non era presente una situazione di conflitto armato interno o internazionale e nemmeno una situazione di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Nulla, infine, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità in funzione di una revisione del diniego di protezione umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria è affidato a quattro motivi, che denunciano:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errato esame del fatto decisivo costituito dalla condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS);

II. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errato o omesso esame della condizione personale del ricorrente – segnatamente la sua situazione di debolezza sociale tale da escludere che egli potesse trovare protezione da parte delle Autorità Statuali, incapaci di porre un argine al potere di gruppi familiari -, quale circostanza che avrebbe dovuto integrare l’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza di un rischio individualizzato in una situazione di violenza generalizzata e di mancanza di tutela dei diritti civili, quale quella riscontrabile in (OMISSIS);

III. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ben altra essendo, sulla base di ulteriori fonti ufficiali di informazione, rispetto a quella accertata dal Tribunale, l’attuale situazione socio-politica dell'(OMISSIS);

IV. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo errato il Tribunale nel non considerare, ai fini della delibazione da compiersi in punto di situazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, le condizioni di vita estremamente critiche e rischiose esistenti in (OMISSIS).

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Occorre evidenziare che le censure in esso sviluppate si caratterizzano tutte per genericità, vuoi perchè difettano dell’indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione, dell’esposizione precisa e chiara dei rilievi mossi, delle ragioni su cui le censure stesse si fondano, onde consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, risolvendosi, dunque, in enunciazioni del tutto astratte, svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo; vuoi perchè, concretandosi nella sterile riproposizione di argomentazioni, già adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal Tribunale, sono caratterizzate dall’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione che correda il provvedimento impugnato.

5. Tanto premesso, vi è necessità di esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, questi deducendo questioni che si riferiscono al controllo sull’operato del giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza, nella situazione illustrata dal richiedente, dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

5.1. Le formulate censure sono, tuttavia, inidonee ad istaurare un valido rapporto di impugnazione, nulla essendo stato allegato di specifico in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe vistosamente travisato il significato delle evidenze dimostrative raccolte intorno alla situazione esistente in (OMISSIS) (motivo 1); evidenze, invece, valutate del tutto plausibilmente alla luce delle informazioni raccolte, compulsando fonti qualificate, in ossequio al dovere di cooperazione officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

5.2. La medesima aspecificità affligge i rilievi articolati in punto di esame della credibilità del richiedente (motivo 2), apprezzata dal Tribunale come insussistente per la implausibilità del racconto delle vicende personali che avevano condotto il ricorrente a lasciare il Paese d’origine. Gli stessi, infatti, si appalesano generici nell’individuazione sia delle dichiarazioni asseritamente valutate in spregio dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sia delle allegazioni del richiedente eventualmente non esaminate dal Tribunale, quanto meno in ordine al tentativo fallito di ottenere protezione dalle Autorità statuali rispetto agli eventuali “trattamenti inumani” posti in essere da gruppi sociali: ciò tanto più che ci si trova al cospetto di una motivazione che ha dato conto, con argomenti del tutto plausibili – in primo luogo il fatto che, a fronte della denunciata esistenza di una violenta faida tra gruppi familiari, i parenti del ricorrente continuassero a vivere indisturbati nello stesso villaggio teatro dello scontro -, dell’inconsistenza della narrazione del richiedente circa l’effettività del danno grave temuto in caso di rimpatrio.

5.3. Peraltro i rilievi che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato – in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito – alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale ha compiutamente e correttamente adempiuto.

6. Il motivo (il 3) che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) denuncia il malgoverno del giudice di merito della detta norma, quanto all’interpretazione del concetto di conflitto armato interno o internazionale o di violenza indiscriminata nei riguardi della popolazione civile, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’applicazione della norma di legge da parte del Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione interna (OMISSIS) rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ne viene che, in difetto di specifica allegazione di un fatto decisivo quanto al tema del livello di violenza indiscriminata raggiunto nella regione di provenienza del richiedente, essendo state richiamate nel ricorso esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal Tribunale, le doglianze sviluppate si appalesano dirette a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito.

7. Del pari aspecifico è il motivo (il 4) che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle critiche e rischiose condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, dedotte in difetto di correlazione con la specifica ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto.

8. S’impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non essendosi l’intimato costituito in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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