Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2941 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20623/2015 proposto da:

STUDY TOURS INTERNATIONAL S.R.L., C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso

lo Studio Legale Salvi Saponara & Associati, in ROMA, VIA

TIBULLO 10, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSTINO VERI’,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., B.T.P., L.F.,

B.T.G., S.S., C.C., S.L.,

G.M., T.C., G.F., M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1174/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, emessa il

10/04/2015 e depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO sestini.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale di Genova ha dichiarato risolti, per inadempimento della Study Tours International s.r.l., alcuni contratti aventi ad oggetto una vacanza-studio in (OMISSIS), ritenendo che le modalità effettive della prestazione fossero risultate sensibilmente difformi da quelle promesse e tali da integrare un inadempimento di non scarsa importanza: ha conseguentemente condannato la Study Tours International a restituire l’importo versato dagli acquirenti e a risarcire il danno subito dai partecipanti, quantificandolo in 400,00 per ciascuno.

Ricorre per cassazione la società soccombente, affidandosi a due motivi; resistono gli intimati, con unico controricorso.

Entrambi i motivi vanno rigettati.

Col primo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.), si contesta la valutazione di non scarsa importanza dell’inadempimento compiuta dalla Corte; tale valutazione – tuttavia – costituisce un apprezzamento di fatto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito che, risultando effettuato in conformità ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 22346/2014) e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 22415/2004 e Cass. n. 6401/2015).

Il secondo motivo (che censura la sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato che l’odierna ricorrente aveva versato a ciascun partecipante la somma liquidata a titolo risarcitorio dal primo giudice) non individua un vizio proprio della sentenza (atteso che è evidente che la Corte ha inteso rideterminare in 400,00 Euro l’importo liquidato dal primo giudice in 500,00 Euro, in tal senso riformando la sentenza impugnata), ma prospetta una situazione (dell’avvenuto esborso di 500,00 Euro) di cui dovrà eventualmente tenersi conto in sede esecutiva.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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